Accordo di rinnovo del CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del 27 maggio 2004.
Parte 1
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004
L’anno 2008, il giorno 4 del mese di giugno, in Roma presso la sede della Confederazione generale dell’agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA) – Corso Vittorio Emanuele, n. 101,
TRA
– Confederazione generale dell’agricoltura italiana;
– Confederazione nazionale coldiretti;
– Confederazione italiana agricoltori
E
– CONFEDERDIA;
– FLAI-CGIL;
– FAI-CISL;
– UILA-UIL,
si e` convenuto di rinnovare il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del 27 maggio 2004.
I nuovi articoli concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale, riguardano le seguenti materie:
– Oggetto del contratto (art. 1);
– Sistema di formazione professionale e continua (art. 6);
– Assunzione a tempo indeterminato e a termine (art. 7);
– Rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 10);
– Classificazione del personale – Variazioni di mansioni e di qualifica (art. 17);
– Disciplina dei quadri (art. 18);
– Lavoro straordinario, festivo, notturno (art. 20);
– Ferie (art. 23);
– Permessi (art. 24);
– Retribuzione (art. 28);
– Indennita` di cassa (art. 33);
– Previdenza e assistenza – Tutela della maternita` – Assegni familiari (art. 37);
– Fondo sanitario impiegati agricoli (art. 39);
– Fondo di previdenza complementare (art. 40);
– Richiamo alle armi (art. 43);
– Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all’art. 5, comma 4-bis e 4-ter, legge n. 247/2007 (All. 1).
A decorrere dall’1 gennaio 2009, nella determinazione dello stipendio contrattuale mensile, le Parti procederanno a conglobare il minimo di stipendio base mensile, l’indennita` di contingenza e l’EDR.
Le Parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL entro il 31 dicembre 2008.
La numerazione degli articoli e degli allegati e` provvisoria e potra` essere modificata in sede di stesura definitiva.
Parte 2
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Oggetto E Sfera Di Applicazione Del Contratto
Art. 1.
OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attivita` agricole, nonche` attivita` affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche (*) e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
– le aziende ad ordinamento produttivo misto;
– le aziende ortofrutticole;
– le aziende oleicole;
– le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
– le aziende vitivinicole;
– le aziende funghicole;
– le aziende casearie;
– le aziende tabacchicole;
– le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
– le aziende faunistico-venatorie;
– le aziende agrituristiche;
– le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
———-
(*) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
Parte 3
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Sistema Di Formazione Professionale E Continua
Art. 6.
SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CONTINUA
Le Parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato su tre pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi legati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione dell’occupazione, all’impiego anche dei tempi di non lavoro per lo svolgimento di attivita` formative per i lavoratori a tempo determinato:
1) Fondo interprofessionale per la formazione continua, denominato For.Agri.;
2) Agriform;
3) Centro di formazione agricola.
1) Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato FOR.AGRI., di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e` alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,3% di cui all’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.
Il fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le Parti sociali, nonche` eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.
Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 puo` essere utilizzata per il finanziamento di attivita` che le Parti riterranno necessarie alla promozione e allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche mirati, attivita` di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari figure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa. Una quota delle risorse potra` essere destinata a sostenere attivita` formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, secondo modalita` da definire nel Regolamento del fondo, cosi` come, nella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri solidaristici per i lavoratori.
Il fondo dovra` fare principalmente riferimento ad AGRIFORM per le attivita` di studio e ricerca e ai centri di formazione agricola per quanto riguarda il rapporto con le specificita` territoriali.
2) AGRIFORM e` l’Organismo bilaterale che svolge attivita` di ricerca, rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni formativi e, parallelamente, sviluppa relazioni e rapporti in ambito internazionale collegandosi con gli organismi similari a livello europeo, interloquendo con i livelli istituzionali competenti in materia di istruzione di livello superiore, interagendo con gli organismi bilaterali degli altri settori nella costruzione della rete prevista presso l’ISFOL. Nelle attivita` di rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni, Agriform fa riferimento alle sedi territoriali (osservatori) previsti dal CCNL e ai centri di formazione agricola.
