Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 3, sentenza n. 63 depositata il 7 gennaio 2025 – La mancata presentazione della dichiarazione non preclude al contribuente la dimostrazione delle operazioni poste in essere e dei costi sostenuti. Per cui il contribuente è legittimato a chiedere il riconoscimento dei maggiori costi inerenti ai ricavi, come analiticamente quantificabili per effetto della produzione documentale, se così non fosse si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa, il profitto lordo anziché quello netto, in aperto contrasto con il parametro costituzionale della “capacità contributiva” di cui all’art. 53 della Costituzione
La mancata presentazione della dichiarazione non preclude al contribuente la dimostrazione delle operazioni poste in essere e dei costi sostenuti. Per cui il contribuente è legittimato a chiedere il riconoscimento dei maggiori costi inerenti ai ricavi, come analiticamente quantificabili per effetto della produzione documentale, se così non fosse si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo anziché quello netto, in aperto contrasto con il parametro costituzionale della "capacità contributiva" di cui all'art. 53 della Costituzione