TRIBUTI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 9, sentenza n. 1014 depositata il 6 febbraio 2025 – La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario così come idealmente ricostituito a seguito di riunione fittizia dei cespiti fuoriusciti dal patrimonio dell’ereditando

La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario così come idealmente ricostituito a seguito di riunione fittizia dei cespiti fuoriusciti dal patrimonio dell’ereditando

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4, sentenza n. 410 depositata il 21 gennaio 2025 – In base al combinato disposto degli artt. 13 e 15 del D.P.R. n. 633/1972, l’imponibilità ai fini IVA dei maggiori corrispettivi richiesti dall’appaltatore in ragione degli inadempimenti del committente, nell’ambito di un contratto di appalto, va verificata avendo riguardo alla “destinazione funzionale” degli indennizzi e compensi aggiuntivi rispetto al prezzo concordato

In base al combinato disposto degli artt. 13 e 15 del D.P.R. n. 633/1972, l’imponibilità ai fini IVA dei maggiori corrispettivi richiesti dall’appaltatore in ragione degli inadempimenti del committente, nell’ambito di un contratto di appalto, va verificata avendo riguardo alla “destinazione funzionale” degli indennizzi e compensi aggiuntivi rispetto al prezzo concordato

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 1, sentenza n. 299 depositata il 15 gennaio 2025 – Secondo il Giudice comunitario, la presunzione iuris tantum di non operatività prevista dall’ art. 30 , L. n. 724 del 1994 è incompatibile con l’art. 9, par. 1, e l’ art. 167 della Direttiva IVA , nonché con i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta, poiché eccede quanto necessario per prevenire i fenomeni di evasione o abuso

Secondo il Giudice comunitario, la presunzione iuris tantum di non operatività prevista dall' art. 30 , L. n. 724 del 1994 è incompatibile con l'art. 9, par. 1, e l' art. 167 della Direttiva IVA , nonché con i principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta, poiché eccede quanto necessario per prevenire i fenomeni di evasione o abuso

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 287 depositata il 7 gennaio 2025 – In materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000, nel caso in cui l’Ufficio – dopo la notifica del PVC redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori – formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l’Ufficio ne notizia il soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del PVC, anche se i fatti materiali conosciuti dall’Amministrazione finanziaria e posti a base della nuova contestazione sono stati già rilevati in occasione della redazione del PVC medesimo

In materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000, nel caso in cui l’Ufficio – dopo la notifica del PVC redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori – formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l’Ufficio ne notizia il soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del PVC, anche se i fatti materiali conosciuti dall’Amministrazione finanziaria e posti a base della nuova contestazione sono stati già rilevati in occasione della redazione del PVC medesimo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 24001 depositata il 6 settembre 2024 – In relazione all’adozione dell’atto impositivo e nella prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente, il legislatore nazionale ha ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale sia assicurato, in caso di accesso mirato, con il riconoscimento di un termine dilatorio in favore del contribuente nei cui confronti è stata operata l’attività di acquisizione della documentazione, non essendo necessario l’adozione di un successivo atto di constatazione delle violazioni finanziarie, e tale specifica previsione costituisce la modalità con la quale, anche nella materia dei tributi “armonizzati”, il legislatore interno ha ritenuto di dare attuazione alla normativa comunitaria ed ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria

In relazione all'adozione dell'atto impositivo e nella prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente, il legislatore nazionale ha ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale sia assicurato, in caso di accesso mirato, con il riconoscimento di un termine dilatorio in favore del contribuente nei cui confronti è stata operata l'attività di acquisizione della documentazione, non essendo necessario l'adozione di un successivo atto di constatazione delle violazioni finanziarie, e tale specifica previsione costituisce la modalità con la quale, anche nella materia dei tributi "armonizzati", il legislatore interno ha ritenuto di dare attuazione alla normativa comunitaria ed ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 5, sentenza n. 21 depositata il 10 gennaio 2025 – L’errore di revocazione si distingue nettamente dall’errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell’ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l’apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice

L'errore di revocazione si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 11, sentenza n. 169 depositata il 7 gennaio 2025 – L’amministratore di una società a responsabilità limitata, pur essendo stato riconosciuto come prestanome, è comunque tenuto solidalmente agli obblighi tributari ai sensi dell’art. 98, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, essendo l’approvazione del bilancio e la dichiarazione dei redditi atti propri dell’amministratore

L’amministratore di una società a responsabilità limitata, pur essendo stato riconosciuto come prestanome, è comunque tenuto solidalmente agli obblighi tributari ai sensi dell’art. 98, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, essendo l'approvazione del bilancio e la dichiarazione dei redditi atti propri dell'amministratore

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