CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25872 depositata il 22 settembre 2025 – Il versamento, in quella determinata misura, dell’acconto era stato determinato dalla volontà di adeguarsi all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate resa nel comunicato stampa del 19 giugno 2006, con la conseguenza che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dell’eccedenza pagata non poteva che decorrere dal versamento del saldo, che rappresenta il termine finale di adempimento dell’obbligazione tributaria
Il versamento, in quella determinata misura, dell'acconto era stato determinato dalla volontà di adeguarsi all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate resa nel comunicato stampa del 19 giugno 2006, con la conseguenza che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dell'eccedenza pagata non poteva che decorrere dal versamento del saldo, che rappresenta il termine finale di adempimento dell'obbligazione tributaria