CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15459 – il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15459 Imposte indirette - IVA - Dichiarazione annuale - Riscossione - Iscrizione a ruolo Rilevato che - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, depositata L'8 giugno 2010, di reiezione dell'appello dalla stessa proposte avverso la sentenza [...]