CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27726 depositata il 2 ottobre 2023 – L’importo “una tantum”, riconducibile all’indennità di vacanza contrattuale, implica l’attualità del rapporto di lavoro al momento del rinnovo del precedente contratto, sicché esso non può essere riconosciuto per i periodi in cui era in corso un rapporto di lavoro con un datore diverso da quello con il quale il rapporto era instaurato al momento del rinnovo del contratto collettivo