TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25872 depositata il 22 settembre 2025 – Il versamento, in quella determinata misura, dell’acconto era stato determinato dalla volontà di adeguarsi all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate resa nel comunicato stampa del 19 giugno 2006, con la conseguenza che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dell’eccedenza pagata non poteva che decorrere dal versamento del saldo, che rappresenta il termine finale di adempimento dell’obbligazione tributaria

Il versamento, in quella determinata misura, dell'acconto era stato determinato dalla volontà di adeguarsi all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate resa nel comunicato stampa del 19 giugno 2006, con la conseguenza che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dell'eccedenza pagata non poteva che decorrere dal versamento del saldo, che rappresenta il termine finale di adempimento dell'obbligazione tributaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25754 depositata il 22 settembre 2025 – Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti

Articolo 44-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 – DTA (Deferred Tax Assets) – Risposta n. 253 del 26 settembre 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 253 del 26 settembre 2025 Articolo 44-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 - DTA (Deferred Tax Assets) Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società Alfa S.p.A. (di seguito, ''Società'' o ''Istante''), concessionaria dello Stato per la gestione (...), ha [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25863 depositata il 22 settembre 2025 – In tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, stabilisce la decadenza solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici, e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili stessi in favore di terzi

In tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, stabilisce la decadenza solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici, e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili stessi in favore di terzi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25756 depositata il 22 settembre 2025 – Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della Commissione tributaria competente

Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della Commissione tributaria competente

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 3, sentenza n. 849 depositata il 10 febbraio 2025 – Il presupposto dell’obbligazione tributaria non è l’iscrizione al P.R.A. ma la titolarità della proprietà dell’autovettura o il possesso qualificato, come evincibile dalla platea dei destinatari della tassa individuata dal legislatore. Il pubblico registro automobilistico e i registri di immatricolazione rappresentano soltanto lo strumento pubblicitario per verificare la sussistenza della condizione giuridica di soggetto passivo del tributo

Il presupposto dell’obbligazione tributaria non è l’iscrizione al P.R.A. ma la titolarità della proprietà dell’autovettura o il possesso qualificato, come evincibile dalla platea dei destinatari della tassa individuata dal legislatore. Il pubblico registro automobilistico e i registri di immatricolazione rappresentano soltanto lo strumento pubblicitario per verificare la sussistenza della condizione giuridica di soggetto passivo del tributo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25456 depositata il 17 settembre 2025 – In tema di riscossione esattoriale, l’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'”avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca” – deve contenere soltanto l’indicazione (con riferimento all’an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all’entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l’indicazione dell’immobile o degli immobili su cui l’agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l’individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l’esecuzione della pubblicità immobiliare

In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'"avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca" - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25423 depositata il 16 settembre 2025 – Ai sensi dell’art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell’avviso di accertamento esige – oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria – soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l’àmbito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva

Ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell'avviso di accertamento esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria - soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'àmbito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva

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