AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 7 del 10 gennaio 2023
Aliquota IVA applicabile a Prodotto vegetale su zolla edibile
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (in seguito, ”ALFA”, ”Società” o ”Istante”) chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di germogli di verdure e della zolla edibile su cui le stesse verdure sono radicate, insieme denominati commercialmente ”Alfa ready to eat”.
Al riguardo, l’Istante riferisce di aver chiesto e ottenuto il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito, ”ADM”) in merito alla corretta classificazione doganale dei prodotti di cui trattasi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che i prodotti in argomento debbano essere assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 4 per cento.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con nota prot. … del …, ADM ritiene di inquadrare i prodotti in esame nel Capitolo 7 della Nomenclatura Combinata tra le piante commestibili e, più esattamente, nella sottovoce NC 0709 9990.
In particolare, il prodotto consiste in una ”varietà differenti di semi di verdura sterilizzati” che ”vengono posizionati su una sostanza gelatinosa composta al 90% da acqua e per il resto da farina di carruba, xantano, agar agar, zucchero e inulina.
La sostanza gelatinosa viene versata in un contenitore trasparente a forma di tronco di piramide protetto da germi patogeni che viene esposto all’illuminazione solare o artificiale.
La zolla risulta composta da due strati: uno di colore marrone chiaro costituito da una massa gelatinosa polisaccaridica ed uno strato di colore nero di carbone vegetale.
Sulla zolla che è completamente edibile vengono posizionati i semi che germogliano, radicano e crescono fino ad un’altezza approssimativa di 4/5 cm. e che vengono poi conservati in ambiente refrigerato.
Alla luce della descrizione espressa, si ritiene che la merce possa rientrare nel Capitolo 7 della nomenclatura combinata tra le piante commestibili.
Come previsto dalle note esplicative del sistema armonizzato al Capitolo 7 ricadono nello stesso, salvo disposizioni contrarie, gli ortaggi e i legumi che possono essere presentati interi, tagliati in fette o in pezzi, schiacciati, grattugiati, sbucciati o decorticati.
In particolare, le verdure in questione rispettano il requisito della interezza e, per quanto attiene alle modalità di conservazione, le stesse sono presentate allo stato refrigerato che costituisce una delle tipologie contemplate dal Capitolo in questione.
La circostanza che la zolla sia edibile e abbia un peso superiore alla pianta non rileva ai fini della classificazione.
La funzione svolta dalla zolla è infatti strumentale rispetto al ciclo vitale della pianta in quanto assicura il necessario nutrimento al vegetale al fine del suo sviluppo e mantenimento per un periodo che varia dai 6 ai 7 giorni in atmosfera refrigerata.
Pertanto, in applicazione della regola generale interpretativa 3b), si ritiene che sia la parte vegetale a conferire il carattere essenziale al prodotto.
Si ritiene che lo stesso sia dunque classificabile alla sottovoce NC 0709 9990.
Dalla consultazione della banca dati unionale, al momento non è rintracciabile un prodotto con delle caratteristiche analoghe a quelle della merce in questione e di tale peculiare tipologia non si è mai trattato nel corso delle riunioni del settore agrichimico.
Si ritiene dunque che la classificazione corretta dei germogli su zolla edibile sia da ricondursi nell’ambito del Capitolo 7 salvo future evoluzioni normative e giurisprudenziali o di specifiche indicazioni da parte dei competenti organi unionali”.
In sede di richiesta di documentazione integrativa, la scrivente sollecita l’Istante a fornire ulteriori elementi conoscitivi, tra cui la richiesta ad ADM di un ”nuovo parere di accertamento tecnico, con la precisa e dettagliata indicazione di tutti i tipi di ”verdure” o ”semi” che si intendono utilizzare”.
Pertanto, con nota prot. … del …, ADM precisa ulteriormente quanto segue.
”Il Crescione, il Tatsoi, il PackChoi, la Mizuna e il Mustard appartengono alla famiglia delle Brassicacee. In particolare, il crescione è espressamente citato tra le piante mangerecce alla nota complementare 2 del Capitolo 7 «Nelle voci da 0709 a 0712 l’espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana)».
In ragione dell’appartenenza alla famiglia botanica della Brassicacee, le tipologie di germogli di verdure su zolla edibile riferite alle predette specie si possono classificate univocamente alla voce sottovoce NC 0704 9090: ”Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati”.
Il Trifoglio rosso, invece, è una pianta appartenente alla famiglia dei legumi.
Pertanto, il germoglio di verdura su zolla edibile riferito al suddetto è da classificare nella sottovoce NC 0708 9000 ”Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati altri”.”.
Ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA da applicare ai prodotti oggetto del presente interpello, si ricorda che il n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ”Decreto IVA”) prevede l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di «ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 ex 07.03 ex 07.04) ». Le voci doganali richiamate dalla disposizione citata sono quelle della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, oggi corrispondenti alle voci da 07.01 a 07.08, parte della 07.11 e 07.12 della Nomenclatura combinata attualmente in vigore.
Alla luce della classificazione doganale rilasciata da ADM, si ritiene che alle cessioni dei prodotti a base di ”Crescione, Tatsoi, PackChoi, Mizuna, Mustard e Trifoglio rosso” sia applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del citato n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.
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