3) Il centro di formazione agricola e` una struttura a carattere territoriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un modello flessibile) in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni competenti in materia di formazione professionale e scolastica e, dall’altra, con il mondo delle imprese all’interno del quale opportunita` e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mercato del lavoro locale.
Nello svolgimento della propria attivita` il centro di formazione agricola tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della struttura e dislocazione delle imprese, nonche` delle esigenze di capacita` e competenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di stabilizzazione dell’occupazione in connessione con l’attivita` degli Osservatori e del Servizio pubblico per l’impiego ed in relazione alle opportunita` nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Le modalita` e i criteri di costituzione dei centri di formazione agricola, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo, sono demandati ai contratti territoriali o a specifici accordi tra le Parti al medesimo livello.
Al fine di favorire lo sviluppo della formazione continua a livello territoriale, le parti potranno prevedere, tramite accordi al medesimo livello, le modalita` di attuazione di Organismi territoriali paritetici.
Parte 4
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Assunzione A Tempo Indeterminato E A Termine
Art. 7.
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TERMINE
L’assunzione dell’impiegato puo` avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti si intende a tempo indeterminato.
L’assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.
Il contratto con prefissione di termine deve essere giustificato dalla specialita` del rapporto e potra` aver luogo nei soli casi di:
– stagionalita` o saltuarieta` del lavoro;
– sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
– assunzione per un’opera definita;
– negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.
L’assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L’assunzione dell’impiegato deve essere comunicata nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, a esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Per la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato e della durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine di cui all’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 368/2001 si rinvia all’Accordo sindacale del 4 giugno 2008 (All. 1) stipulato in attuazione dell’art. 5, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. n. 368/2001.
Parte 5
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Rapporti Di Lavoro A Tempo Parziale
Art. 10.
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Tenute presenti le norme del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche e integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale degli impiegati agricoli puo` svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda (*).
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Nel contratto devono essere indicati, altresi`, lo stipendio convenuto secondo la categoria di inquadramento, nonche` la spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa ridotta, rispetto a quella a tempo pieno.
La disciplina del presente contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i 2 contraenti nell’ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero a 1 o piu` settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro.
Qualora non coesistano i 4 elementi sopra elencati, il rapporto e` da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del presente contratto.
E` consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25% rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15%. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35%.
Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) e` anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attivita` lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente.
La contrattazione territoriale puo` stabilire per talune categorie impiegatizie con piu` rapporti di lavoro a tempo parziale presso piu` aziende, la corresponsione di una specifica indennita` oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle particolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipologie di azienda indicate all’art. 1, comma 3. Tale indennita` oraria e` determinata per ciascuna categoria in cifra fissa e viene corrisposta da ogni azienda, per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.
Al datore di lavoro e` consentita la possibilita` di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purche` si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:
– oggettive esigenze tecnico-produttive;
– esigenze connesse alla funzionalita` del servizio o dell’attivita` produttiva.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto e` consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
La disponibilita` del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso e` ridotto a 2 giorni.
Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15%.
I contratti territoriali possono prevedere la corresponsione di un’indennita` forfettaria in luogo delle maggiorazioni previste in caso di lavoro supplementare o di variazione dell’orario in attuazione delle clausole elastiche o flessibili.
———-
(*) Cfr. art. 12-bis, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61: “I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita` lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’azienda unita` sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu` favorevoli per il prestatore di lavoro”.
Parte 6
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Classificazione Del Personale – Variazioni Di Mansioni E Di Qualifica
Art. 17.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE – VARIAZIONI DI MANSIONI E DI QUALIFICA
Gli impiegati agricoli si classificano in 6 categorie, rispettivamente le prime 3 di concetto e le ultime 3 d’ordine. Mentre per i primi, nello svolgimento delle mansioni loro affidate, vi e` piu` o meno presente autonomia di concezione e potere d’iniziativa, per i secondi non vi e` alcuna autonomia di concezione e apporto di iniziativa.
I Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il dirigente o con il quadro all’organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa e/o commerciale dell’azienda, con autonomia di concezione e potere d’iniziativa.
