TRIBUTI

Corte di Cassazione. sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 marzo 2024 – La figura della “forza maggiore” è disciplinata dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) come “causa di non punibilità” del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l’infrazione di una norma tributaria

La figura della “forza maggiore” è disciplinata dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) come “causa di non punibilità” del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l’infrazione di una norma tributaria

IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza maggiore salvo che costituisca un evento imprevedibile ed inevitabile, non fronteggiabile dalla contribuente con misure necessarie o opportune

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 marzo 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie e dell'istituto di forza maggiore, ha ribadito che "... sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di [...]

Impiego agevolato ai sensi del punto 3 della tabella a allegata al D.Lgs. n. 504/1995 – D.M. 5 ottobre 2023, n. 171, di modifica del D.M. 15 dicembre 2015, n. 225 – Carburanti ed oli lubrificanti esenti per la navigazione marittima – Imbarcazioni da diporto utilizzate mediante noleggio ed ottemperanza alla sentenza della corte di giustizia dell’unione europea, causa c-341/2020 – Applicazione del beneficio al GNL ed ai GPL – Circolare n. 11 dell’ 11 aprile 2024 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 11 dell' 11 aprile 2024 Impiego agevolato ai sensi del punto 3 della tabella a allegata al D.Lgs. n. 504/1995 - D.M. 5 ottobre 2023, n. 171, di modifica del D.M. 15 dicembre 2015, n. 225 - Carburanti ed oli lubrificanti esenti per la navigazione marittima - Imbarcazioni da [...]

Non vi è preclusione tra il cumulo giuridico e la recidiva, in quanto quest’ultima si fonda su un precedente definitivamente accertato

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 5115 depositata il 27 febbraio 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie, ed in particolare la compatibilità tra recidiva e cumulo giuridico, precisando che "... la recidiva si fonda sulla sussistenza di un precedente accertamento definitivo la preclusione costituita dall'inserimento nella vicenda della continuazione viene meno: [...]

Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale – Circolare n. 10 dell’ 11 aprile 2024 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 10 dell' 11 aprile 2024 Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale Con riferimento al regime del transito, sono state evidenziate talune prassi non conformi alla regolamentazione unionale adottate dagli operatori economici nella compilazione delle dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali di partenza [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8758 depositata il 3 aprile 2024 – In materia di determinazione del reddito d’impresa ed in applicazione del principio di derivazione di cui all’art. 83 d.P.R. n. 917 del 1986, il costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato che – ai sensi dell’art. 2426, comma, n.1, cod. civ. e dell’OIC n. 16 – possa ritenersi “accessorio” al costo del fabbricato, rientrando in sostanza tra gli oneri che l’impresa deve sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata, può essere iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II. 1) “terreni e fabbricati” dell’art. 2424 c.c., e patrimonializzato unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui si riferisce, con ammortamento omogeneo a quest’ultimo ex art. 102 d.P.R. n. 917

In materia di determinazione del reddito d'impresa ed in applicazione del principio di derivazione di cui all'art. 83 d.P.R. n. 917 del 1986, il costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato che - ai sensi dell'art. 2426, comma, n.1, cod. civ. e dell'OIC n. 16 - possa ritenersi "accessorio" al costo del fabbricato, rientrando in sostanza tra gli oneri che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata, può essere iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II. 1) "terreni e fabbricati" dell'art. 2424 c.c., e patrimonializzato unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui si riferisce, con ammortamento omogeneo a quest'ultimo ex art. 102 d.P.R. n. 917

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8777 depositata il 3 aprile 2024 – La sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare, producendo l’effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto

La sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, producendo l'effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto

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