TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31748 – In tema di tassa comunale sulla pubblicità, l’art. 8, comma 3 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare quelle sole variazioni, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, da cui possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta, senza, quindi, dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno

In tema di tassa comunale sulla pubblicità, l'art. 8, comma 3 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare quelle sole variazioni, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, da cui possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta, senza, quindi, dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31747 – In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 63 del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che “occupano” o “detengono” il bene assoggettato a tributo

"in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 63 del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che "occupano" o "detengono" il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 1140, secondo comma, cod. civ., né tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell'immobile, bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand'anche di fatto non lo occupi"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31746 – TARSU – La istituzione del servizio è condizione imprescindibile della debenza della tassa (l’art. 62 del d.lgs. 507/93 stabilisce che “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”)

TARSU - la istituzione del servizio è condizione imprescindibile della debenza della tassa (l'art. 62 del d.lgs. 507/93 stabilisce che "la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa"), non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con accoglimento dell'iniziale ricorso della contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31741 – In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione

in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.

Fatturazione Elettronica – “Mandato” la modulistica aggiornata – CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Comunicato 07 dicembre 2018

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 07 dicembre 2018 Verso la Fatturazione Elettronica Su "Mandato" la modulistica aggiornata I facsimile di lettera di incarico professionale implementati alla luce dell’obbligatorietà in vigore dal 1° gennaio 2019 Sulla piattaforma "Mandato" è disponibile la nuova versione della modulistica relativa ai facsimile di lettera di incarico [...]

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 06 dicembre 2018 – Modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti

MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 06 dicembre 2018 Modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti Art. 1 1. I pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° ai 15 del mese [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2018, n. 31749 – TARSU – Il comma 3 dell’art. 66 del d.lgs. 507/93 conferisce al Comune la facoltà di riduzione della tariffa unitaria di un importo non superiore ad un terzo nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività

la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di... c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività", e così - con il termine "può" - rimette alla scelta del Comune e, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, subordina alla determinazione dell'ente, l'applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2018, n. 31707 – Imposta sulla pubblicità – L’art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993 prevede la imposizione del messaggio pubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte

Imposta sulla pubblicità - L'art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993 prevede la imposizione del messaggio pubblicitario attuato "attraverso forme di comunicazione visive o acustiche", in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte

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