TRIBUTI

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 21 ottobre 2021, n. C-373/19 – La nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto

La nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29478 – L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, va considerata nulla e non inesistente, con la conseguenza che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa

L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, va considerata nulla e non inesistente, con la conseguenza che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29470 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29416 – Il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base

Il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29223 – Qualora l’Amministrazione finanziaria contesti la fatturazione come inerente operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti la fatturazione come inerente operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29147 – La disciplina di cui all’art. 19 bis. 1, primo comma, lett. c) e d), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’indetraibilità totale dell’IVA afferente l’acquisto e l’importazione dei mezzi di trasporto considerati “autoveicoli”, nonché l’IVA sulle relative spese di impiego, manutenzione e riparazione, compresi i carburanti e lubrificanti, è stata dichiarata in contrasto con l’art. 17, n. 7, della sesta direttiva dalla sentenza della CGUE del 14 settembre 2006, ult. cit.

La disciplina di cui all'art. 19 bis. 1, primo comma, lett. c) e d), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'indetraibilità totale dell'IVA afferente l'acquisto e l'importazione dei mezzi di trasporto considerati "autoveicoli", nonché l'IVA sulle relative spese di impiego, manutenzione e riparazione, compresi i carburanti e lubrificanti, è stata dichiarata in contrasto con l'art. 17, n. 7, della sesta direttiva dalla sentenza della CGUE del 14 settembre 2006, ult. cit.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29475 – Il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell’assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, e sempre che la parte su cui ricade l’onus probandi non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita

Il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, e sempre che la parte su cui ricade l'onus probandi non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita

Valutazione antiabuso di un’operazione di cessione del contratto di leasing ad una newco interamente partecipata dal cedente – Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n.212 – Risposta 21 ottobre 2021, n. 742 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 21 ottobre 2021, n. 742 Valutazione antiabuso di un'operazione di cessione del contratto di leasing ad una newco interamente partecipata dal cedente - Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n.212 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante, in data [...]

Torna in cima