TRIBUTI

Aliquota IVA applicabile a Prodotto vegetale su zolla edibile – Risposta n. 7 del 10 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 7 del 10 gennaio 2023 Aliquota IVA applicabile a Prodotto vegetale su zolla edibile Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA (in seguito, ''ALFA'', ''Società'' o ''Istante'') chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di germogli [...]

Intermediazione nella realizzazione e cessione di protesi dentarie – Regime IVA e aliquota applicabile – Articolo 10, primo comma, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 6 del 10 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 6 del 10 gennaio 2023 Intermediazione nella realizzazione e cessione di protesi dentarie - Regime IVA e aliquota applicabile - Articolo 10, primo comma, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente [...]

Note di variazione IVA – Obbligo di emissione delle note di variazione in aumento in ipotesi di inefficacia di un accordo transattivo stipulato nell”ambito di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Principio di diritto n. 1 del 10 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Principio di diritto n. 1 del 10 gennaio 2023 Note di variazione IVA - Obbligo di emissione delle note di variazione in aumento in ipotesi di inefficacia di un accordo transattivo stipulato nell''ambito di un piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 [...]

Ripristino aliquote di accisa su prodotti sottoposti ad accisa a decorrere dal 1° gennaio 2023 – Prodotti energetici usati come carburanti – Regimi impositivi della birra – Differimento imposte di consumo – Circolare n. 1 del 10 gennaio 2023 dell’AGENZIA delle DOGANE

AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 1 del 10 gennaio 2023 Ripristino aliquote di accisa su prodotti sottoposti ad accisa a decorrere dal 1° gennaio 2023 - Prodotti energetici usati come carburanti - Regimi impositivi della birra - Differimento imposte di consumo Rilevata la cessata efficacia di specifiche misure a carattere temporaneo vigenti nel corso [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38119 depositata il 29 dicembre 2022 – In caso di cartella emessa sulla base della dichiarazione del contribuente «l’obbligo di motivazione si atteggia diversamente rispetto ai casi di rettifica dei risultati della dichiarazione, di guisa che il contribuente si trova nella condizione ottimale per poter agevolmente individuare i tassi d’interesse previsti dalla legge per il debito fiscale nascente dalla dichiarazione, senza necessità di ulteriori specifiche indicazioni […] essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica

In caso di cartella emessa sulla base della dichiarazione del contribuente «l’obbligo di motivazione si atteggia diversamente rispetto ai casi di rettifica dei risultati della dichiarazione, di guisa che il contribuente si trova nella condizione ottimale per poter agevolmente individuare i tassi d’interesse previsti dalla legge per il debito fiscale nascente dalla dichiarazione, senza necessità di ulteriori specifiche indicazioni […] essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38069 depositata il 29 dicembre 2022 – Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

Corte di Cassazione sentenza n. 31407 depositata il 24 ottobre 2022 – In tema di determinazione dell’esercizio di competenza dei componenti positivi del reddito d’impresa, ai sensi degli artt. 109 ed 86 t.u.i.r. e dei principi contabili nazionali ed internazionali, la plusvalenza derivante dalla cessione, a titolo oneroso e pro soluto, di un credito si realizza con il perfezionamento, tra cedente e cessionario, del negozio che trasferisce il diritto, con i connessi benefici e con il rischio d’insolvenza del debitore ceduto, non rilevando in contrario né il momento successivo nel quale il cessionario riceva il pagamento dal ceduto; né, di per sé solo, l’ obbligo legale del cedente di garantire l’esistenza del credito ex art. 1266, co.1, c.c.

In tema di determinazione dell’esercizio di competenza dei componenti positivi del reddito d’impresa, ai sensi degli artt. 109 ed 86 t.u.i.r. e dei principi contabili nazionali ed internazionali, la plusvalenza derivante dalla cessione, a titolo oneroso e pro soluto, di un credito si realizza con il perfezionamento, tra cedente e cessionario, del negozio che trasferisce il diritto, con i connessi benefici e con il rischio d’insolvenza del debitore ceduto, non rilevando in contrario né il momento successivo nel quale il cessionario riceva il pagamento dal ceduto; né, di per sé solo, l’ obbligo legale del cedente di garantire l’esistenza del credito ex art. 1266, co.1, c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38126 depositata il 30 dicembre 2022 – L’art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, in materia di decorrenza del termine di prescrizione delle accise sull’energia elettrica, prevede che il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito

L'art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, in materia di decorrenza del termine di prescrizione delle accise sull'energia elettrica, prevede che il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito

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