CCNL Giornali quotidiani: accordo in materia di successione dei contratti a tempo determinato

ACC 18-12-2012 – premessa

COSTITUZIONE DELLE PARTI

Il giorno 18 dicembre 2012

La Federazione Italiana Editori Giornali;

l’Associazione Stampatori Italiana Giornali;

e

il Sindacato Lavoratori Comunicazione (SLC-CGIL);

la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (FISTEL-CISL);

la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione (UILCOM-UIL).

Premesso

– che la legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) all’art. 1, comma 9, lett. g), ha elevato gli intervalli temporali tra un contratto a termine ed il successivo stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore;

– che la successiva legge n. 134/2012 (Decreto Sviluppo) all’art. 46 bis, comma 1, lett. a), ha introdotto la possibilità di ridurre tali intervalli temporali nei casi previsti dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– l’esigenza del settore di preservare la professionalità e l’occupabilità dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 3, lett. C) del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.

Convengono quanto segue:

l’intervallo temporale tra due successivi contratti a tempo determinato di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 così come modificato ed integrato dalle leggi sopra citate, è fissato in 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero in 30 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi per tutte le assunzioni a termine disposte per sopperire alle diverse esigenze aziendali con riferimento alle seguenti fattispecie:

– per campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare espansione del mercato;

– per fronteggiare situazioni imprevedibili o contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni degli organici aziendali fissati;

– per la sostituzione di posizioni vacanti per periodi non superiori a tre mesi, per sostituire lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale ovvero assenti per congedo matrimoniale, servizio militare, aspettativa concessa per riconosciute necessità personali e familiari, per maternità, malattia, infortunio e ferie;

– aumento temporaneo di attività per esigenze particolari;

– temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;

– per fronteggiare picchi produttivi temporanei o ricorrenti;

– nella fase di avviamento e sviluppo di nuove iniziative o di acquisizione di nuove commesse;

– per esigenze connesse ad innovazioni od aggiornamenti tecnologici, comprese le sostituzioni di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale.

Ulteriori ipotesi potranno essere individuate dalla contrattazione di livello aziendale.

Le parti, nel riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti nell’ambito delle trattative per il rinnovo del C.C.N.L., stabiliscono di incontrarsi qualora dopo la sottoscrizione del presente accordo intervengano modifiche legislative della disciplina degli intervalli convenuti.