TRIBUTI

Modello F24 – Codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto” – Risoluzione n. 42/E del 13 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 42/E del 13 luglio 2023 Modello F24 - Codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto” Con risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023, tra l’altro, è stato soppresso il codice tributo del modello F24 “1250”, denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”. A seguito [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18855 depositata il 4 luglio 2023 – Quando si tratti di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, il bilancio certificato costituisce fonte rilevante di informazioni e può essere verificato dall’Amministrazione finanziaria secondo i criteri di congruità e di coerenza, tenendo conto, altresì, della relazione della società di revisione, a sua volta mezzo di prova rilevante, in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore, e confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l’errore o l’inadempimento del revisore

Quando si tratti di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, il bilancio certificato costituisce fonte rilevante di informazioni e può essere verificato dall'Amministrazione finanziaria secondo i criteri di congruità e di coerenza, tenendo conto, altresì, della relazione della società di revisione, a sua volta mezzo di prova rilevante, in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore, e confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l'errore o l'inadempimento del revisore

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 7, sentenza n. 5336 depositata il 26 aprile 2023 – Il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, è volto a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Per le sopra citate la norma introduce una disciplina fiscale agevolata conseguente alla dimostrazione di non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, o che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo

Il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, è volto a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Per le sopra citate la norma introduce una disciplina fiscale agevolata conseguente alla dimostrazione di non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare, o che l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 9, sentenza n. 1474 depositata il 21 aprile 2023 – Il contribuente, omettendo di richiedere al datore di lavoro l’applicazione del regime agevolativo e non presentando direttamente una dichiarazione con riduzione dell’imposta in conformità al beneficio fiscale di cui al citato art.16, ha manifestato la volontà di non esercitare l’opzione in oggetto. Trattandosi di dichiarazione di volontà e non di scienza, la stessa è irretrattabile e non consente di avvalersi dell’istituto del rimborso previsto dall’art.38 d.P.R. 602 del 1973, il quale, nel caso specifico, presuppone il previo esercizio dell’opzione in oggetto e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo prescelto

Il contribuente, omettendo di richiedere al datore di lavoro l'applicazione del regime agevolativo e non presentando direttamente una dichiarazione con riduzione dell'imposta in conformità al beneficio fiscale di cui al citato art.16, ha manifestato la volontà di non esercitare l'opzione in oggetto. Trattandosi di dichiarazione di volontà e non di scienza, la stessa è irretrattabile e non consente di avvalersi dell'istituto del rimborso previsto dall'art.38 d.P.R. 602 del 1973, il quale, nel caso specifico, presuppone il previo esercizio dell'opzione in oggetto e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo prescelto

Corte di Cassazione ordinanza n. 18124 depositata il 23 giugno 2023 – In tema di dazi doganali, (a) l’art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall’OLAF all’esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente “equipollente” alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro

In tema di dazi doganali, (a) l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro

Il certificato di origine equivale al report stilato dall’Olaf

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18124 depositata il 23 giugno 2023, intervenendo in tema di prova all'importazione ha affermato che "... in tema di dazi doganali, (a) l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente [...]

La prescrizione delle imposte è decennale salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito il principio di ordine generale secondo cui "... salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. ..." [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023 – Salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.. In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall’art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.

Salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.

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