TRIBUTI

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23781 depositata il 3 agosto 2023 – Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento

Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 268 depositata il 5 gennaio 2022 – L’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (art. 184-bis c.p.c., prima della legge n. 69 del 2009,) trova applicazione anche al processo tributario, ma non sussistono i requisiti della causalità e della assolutezza dell’impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell’ipotesi di chiusura dell’ufficio postale nell’ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché – a prescindere dalla necessità che la richiesta di rimessione deve essere tempestiva, con adeguata dimostrazione dell’assolutezza dell’impedimento – , nel rito speciale tributario, il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992

L’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (art. 184-bis c.p.c., prima della legge n. 69 del 2009,) trova applicazione anche al processo tributario, ma non sussistono i requisiti della causalità e della assolutezza dell’impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell’ipotesi di chiusura dell’ufficio postale nell’ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché - a prescindere dalla necessità che la richiesta di rimessione deve essere tempestiva, con adeguata dimostrazione dell’assolutezza dell’impedimento - , nel rito speciale tributario, il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sezione n. 1, sentenza n. 186 depositata il 30 maggio 2023 – Durante il periodo di sospensione della riscossione non sono dovuti gli interessi di mora, ex art. 30 D.p.r. 602/1973. La sospensione della riscossione del credito erariale da parte del Tribunale fa, infatti, venire meno il requisito della colpevolezza sulla cui base poggiano gli interessi moratori. Al contrario permane la debenza degli interessi legali ex art. 1282 c.c. che, invece, decorrono di pieno di diritto e prescindono dalla colpa del debitore

Durante il periodo di sospensione della riscossione non sono dovuti gli interessi di mora, ex art. 30 D.p.r. 602/1973. La sospensione della riscossione del credito erariale da parte del Tribunale fa, infatti, venire meno il requisito della colpevolezza sulla cui base poggiano gli interessi moratori. Al contrario permane la debenza degli interessi legali ex art. 1282 c.c. che, invece, decorrono di pieno di diritto e prescindono dalla colpa del debitore

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 1, sentenza n. 254 depositata il 26 maggio 2023 – L’esenzione dal contributo unificato per ragioni di reddito ex art. 76 D.P.R. 115/2002 trova applicazione sia per l’instaurazione dei giudizi di impugnazione sia in caso di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 1, sentenza n. 254 depositata il 26 maggio 2023 L’esenzione dal contributo unificato per ragioni di reddito ex art. 76 D.P.R. 115/2002 trova applicazione sia per l’instaurazione dei giudizi di impugnazione sia in caso di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità del ricorso ai sensi [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23666 depositata il 3 agosto 2023 – Ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l’attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive

Ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l'attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23662 depositata il 3 agosto 2023 – La disciplina dell’art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ha circoscritto il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia fosse stata effettivamente presentata e trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento; nonché quelle introdotte dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 commi 130, 131 e 132, con cui infine è stata soppressa la disciplina relativa al raddoppio dei termini ordinari. La stessa non si applica alle violazioni punibili, che siano state constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015

La disciplina dell'art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ha circoscritto il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia fosse stata effettivamente presentata e trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento; nonché quelle introdotte dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 commi 130, 131 e 132, con cui infine è stata soppressa la disciplina relativa al raddoppio dei termini ordinari. La stessa non si applica alle violazioni punibili, che siano state constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18410 depositata il 28 giugno 2023 – In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale. Lo stesso principio di notifica trova applicazione anche per il preavviso di fermo amministrativo

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale. Lo stesso principio di notifica trova applicazione anche per il preavviso di fermo amministrativo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23874 depositata il 4 agosto 2023 – L’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui all’art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata

L'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

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