TRIBUTI

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA – Sentenza 23 ottobre 2018, n. 4130 – La cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione

Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute. "

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2018, n. 28631 – Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali

Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28403 – In tema di agevolazioni tributarie, previsto dall’art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’inottemperanza all’invito dell’ufficio finanziario di completare, con gli elementi prescritti, la richiesta del contribuente costituisce causa di non riconoscimento del beneficio

In tema di agevolazioni tributarie, previsto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'inottemperanza all'invito dell'ufficio finanziario di completare, con gli elementi prescritti, la richiesta del contribuente costituisce causa di non riconoscimento del beneficio, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma terzo, del d.m. 3 agosto 1998, n. 311, atteso che una siffatta norma è diretta espressione del potere, demandato al Ministro delle finanze dall'art. 4, comma sesto, della legge in parola, di stabilire con D.M. le procedure di controllo, prevedendo "specifiche cause di decadenza dal diritto di credito", e trova la sua "ratio" nell'esigenza di definire entro un tempo determinato l'inerente onere finanziario, altrimenti sospeso "ad libitum"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28400 – Nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro

nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, restando a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28399 – In tema di fondi previdenziali integrativi per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale

in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis"); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della I. n. 482 del 1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28392 – Non può riconoscersi, alle trattenute obbligatorie sull’indennità di carica dei consiglieri, natura previdenziale e conseguentemente applicarsi la causa di esclusione di cui all’art. 48, comma 2, lett. a), D.P.R. n.917/86

non può riconoscersi, alle trattenute obbligatorie sull'indennità di carica dei consiglieri, natura previdenziale e conseguentemente applicarsi la causa di esclusione di cui all'art. 48, comma 2, lett. a), D.P.R. n.917/86

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28391 – In tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, il citato art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione

in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, il citato art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28379 – In tema di accertamento dei redditi, l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad un altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l’effettivo titolare, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, sicché la sua applicazione non è limitata alle sole operazioni simulate

In tema di accertamento dei redditi, l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad un altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l'effettivo titolare, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, sicché la sua applicazione non è limitata alle sole operazioni simulate

Torna in cima