CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28399
Imposte dirette – IRPEF – Istanza di rimborso – Ritenute – Cessazione rapporto di lavoro – Riscossione – Fondi previdenziali integrativi
Rilevato che
nella controversia originata dall’impugnazione del silienzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso, presentata da A.D., già dirigente Enel, delle ritenute Irpef operate nel 2000 all’atto della cessazione del rapporto di lavoro sulla prestazione pensionistica integrativa corrispostagli in base all’accordo FNDAI, la C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo parzialmente l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, riteneva che la somma percepita dal contribuente dovesse essere sottoposta a tassazione separata per la parte relativa a capitale, mentre la somma proveniente dalla liquidazione del rendimento andasse assoggettata alla disciplina di cui all’art.6 legge 482/1985 con sola ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 12,50%; statuiva, ancora, che sulla somma rimborsata a seguito della riliquidazione dell’imposta fossero dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo, senza rivalutazione monetaria;
avverso la sentenza propone ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate;
il contribuente resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ., introdotti dall’art. 1bis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, premesso che la censura era limitata alle prestazioni, relative al periodo sino al 1998, erogate dal c.d. Fondo PIA (a cui era subentrato FONDENEL, avente diverse modalità di funzionamento non rilevanti nella controversia) deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che il Fondo PIA fosse un fondo a capitalizzazione e, quindi, a riconoscere l’applicabilità alle somme rinvenienti dal rendimento di tale liquidazione della ritenuta del 12,50%;
sulla res controversa, di recente, si è pronunciata questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 10/06/2016; Sez. 5, Sentenza n. 24525 del 18/10/2017; id. n.15853 del 15/06/2018; ordinanza n. 16116 del 19/06/2018) enunciando il seguente principio di diritto: « in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente “ratione temporis”); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall’art. 6 della I. n. 482 del 1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate»;
nel caso in esame, non sussistendo contestazione sulla circostanza che la prestazione oggetto di controversia sia stata erogata anche dal Fondo PIA, la sentenza impugnata si è discostata dai superiori condivisi principi;
ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice del merito il quale provvederà al riesame adeguandosi al superiore principio e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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