TRIBUTI

Corte di Cassazione ordinanza n. 13122 depositata il 27 aprile 2022 – L’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto

L'obbligazione d'imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto

Corte di Cassazione ordinanza n. 13084 depositata il 27 aprile 2022 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa  è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica  valutazione  del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa  è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica  valutazione  del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 13078 depositata il 26 aprile 2022 – La carenza dell’ interesse richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda , e può quindi essere rilevato d’ufficio anche in Sede di legittimità, salvo l’effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata

La carenza dell’ interesse richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda , e può quindi essere rilevato d'ufficio anche in Sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata

Corte di Cassazione ordinanza n. 13004 depositata il 26 aprile 2022 – In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”, ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l’art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L’estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di “diritti dipendenti o comunque subordinati” al rapporto deciso con efficacia di giudicato

In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione", ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all'art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l'art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato

Rientro dall’estero disposto contestualmente all’assunzione intervenuta in costanza di residenza all’estero – Regime speciale per lavoratori impatriati – Risposta 11 maggio 2022, n. 259 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 maggio 2022, n. 259 Rientro dall'estero disposto contestualmente all'assunzione intervenuta in costanza di residenza all'estero - Regime speciale per lavoratori impatriati Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante, cittadino italiano residente all'estero dal 2001, dichiara di aver conseguito nel 1990 il titolo [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2022, n. 14848 – In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto

In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto

Corte di Cassazione ordinanza n. 12854 depositata il 22 aprile 2022 – L’accertamento integrativo, susseguente a quello parziale, non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati, in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva, a cui presidio si pone il predetto principio generale, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti

L'accertamento integrativo, susseguente a quello parziale, non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall'ente impositore fin dall'origine ma non contestati, in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva, a cui presidio si pone il predetto principio generale, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2022, n. 14842 – In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto

In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto

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