CCNL Lavorazione del tabacco: Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
ACCR 25-07-2011
premessa
Costituzione Delle Parti – Premessa
Addì 25 luglio 2011, in Roma
tra
l’Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani – Apti […]
e
la Fai-Cisl […];
la Flai-Cgil […];
la Uila-Uil […]
e una delegazione di rappresentanti regionali, territoriali ed RSU,
premesso che
nonostante l’attuale momento di forte incertezza legato alla mutata struttura del mercato dovuta anche alla cessazione del sostegno comunitario alla produzione di tabacco greggio, la trattativa per il rinnovo contrattuale è stata condotta con forte senso di responsabilità e nell’ottica di contribuire a garantire al settore prospettive di lungo termine;
nelle industrie in cui si applica il CCNL per i lavoratori del tabacco in foglia, il ricorso al tempo determinato viene esercitato nel naturale rispetto dei cicli produttivi, dipendenti indissolubilmente dalla stagionalità delle produzioni agricole di base; si è raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, secondo quanto riportato di seguito forma di emendamenti al precedente testo contrattuale.
Parte 1
Commissione Paritetica Nazionale (prima Parte Del Ccnl)
Si confermano la validità degli scopi ed i compiti della Commissione Paritetica, specificati nel CCNL in scadenza, alla fine del testo viene inserito quanto segue:
“Le parti ribadiscono l’impegno per la costituzione e funzionamento della Commissione stessa in tempi brevi.
Analoghe Commissioni paritetiche verranno istituite a livello regionale allo scopo di stimolare le istituzioni regionali nell’azione di sostegno della tabacchicoltura.
In particolare, le Commissioni paritetiche regionali, costituiranno con il governo regionale organismi bilaterali con il compito di:
• individuare e sostenere forme di sostegno alla tabacchicoltura nell’ambito delle risorse disponibili nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) ed altri analoghi strumenti;
• progettare e finanziare una formazione specifica, variabile da regione a regione, in relazione alle varietà coltivate e curate.”.
Parte 2
Contrattazione di 2° Livello (art. 25)
Alla fine dell’articolo si inserisce quanto segue:
“Tenuto conto che la coltivazione e la lavorazione del tabacco sono prevalentemente concentrate in quattro bacini territoriali, identificabili a livello sub-regionale, si ritiene opportuno poter procedere alla contrattazione di 2° livello anche su base territoriale”.
Parte 3
Mense Aziendali (art. 26)
Ove ancora non attuato, le aziende provvederanno alla istituzione della mensa aziendale o, in sostituzione, della corresponsione a ciascun dipendente di una indennità giornaliera utile ai fini degli istituti contrattuali e di legge, che viene innalzata a euro 0,30.
Inoltre, al fine di evitare esclusioni, al secondo capoverso, la frase: “L’indennità … non spetta qualora nella giornata la prestazione lavorativa sia pari o inferiore a sei ore, ….”, viene modificata in: “L’indennità … non spetta qualora nella giornata la prestazione lavorativa sia inferiore a sei ore, ….”.
Lavoratori migranti (nuovo Art. 29 Bis) “Confermando come principio base la parità di diritti e tutele tra i lavoratori, si introducono alcune norme specifiche, con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei lavoratori immigrati:
• viene esteso il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 29 del vigente CCNL (150 ore) anche per la frequenza di corsi di apprendimento della lingua italiana, alle medesime condizioni previste per il diritto allo studio di cui all’Art. 29;
• si riconoscono permessi non retribuiti ai lavoratori che manifestano la volontà di rispettare festività religiose non contemplate nel vigente CCNL nel limite di 2 festività per anno. Per i dipendenti stagionali le suddette giornate lavorative potranno essere recuperate in periodi temporali diversi. “.
Parte 4
Trattamento di Malattia ed Infortunio non sul Lavoro (art. 33)
Operai
[…]
Alla fine dell’articolo si aggiunge, a valere per tutto il personale, quanto segue:
“Nel caso di patologie gravi (uremia cronica, talassemia, emopatie sistematiche, neoplasie) che richiedono terapie salvavita, i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a tali terapie, debitamente certificati dalle competenti ASL o struttura convenzionata, non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto sopra indicati, né ai fini del computo degli archi temporali di cui ai commi precedenti.”
Parte 5
Pari Opportunità – Tutela Della Maternità E Congedi Parentali (art. 48)
Alla fine dell’articolo si aggiunge il seguente testo:
“Al fine di contribuire nella maniera più efficace al processo di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, favorire pari opportunità tra le donne e gli uomini, per tutelare e favorire la maternità e per creare le condizioni di una paternità sempre più responsabile, si prevede la possibilità di contrattare a livello locale forme di flessibilità nell’orario di lavoro per i genitori di figli fino a tre anni o comunque per i genitori che debbano inserire al nido il figlio.
Per ciò che si riferisce al problema degli asili nido, le parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono di affrontare la questione degli aiuti alle famiglie in sede di contrattazione integrativa, prevedendo laddove ce ne siano le condizioni forme di convenzioni ed agevolazioni”.
Parte 6
Decorrenza e Durata – Art. 64
Il testo dell’Art. 64 viene integralmente emendato come segue:
“Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2011 e sarà valido fino al 31 dicembre 2013 sia per la parte normativa sia per la parte retributiva. Esso sarà prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata A.R..
Le parti si danno atto che, per il rinnovo contrattuale, sia per la parte normativa che per quella retributiva, si farà riferimento alle procedure previste dal Protocollo 23 luglio 1993.”.
Parte 7
MINIMI SALARIALI (Allegato A)
Le tranches di aumento delle retribuzioni, con riferimento alla categoria IVA, sono pari a euro 35,00 a decorrere dai 1° agosto 2011, ad ulteriori euro 35,00 a decorrere dal 1° luglio 2012 e ad ulteriori euro 35,00 a decorrere dal 1° luglio 2013 e, pertanto, i minimi mensili sono i seguenti:
al 31.12.2010 | all’1.9.2011 | all’1.7.2012 | all’1.7.2013 | |
1 S | 1.374,09 | 1.436,84 | 1.499,58 | 1.562,32 |
1° | 1.267,34 | 1.325,20 | 1.383,07 | 1.440,94 |
2° | 1.098,85 | 1.149,03 | 1.199,20 | 1.249,38 |
3° A | 955,10 | 998,72 | 1.042,33 | 1.085,94 |
3° B | 849,08 | 887,85 | 926,62 | 965,39 |
4° A | 766,50 | 801,50 | 836,50 | 871,50 |
4° B | 730,41 | 763,76 | 797,11 | 830,46 |
5° | 706,39 | 738,64 | 770,90 | 803,15 |
6° | 624,37 | 652,88 | 681,39 | 709,90 |
Importo forfetario una tantum
Inoltre, verranno corrisposti, ai lavoratori in forza al 1° giugno 2011, i seguenti importi forfetari, che non avranno incidenza su alcun altro istituto contrattuale, compreso il T.F.R.. Tali importi soddisfano, altresì, quanto previsto in materia di indennità di vacanza contrattuale;
Livello | Una tantum |
1 S | euro 215 |
1° | euro 198 |
2° | euro 172 |
3° A | euro 150 |
3° B | euro 133 |
4° A | euro 120 |
4° B | euro 114 |
5° | euro 111 |
6° | euro 98 |
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