CCNL Cooperative Agricole: verbale di accordo di rinnovo sottoscritto il 06 agosto 2013
Il 6 agosto 2013 e stato firmato tra AGCI-AGRITAL, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP-AGROALIMENTARE e FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli scaduto il 31/12/2012. Il verbale decorre dall’01/01/2013 e scade il 31/12/2015, i minimi retributivi hanno rispettivamente decorrenza dall’01/07/2013, 01/01/2014 e 01/07/2015
Di seguito è riportata la tabella contenente gli aumenti dei minimi contrattuali conglobati mensili.
Livelli | Dal 01/07/2013 | Dal 01/01/2014 | Dal 01/07/2015 | Totale aumenti |
---|---|---|---|---|
1° | 41,00 | 41,00 | 35,53 | 117,53 |
2° | 36,86 | 36,86 | 31,95 | 105,67 |
3° | 33,93 | 33,93 | 29,40 | 97,26 |
4° | 31,55 | 31,55 | 27,34 | 90,44 |
5° | 30,00 | 30,00 | 26,00 | 86,00 |
6° | 29,13 | 29,13 | 25,25 | 83,51 |
7° | 27,03 | 27,03 | 23,42 | 77,48 |
Alle date sotto indicate, verranno corrisposti i seguenti minimi retributivi nazionali conglobati mensili:
Livelli | Dal 1/7/2013 | Dal 1/1/2014 | Dal 1/7/2015 |
---|---|---|---|
1° | 1.799,10 | 1.840,10 | 1.875,63 |
2° | 1.617,39 | 1.654,25 | 1.686,20 |
3° | 1.488,75 | 1.522,68 | 1.552,08 |
4° | 1.384,27 | 1.415,82 | 1.443,16 |
5° | 1.316,38 | 1.346,38 | 1.372,38 |
6° | 1.278,25 | 1.307,38 | 1.332,63 |
7° | 1.185,95 | 1.212,98 | 1.236,40 |
Apprendistato Professionalizzante
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 1° al 6°.
Il periodo di prova è pari a quello previsto dal CCNL per la categoria di destinazione al cui conseguimento è finalizzato il contratto.
Durata
La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:
– 24 mesi per i lavoratori che devono svolgere le mansioni del 6° livello
– 36 mesi per gli altri livelli
Inquadramento e trattamento economico
L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
– nel primo periodo di apprendistato professionalizzante (pari a 12 mesi): due livelli sotto quello di destinazione finale;
– nel secondo periodo (pari a 12 mesi): un livello sotto quello di destinazione finale;
– nel terzo ed ultimo periodo (pari a 12 mesi): inquadramento al livello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al 6° livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dalla fine del primo periodo di apprendistato.
Per gli apprendisti con qualifica di impiegato non si terrà conto del 5° livello riferito soltanto a qualifiche operaie. Pertanto, la progressione dei livelli sarà ad esempio la seguente: 7°-6°-4°, 6°-4°-3°.
A tutti gli apprendisti operai, in quanto lavoratori a tempo indeterminato si applicano le norme del CCNL relative a tale categoria pertanto agli stessi gli istituti contrattuali saranno corrisposti alle normali scadenze e non attraverso il terzo elemento. Analogamente agli apprendisti impiegati sarà garantito lo stesso trattamento previsto per gli altri impiegati a tempo indeterminato.
Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
Le parti si danno atto che la definizione dell’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. Per i territori dove questo non è si realizza sarà comunque possibile assumere apprendisti essendo la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta sotto la responsabilità della cooperativa.
La formazione interna non sarà inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato – Regioni del 21/12/2011).
La formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire.
Previdenza complementare
Le contribuzioni dovute al Fondo Pensione Nazionale denominato “FILCOOP”, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:
con decorrenza dall’1/1/2014, l’1,5% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
– l’1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
– una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28/4/1993;
– il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28/4/1993.
Tale contribuzione avrà decorrenza dalla data di effettivo esercizio dell’attività del Fondo.
Per gli impiegati l’obbligo del versamento del TFR si intende assolto col versamento presso l’ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.
Fondo integrativo sanitario degli Operai
Il nuovo verbale di accordo ha lasciato invariata la normativa del CCNL 3/8/2010 per quanto riguarda il Fondo sanitario degli impiegati agricoli, mentre ha stabilito quanto segue per gli Operai:
Al FILCOOP Sanitario sono iscritti, salvo rinuncia, tutti gli operai a tempo indeterminato e la contribuzione è determinata nella misura di Euro 52,00 annua di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.
A decorrere dall’1/1/2011 saranno iscritti al Filcoop sanitario, salvo rinuncia, anche gli operai a tempo determinato compresi nelle convenzioni di cui all’art. 6 del CCNL con una garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue.
Dall’1/1/2014 saranno iscritti, alle condizioni sopra indicate, anche gli operai a tempo determinato:
– ricompresi in accordi di riassunzione o relativi all’organico aziendale con una garanzia occupazionale, comunque denominati, di almeno 151 giornate annue;
– con tre anni consecutivi di anzianità aziendale a condizione che nell’anno d’iscrizione abbiano un contratto di lavoro per almeno 151 giornate. (Ai fini dell’anzianità si considerano i tre anni civili precedenti a quello di iscrizione al fondo).
La contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di Euro 36,00 annui di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.
Flessibilità
Allo scopo di far fronte a particolari esigenze produttive e/o di mercato, è istituito un monte-ore di eccedenza dell’orario contrattuale pari ad un massimo di 80 ore per anno civile, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale ed in ogni caso nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti.
Permessi straordinari
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 della Legge 53/2000, si precisa che spetta al lavoratore in costanza di rapporto sia a tempo determinato che indeterminato il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di grave e documentata infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. In quest’ultimo caso la convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.
A decorrere dall’1/1/2014, ad integrazione del citato art. 4 e qualora si tratti del secondo evento luttuoso nell’anno, spetta al lavoratore un giorno di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge, di un parente entro il 2° grado o del convivente (a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica).
Il lavoratore, sia a tempo determinato che indeterminato, ha inoltre diritto a un giorno di permesso retribuito in caso di decesso di affine di primo grado.
Fermo restando l’applicazione di tutte le norme di cui all’art. 47 del D.Lgs. 151/2001, il congedo non retribuito per malattia del figlio di cui al comma 2 del citato articolo è elevato da 5 a 8 giorni lavorativi all’anno.
In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o dell’affidamento preadottivo di un minore è riconosciuto al padre un giorno di permesso retribuito.
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