TRIBUTI

Corte di Cassazione ordinanza n. 20560 del 27 giugno 2022 – In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

Corte di Cassazione ordinanza n. 20554 del 27 giugno 2022 – In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora l’amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all’emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto

In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto

Corte di Cassazione ordinanza n. 20553 del 27 giugno 2022 – In tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. 22 luglio 1998,, 322, art. 2, comma 8-bis, sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica

In tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. 22 luglio 1998,, 322, art. 2, comma 8-bis, sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica

Corte di Cassazione ordinanza n. 19950 del 21 giugno 2022 – Qualora per la parte totalmente vittoriosa in primo grado che abbia proposto appello principale solo sulla parte relativa alla pronuncia di compensazione delle spese, non può dirsi che, al momento della proposizione del suddetto appello, fosse già sorto il suo interesse alla riproposizione delle questioni sulle quali il giudice di primo grado non si era pronunciato in quanto ritenute assorbite. Il suo interesse alla riproposizione sorge nel momento in cui la parte totalmente soccombente propone appello, poiché in caso di accoglimento delle ragioni dell’impugnazione, sorge l’interesse a che siano, eventualmente, esaminate le ulteriori questioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado

Qualora per la parte totalmente vittoriosa in primo grado che abbia proposto appello principale solo sulla parte relativa alla pronuncia di compensazione delle spese, non può dirsi che, al momento della proposizione del suddetto appello, fosse già sorto il suo interesse alla riproposizione delle questioni sulle quali il giudice di primo grado non si era pronunciato in quanto ritenute assorbite. Il suo interesse alla riproposizione sorge nel momento in cui la parte totalmente soccombente propone appello, poiché in caso di accoglimento delle ragioni dell'impugnazione, sorge l'interesse a che siano, eventualmente, esaminate le ulteriori questioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado

Corte di Cassazione ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022 – Le spese di manutenzione straordinaria e migliorie sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” dello stato patrimoniale, qualora non siano separabili dai beni stessi ed in presenza di un piano di ammortamento redatto in relazione alla durata contrattuale della locazione, deve tenersi conto soltanto della prima scadenza, e non anche del periodo di rinnovo, in quanto commisurata alla possibilità di utilizzazione delle opere in oggetto

Le spese di manutenzione straordinaria e migliorie sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali" dello stato patrimoniale, qualora non siano separabili dai beni stessi ed in presenza di un piano di ammortamento redatto in relazione alla durata contrattuale della locazione, deve tenersi conto soltanto della prima scadenza, e non anche del periodo di rinnovo, in quanto commisurata alla possibilità di utilizzazione delle opere in oggetto

Corte di Cassazione ordinanza n. 19907 del 21 giugno 2022 – In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva

Corte di Cassazione ordinanza n. 19901 del 21 giugno 2022 – Il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente sì da potersi, a tal fine, considerare gli stessi come unicum e non come differenti periodi frazionati

Il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente sì da potersi, a tal fine, considerare gli stessi come unicum e non come differenti periodi frazionati

Corte di Cassazione ordinanza n. 19894 del 21 giugno 2022 – In caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche passività ed oneri che, pur formalmente gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale

In caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento stesso e non anche passività ed oneri che, pur formalmente gravanti sull'immobile conferito, non possono dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale

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