COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Napoli sentenza n. 7506 sez. 34 del 5 agosto 2016 – Per le operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione “non sorge per il solo fatto della corresponsione dell’imposta ivi formalmente indicata, ma richiede altresì che il committente cessionario che invoca la detrazione fornisca, sul proprio stato soggettivo in ordine all’altruità della fatturazione, riscontri precisi
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Napoli sentenza n. 7506 sez. 34 del 5 agosto 2016 IVA - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - DIRITTO ALLA DETRAZIONE FATTO E DIRITTO La....... impugnava l'avviso di accertamento (...) emesso dall'Agenzia delle entrate con cui si accertavano maggiori imposte Iva- Ires- Irap. L'atto impugnato trovava innesco da un p.v.c. della G. di Finanza con [...]


