CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12805 depositata il 21 giugno 2016 – In tema di credito d’imposta riconosciuto per l’incremento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, secondo i requisiti e per l’ambito territoriale di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la relativa revoca, connessa alla riduzione del livello occupazionale raggiunto, opera in modo obiettivo, cioè anche se tale riduzione sia indipendente dalla volontà del datore di lavoro (ad esempio, per il recesso del lavoratore) e salvo che si verifichi la reintegrazione da parte dell’impresa del precedente livello degli occupato
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12805 depositata il 21 giugno 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - RECUPERO CREDITO D’IMPOSTA - AGEVOLAZIONE PREVISTA - MANCATO MANTENIMENTO DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE - REVOCA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne l'agevolazione prevista dall'art. 4, legge n. 449 del 1997 contessa relativamente a n. 14 nuove unità lavorative [...]