AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 480 del 22 dicembre 2023
Aliquota IVA applicabile al ”pellet vegetale di sansa di vinacciolo”
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (in seguito, ”Società”, ”Istante” o ”Contribuente”) chiede di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto ”pellet vegetale di sansa di vinacciolo”.
Al riguardo, rappresenta di aver notificato ”all’Agenzia delle Dogane un’Istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. a), l. n. 212/2000, sollecitando il rilascio di un parere tecnico sulla corretta classificazione ai fini Taric del pellet di sansa di vinacciolo”.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve, ”ADM”) richiedendo alla Società un campione del prodotto per poter procedere con l’accertamento tecnico, precisava che ”in attesa del suddetto, i termini per l’accertamento tecnico sono sospesi”.
L’Istante, non avendo ricevuto da ADM il parere di accertamento tecnico nel termine di 120 giorni dalla presentazione del campione, ritiene che si sia formato il silenzio assenso alla sua istanza, da considerare sostitutivo del parere stesso, e dunque che la presente istanza di interpello a questa Agenzia debba essere considerata ammissibile.
Peraltro, successivamente alla presentazione dell’istanza alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate e in pendenza dei termini per la risposta, avendo ricevuto il parere tecnico da ADM, lo ha prodotto in sede di integrazione spontanea.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Contribuente ritiene che, in assenza del parere espresso di ADM, il prodotto ”pellet vegetale di sansa di vinacciolo” vada inquadrato nell’ambito della categoria ”Fecce di vino; tartaro greggio”, con il codice 2307, e in particolare nella sottocategoria ”altre”, con codice 2307 0019 00.
Pertanto, ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del n. 89) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito ”Decreto IVA”) che riguarda «fecce di vino, tartaro greggio (v.d.23.05)».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In merito alle osservazioni della Società sull’ammissibilità della presente istanza di interpello, si fa presente che per l’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante ”Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”:
«Il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all’articolo 31ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;».
I pareri resi da ADM non rientrano nella categoria degli interpelli: si tratta infatti di ”accertamenti tecnici” con i quali ADM non interpreta disposizioni tributarie, connotate da obiettiva incertezza. Di conseguenza a detti accertamenti non possono essere applicati gli effetti giuridici propri dell’istituto dell’interpello, ivi compresi i termini per la risposta, decorsi i quali subentra il c.d. silenzio-assenso.
In merito al presente interpello, si osserva che lo stesso è ammissibile non in forza di un preteso silenzio assenso sulla richiesta avanzata dalla Società a ADM bensì perché a seguito del suo inoltro alla competente Direzione regionale di questa Agenzia, l’Istante ha fornito il citato parere tecnico medio tempore rilasciato da ADM, la cui assenza avrebbe reso la presente istanza inammissibile (cfr. par. 2, circolare n. 4/E del 7 maggio 2021).
In sede di parere/accertamento tecnico del …, ADM chiarisce che «il campione fornito si presenta come un materiale agglomerato in forma di pellet di colore marrone scuro, del diametro di circa 6 mm, con caratteristico odore di prodotto di origine vitivinicola, ottenuto dalla sansa, ossia dal residuo di spremitura del vinacciolo.
Per dichiarazione di parte il prodotto è ottenuto a partire dalla sansa di vinacciolo residua del processo di estrazione dell’olio di vinacciolo; tramite un processo di essicazione ed estrusione meccanica si ottengono i pellet. Viste le sue elevate prestazioni energetiche, superiori del 25% a quelle del pellet di legno, il prodotto è destinato alla combustione dentro alle stufe a pellet».
Pertanto, «Sulla base di quanto dichiarato, delle analisi effettuate dai Laboratori di questa Agenzia e dell’istruttoria svolta» ritiene «che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell’ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale ”Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali” ed in particolare al Codice NC 2306 90 90: ”Panelli ed altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, derivanti dall’estrazione di grassi od oli vegetali o di origine microbica, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: altri: altri”».
Alla luce della classificazione merceologica del prodotto effettuata da ADM, lo stesso sarebbe riconducibile nell’ambito del n. 88) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, che riguarda «88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04)»: la voce doganale ivi richiamata è quella della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987 e oggi corrispondente, tra le altre, alla voce doganale 23.06.
Tuttavia, né la norma fiscale né la voce doganale in essa richiamata prevedono espressamente i pellet, ai quali, pertanto, deve ritenersi ordinariamente applicabile l’aliquota IVA del 22 per cento.
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