CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 luglio 2018, n. 19796 – Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 luglio 2018, n. 19796 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Notifica al domicilio eletto in primo grado - Invio raccomandata informativa - Regolarità della notifica Rilevato che - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA emesso dall'Agenzia delle Entrate nei [...]