AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 aprile 2019, n. 114
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario
Quesito
L’istante è iscritta all’Albo degli psicologi ed esercita l’attività di psicologa in modo professionale con partita IVA. Negli anni 2015 e 2016 ha percepito compensi eccedenti i 30.000 euro, mentre nel 2017 ha percepito compensi pari a euro …
Negli ultimi tre anni d’imposta (2016, 2017 e 2018) ha operato in regime di contabilità semplificata, non avendo i requisiti per accedere al regime dei cosiddetti forfettari di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89.
Nel 2017 era ed è tuttora socio di una società semplice immobiliare, la ALFA S.S., che ha solo il codice fiscale (la partita IVA è stata chiusa a seguito trasformazione da s.n.c. in società semplice agevolata avvenuta nel 2016, usufruendo della legge n. 208 del 2015) e si limita a effettuare attività non commerciale di locazione di beni propri.
Vista le novità apportate dalla manovra finanziaria l’interpellante si è astenuta dall’operare professionalmente in attesa di capire quale regime fiscale possa adottare per la propria attività professionale.
Ciò posto, viene chiesto se:
– la contribuente istante possa operare nel corrente anno d’imposta 2019 per la propria attività professionale di psicologa con il regime del forfettari di cui all’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018;
– per dichiarare il reddito da società semplice, la stessa nella redazione del Modello Unico, debba continuare a compilare il quadro RB o il quadro RH indicando al rigo RH1 colonna 2 il codice “4” corrispondente a società semplice.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La contribuente ritiene di poter usufruire del regime dei forfettari per l’anno d’imposta 2019 per la propria attività professionale, dal momento che la preclusione all’applicazione stabilito dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018 riguarda i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale, partecipano a società di persone o ad associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, ma si deve trattare di società di persone o associazioni che producono un reddito commerciale o professionale e non di società semplici immobiliari che producono redditi da fabbricati.
La contribuente ritiene poi di poter dichiarare, se le istruzioni alla dichiarazione dei redditi rimarranno in futuro le stesse dell’unico 2018, la propria quota di reddito riferibile alla partecipazione alla società semplice immobiliare citata non compilando il quadro RB, ma il quadro RH indicando al rigo RH1 colonna 2 il codice 4 corrispondente a società semplice come da istruzioni a unico persone fisiche, alla colonna 3 la quota di reddito alla stessa imputabile e alla colonna 4 il reddito da dichiarare quale socia, non essendo possibile dichiarare tale reddito nel quadro RB.
In effetti nel 730 è permesso di dichiarare il reddito da società semplici compilando il quadro B e indicando nella colonna 2 il codice 16 corrispondente al reddito dei fabbricati attribuito da società semplici, mentre al rigo RB1 del modello Unico persone fisiche questo codice non è presente e gioco forza l’unico modo di dichiarare tale reddito è la compilazione del quadro RH, salvo future modifiche delle istruzioni stesse.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge n. 190 del 2014 all’articolo 1, commi da 54 a 89, prevede un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione di tale regime forfetario. Tra le modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, in particolare, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
In particolare, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In argomento, con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, è stato chiarito che non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa.
Ebbene, sul presupposto che la società semplice immobiliare di cui l’istante è socia non produca redditi, in fatto, d’impresa, si ritiene che possa trovare applicazione con riferimento al periodo d’imposta 2019 il regime dei contribuenti forfettari disciplinato dalla legge n. 190 del 2014.
Nel citato documento di prassi, inoltre, è stato confermato che un contribuente che nell’anno 2018 era in regime semplificato – perché non in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione del regime forfetario come nel caso qui rappresentato – può applicare il regime forfetario, a partire dal 2019, essendo venute meno le cause di esclusione. A tal fine, come già detto, non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione (cfr. circolare n. 9/E del 2019, paragrafo 3).
Per quanto riguarda gli aspetti dichiarativi, si evidenzia che, con riferimento al reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare, l’interpellante:
– qualora opti per il modello 730, deve compilare nel Quadro B la Colonna 2 indicando come utilizzo il codice ‘16’ relativo al reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
– nel caso in cui decida di utilizzare il Modello REDDITI Persone Fisiche dovrà dichiarare tale reddito compilando il quadro RH.
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