TRIBUTI

EMCS fase 4.0: nuovo eDAS per la circolazione tra stati UE ed altre evoluzioni – AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 14 dicembre 2022, n. 569047/RU

AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 14 dicembre 2022, n. 569047/RU EMCS fase 4.0: nuovo eDAS per la circolazione tra stati UE ed altre evoluzioni Informativa La fase 4 del sistema Excise Movement and Control System (EMCS) sarà operativa a partire dal 13 febbraio 2023. La principale novità introdotta riguarda la sostituzione del documento amministrativo semplificato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36992 depositata il 16 dicembre 2022 – L’espressione “esercizio per professione abituale” dell’attività va intesa, più semplicemente, come esercizio dell’attività in via abituale, cioè non meramente occasionale. Occorre, cioè, che l’attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità. Non può escludersi la qualità di imprenditore in colui il quale compia un unico affare, di non trascurabile rilevanza economica, a seguito dello svolgimento di un’attività che abbia richiesto una pluralità di operazioni

L'espressione "esercizio per professione abituale" dell'attività va intesa, più semplicemente, come esercizio dell'attività in via abituale, cioè non meramente occasionale. Occorre, cioè, che l'attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità. Non può escludersi la qualità di imprenditore in colui il quale compia un unico affare, di non trascurabile rilevanza economica, a seguito dello svolgimento di un'attività che abbia richiesto una pluralità di operazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36978 depositata il 16 dicembre 2022 – In tema di imposte sul reddito d’impresa, in presenza di contestazione dell’Amministrazione finanziaria relativa all’insussistenza di una posta passiva iscritta a bilancio, è onere del contribuente dimostrare l’esistenza e l’ammontare della stessa, oltre che l’inerenza all’attività di impresa esercitata ai fini della deduzione, senza che rilevi l’eventuale inerzia dell’Ufficio relativamente alla dichiarazione resa per i periodi di imposta precedenti, contenente la medesima posta, stante l’autonomia di ciascun periodo ai fini dell’esercizio del potere impositivo, tale per cui il termine decadenziale va valutato con riferimento al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione rettificata

In tema di imposte sul reddito d'impresa, in presenza di contestazione dell'Amministrazione finanziaria relativa all'insussistenza di una posta passiva iscritta a bilancio, è onere del contribuente dimostrare l'esistenza e l'ammontare della stessa, oltre che l'inerenza all'attività di impresa esercitata ai fini della deduzione, senza che rilevi l'eventuale inerzia dell'Ufficio relativamente alla dichiarazione resa per i periodi di imposta precedenti, contenente la medesima posta, stante l'autonomia di ciascun periodo ai fini dell'esercizio del potere impositivo, tale per cui il termine decadenziale va valutato con riferimento al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione rettificata

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 – Risoluzione n. 78/E del 16 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 78/E del 16 dicembre 2022 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 37001 depositata il 16 dicembre 2022 – All’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale individua nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, i quali rimangono successori, indipendentemente dall’avere goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati

All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale individua nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, i quali rimangono successori, indipendentemente dall’avere goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36863 depositata il 15 dicembre 2022 – Le sanzioni conseguenti all’omesso versamento delle ritenute sono collegate al tributo, «trattandosi di condotte comunque riferibili agli obblighi derivanti dalla condizione di sostituto d’imposta e, dunque, in ultima analisi, al tributo stesso. Ne consegue che trova applicazione al caso di specie l’art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018, nella parte in cui prevede la definizione degli atti irrogativi di sanzioni collegate ai tributi oggetto di definizione, disponendo che «in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione

Le sanzioni conseguenti all’omesso versamento delle ritenute sono collegate al tributo, «trattandosi di condotte comunque riferibili agli obblighi derivanti dalla condizione di sostituto d'imposta e, dunque, in ultima analisi, al tributo stesso. Ne consegue che trova applicazione al caso di specie l’art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018, nella parte in cui prevede la definizione degli atti irrogativi di sanzioni collegate ai tributi oggetto di definizione, disponendo che «in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 36494 depositata il 13 dicembre 2022 – Con riguardo alle attività di discoteche, night-club e altri locali che organizzano trattenimenti musicali e danzanti, può dirsi che se nel locale si produce musica dal vivo per più del 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico, si ha attività di spettacolo (vale a dire che il fruitore è spettatore passivo) soggetta solo ad IVA, secondo il regime speciale ovvero ordinario su opzione; se di contro non si supera la soglia del 50 % (quindi con musica prevalentemente da mezzo meccanico e DJ), si ha attività di intrattenimento (il fruitore è attivo con partecipazione ludica), soggetta sia ad IVA (speciale o ordinaria), sia ad ISI nella misura del (16%)

Con riguardo alle attività di discoteche, night-club e altri locali che organizzano trattenimenti musicali e danzanti, può dirsi che se nel locale si produce musica dal vivo per più del 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico, si ha attività di spettacolo (vale a dire che il fruitore è spettatore passivo) soggetta solo ad IVA, secondo il regime speciale ovvero ordinario su opzione; se di contro non si supera la soglia del 50 % (quindi con musica prevalentemente da mezzo meccanico e DJ), si ha attività di intrattenimento (il fruitore è attivo con partecipazione ludica), soggetta sia ad IVA (speciale o ordinaria), sia ad ISI nella misura del (16%)

Corte di Cassazione sentenza n. 29344 depositata il 7 ottobre 2022 – In materia di determinazione del reddito d’impresa ed in applicazione del principio di derivazione di cui all’art. 83 d.P.R. n. 917 del 1986, il costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato che – ai sensi dell’art. 2426, comma, n.1, cod. civ. e dell’OIC n. 16 – possa ritenersi “accessorio” al costo del fabbricato, rientrando in sostanza tra gli oneri che l’impresa deve sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata, può essere iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II. 1) “terreni e fabbricati” dell’art. 2424 c.c., e patrimonializzato unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui si riferisce, con ammortamento omogeneo a quest’ultimo ex art. 102 d.P.R. n. 917

In materia di determinazione del reddito d’impresa ed in applicazione del principio di derivazione di cui all’art. 83 d.P.R. n. 917 del 1986, il costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato che - ai sensi dell’art. 2426, comma, n.1, cod. civ. e dell’OIC n. 16 – possa ritenersi “accessorio” al costo del fabbricato, rientrando in sostanza tra gli oneri che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata, può essere iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II. 1) “terreni e fabbricati” dell’art. 2424 c.c., e patrimonializzato unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui si riferisce, con ammortamento omogeneo a quest’ultimo ex art. 102 d.P.R. n. 917

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