TRIBUTI

Corte di Cassazione ordinanza n. 29504 depositata il 10 ottobre 2022 – Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso

Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso

Corte di Cassazione ordinanza n. 29488 depositata il 10 ottobre 2022 – In tema di IMU, ai fini della esclusione dalla tassazione dell’abitazione principale sorge la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente

In tema di IMU, ai fini della esclusione dalla tassazione dell'abitazione principale sorge la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente

Corte di Cassazione sentenza n. 29481 depositata il 10 ottobre 2022 – Il credito d’imposta correlato a forme di incentivazione deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è accordato in quanto tale indicazione ha valore di atto negoziale e la sua assenza comporta, quindi, l’impossibilità di fruire del credito in questione

Il credito d'imposta correlato a forme di incentivazione deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è accordato in quanto tale indicazione ha valore di atto negoziale e la sua assenza comporta, quindi, l'impossibilità di fruire del credito in questione

Immobile ”parzialmente e temporaneamente” locato a terzi – Quote residue della detrazione spettanti al de cuius – Articoli 16 bis del TUIR e 14 del D.L. n. 63 del 2013 – Risposta n. 594 del 22 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 594 del 22 dicembre 2022 Immobile ''parzialmente e temporaneamente'' locato a terzi - Quote residue della detrazione spettanti al de cuius - Articoli 16 bis del TUIR e 14 del D.L. n. 63 del 2013 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37450 depositata il 21 dicembre 2022 – In caso di omessa dichiarazione, come previsto dall’art. 41, d.P.R. n. 600/1973, l’amministrazione determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, avvalendosi anche di presunzioni, pur eventualmente basate su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza. Tale ricostruzione deve tenere in considerazione i costi dei maggiori ricavi accertati, anche se forfettariamente determinati, salvo che il contribuente non provi documentalmente ulteriori costi

In caso di omessa dichiarazione, come previsto dall’art. 41, d.P.R. n. 600/1973, l’amministrazione determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, avvalendosi anche di presunzioni, pur eventualmente basate su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza. Tale ricostruzione deve tenere in considerazione i costi dei maggiori ricavi accertati, anche se forfettariamente determinati, salvo che il contribuente non provi documentalmente ulteriori costi

Corte di Cassazione ordinanza n. 29434 depositata il 10 ottobre 2022 – L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37255 depositata il 20 dicembre 2022 – Il controllo richiesto al cessionario o al committente dall’art. 6, ottavo comma, del d.lgs. n. 471 del 1997 è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota ed all’ammontare dell’imposta e dell’imponibile. La regolarizzazione richiesta al cessionario o committente consiste nel fornire le indicazioni dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale appunto elenca gli elementi da inserirsi nella fattura, salve le ipotesi in cui il cessionario/committente di beni o servizi non si limiti ad operare ab externo

Il controllo richiesto al cessionario o al committente dall’art. 6, ottavo comma, del d.lgs. n. 471 del 1997 è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi, all'ammontare del corrispettivo, all'aliquota ed all'ammontare dell'imposta e dell'imponibile. La regolarizzazione richiesta al cessionario o committente consiste nel fornire le indicazioni dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale appunto elenca gli elementi da inserirsi nella fattura, salve le ipotesi in cui il cessionario/committente di beni o servizi non si limiti ad operare ab externo

Regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all’articolo 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – Impresa sociale – Risposta n. 593 del 19 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 593 del 19 dicembre 2022 Regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all'articolo 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio - Impresa sociale Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Il [...]

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