TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11616 – Anche se non è necessario che l’avviso di liquidazione, quando esso sia preceduto da altro atto divenuto definitivo, contenga la esplicitazione delle ragioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al presupposto ed alla base imponibile, tuttavia esso deve contenere la quantificazione del contributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione

Anche se non è necessario che l’avviso di liquidazione, quando esso sia preceduto da altro atto divenuto definitivo, contenga la esplicitazione delle ragioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al presupposto ed alla base imponibile, tuttavia esso deve contenere la quantificazione del contributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11615 – La motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro non possono essere richiamati i criteri di determinazione dell’Ici trattandosi di tributi del tutto differenti in quanto l’ICI è di carattere patrimoniale

La motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione, per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro non possono essere richiamati i criteri di determinazione dell'Ici trattandosi di tributi del tutto differenti in quanto l'ICI è di carattere patrimoniale

AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 16 giugno 2020, n. 15 – Art. 129 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”

AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 16 giugno 2020, n. 15 Art. 129 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19". Dichiarazioni annuali energia elettrica e gas naturale anno d’imposta 2019. Chiarimenti Per effetto del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2020, n. 11623 – La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile, dunque, ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti

La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile, dunque, ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 giugno 2020, n. 11330 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973,(applicabile “ratione temporis”), la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973,(applicabile "ratione temporis"), la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11617 – L’esenzione prevista dal comma 2 dell’art. 17 cit. (con particolare riguardo alle imposte ipocatastali, nel caso in esame) si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell’ambito dell’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1, lett. a) D.Lgs. cit.)

L'esenzione prevista dal comma 2 dell'art. 17 cit. (con particolare riguardo alle imposte ipocatastali, nel caso in esame) si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell'ambito dell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1, lett. a) D.Lgs. cit.)

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2020, n. 11612 – In tema di ICI, il trattamento agevolato di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo

In tema di ICI, il trattamento agevolato di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo

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