Profili
Direttori tecnici, amministrativi, commerciali, di produzione e altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni.
Nelle aziende di servizi rientra in tale I categoria il direttore del centro elaborazione dati.
Rientrano nella I categoria gli agenti che, pur assunti con tale qualifica, collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il dirigente nell’ipotesi di aziende prive di direttori e ai quali siano affidati dal medesimo titolare dell’impresa poteri e incombenze propri di detta I categoria e che provvedono, quindi, con autonomia di concezione e potere di iniziativa, all’organizzazione e gestione generale tecnica e/o amministrativa dell’azienda.
Analogamente, nelle aziende vitivinicole rientrano nella I categoria quegli enologi che collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il dirigente, nell’ipotesi di aziende prive di direttore e che provvedono, quindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilita`, a tutte le operazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.
II Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che, alle dirette dipendenze del datore di lavoro o del dirigente o del direttore, senza autonomia di concezione, provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale dell’azienda, o di parte di essa, con corrispondente responsabilita` tecnica e/o amministrativa e/o commerciale.
Profili
Capo reparto, Capo ufficio tecnico, commerciale, vendite, amministrativo.
Agente: l’impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione prestabilito, l’esecuzione dei relativi lavori da parte del personale dipendente; provvede, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui, agli acquisti dei concimi, mangimi, sementi, etc., alle vendite dei prodotti, alla compravendita del bestiame; provvede altresi`, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui, all’assunzione e ai licenziamenti del personale operaio o dei coloni; che e` incaricato della tenuta dei primi libri contabili.
Enologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di vini o bevande alcoliche. Dispone e controlla le operazioni di pigiatura, fermentazione, chiarificazione e correzione delle uve, dei mosti e delle vinacce stabilendo modalita` e tempi dell’effettuazione dei travasi. Accerta, anche attraverso analisi di campioni, le caratteristiche relative alla gradazione alcolica, gusto, odore e colore di un dato vino o di una bevanda alcolica.
Progettista: responsabile della elaborazione e realizzazione di progetti di parchi e giardini.
Analista CED: l’impiegato che effettua le analisi e gli studi per individuare e proporre soluzioni ai problemi dei vari comparti aziendali attraverso l’uso dell’elaborazione. Programma le risorse necessarie per le varie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le prassi esistenti nelle aziende. Valuta le esigenze delle unita` interessate e definisce, insieme con i responsabili delle singole funzioni, gli input e gli output del sistema informativo, nonche` la forma, la periodicita` e i supporti relativi.
Analista: l’impiegato che effettua le analisi dei terreni dell’azienda e/o quelle di laboratorio, riguardanti i prodotti agricoli e/o il controllo dei prodotti impiegati in azienda.
Ricercatore: l’impiegato che opera su programmi e/o progetti di ricerca agronomica dell’azienda, partecipando alla loro realizzazione.
Responsabile commerciale della programmazione, promozione e valorizzazione delle attivita` agrituristiche, in possesso di idoneo titolo di studio e/o di qualificazione professionale.
III Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e quindi senza autonomia di concezione e potere di iniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, amministrativo, commerciale, logistico in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati.
Profili
Sottoagenti – contabili – impiegati amministrativi o commerciali – aiuto enologo – corrispondente in lingue estere.
Guida turistica, in possesso di abilitazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Impiegato addetto ai controlli di qualita`, alla tracciabilita`, rintracciabilita` e origine dei prodotti.
IV Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o dei loro superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni contabili, amministrative, commerciali e simili, nonche` per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti.
Profili
Addetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti – operatori CED – disegnatori tecnici – magazzinieri, anche di aziende vitivinicole, cioe` gli impiegati cui e` affidato il coordinamento delle attivita` del magazzino, con la tenuta dei libri di carico e scarico e che rispondono della buona conservazione di merci, prodotti, macchine, utensili e di quant’altro occorrente ai bisogni dell’azienda; su disposizioni impartite direttamente dal datore di lavoro o da impiegati gerarchicamente superiori, provvedono alla ripartizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato e alla relativa registrazione contabile/amministrativa.
V Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale.
Profili
Addetti a semplici mansioni di segreteria – addetti alle spedizioni – terminalista CED addetto all’acquisizione dei dati.
VI Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che svolgono mansioni comuni proprie della loro qualifica.
Profili
Uscieri – fattorini – commessi.
———-
L’impiegato deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico a essa corrispondente.
Qualora a causa di esigenze aziendali straordinarie di emergenza, l’impiegato sia adibito, in via non solo temporanea, ma eccezionale ed episodica, a mansioni di qualifica inferiore, conservera` i diritti e il trattamento economico della categoria cui appartiene.
Qualora l’impiegato sia adibito invece a mansioni di qualifica superiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge dette mansioni, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
L’impiegato acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo le mansioni proprie di detta qualifica per un periodo di 2 mesi.
La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica superiore assente per malattia, infortunio, ferie, permesso e richiamo alle armi, non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore, ma gli da` solo diritto, sin dall’inizio della sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica superiore.
Fermo restando il potere attribuito alla contrattazione territoriale in materia di classificazione del personale ai sensi dell’art. 65, lettera a) del presente contratto, eventuali profili professionali non espressamente individuati dal presente articolo o dai contratti territoriali saranno classificati, in base all’attivita` svolte, nel rispetto delle declaratorie di ciascuna categoria.
Parte 7
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Disciplina Dei Quadri
Art. 18.
DISCIPLINA DEI QUADRI
a) Definizione della figura dei quadri
In applicazione dell’art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, sono considerati quadri quei lavoratori che, operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono, con carattere di continuita`, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi generali dell’impresa con discrezionalita` di iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento dell’attivita` aziendale.
Cio` premesso, appartengono alla categoria dei quadri quei lavoratori che, nell’ambito della I categoria degli impiegati agricoli, svolgono funzioni di coordinamento generale dell’attivita` aziendale, con autonomia nei confronti del datore di lavoro.
Si riconosce, pertanto, la qualifica di quadro a quegli impiegati che assolvono funzioni di rappresentanza del datore di lavoro, con responsabilita` di coordinamento ed organizzazione delle attivita` e del personale che svolge funzioni e compiti di rilievo.
A tali figure, come sopra individuate, si applica la disciplina legislativa sull’orario di lavoro prevista per il personale direttivo.
b) Indennita` di funzione
Alla categoria dei quadri, come individuata nella precedente lettera a), spetta, con decorrenza dall’1 giugno 2008, una indennita` mensile pari a € 185,00, da corrispondersi per 14 mensilita`.
c) Variazione e mansioni di qualifica
In base all’art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, nel caso di svolgimento delle mansioni di quadro da parte di lavoratori di livello inferiore che non sia avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione della qualifica di quadro diventa definitiva quando si sia protratta per il periodo di 3 mesi.
d) Responsabilita` civile verso terzi
Il datore di lavoro e` tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i propri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilita` civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali (*).
A tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovra` stipulare una polizza assicurativa entro un mese dalla stesura del nuovo CCNL, i cui massimali e le correlative quote di premi a carico della azienda saranno formalizzate in apposito separato accordo tra le Parti.
———-
(*) La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilita` civile verso terzi (art. 5, legge 13 maggio 1985, n. 190).
Impegno a verbale
Le Parti si impegnano a formalizzare l’accordo di cui alla lettera d) del presente articolo entro il 31 dicembre 2008.
Parte 8
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Lavoro Straordinario, Festivo, Notturno
Art. 20.
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro di cui all’art. 19;
b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei periodi in cui e` in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui e` in vigore l’ora legale;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 22.
Il lavoro straordinario non puo` superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo e` effettuato soltanto per particolari esigenze dell’azienda e puo` essere compiuto solo su esplicita richiesta e autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta; deve essere registrato in contabilita` e pagato all’atto della corresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale e` stato eseguito.
Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della retribuzione indicati al comma 1 dell’art. 28, sono le seguenti:
a) lavoro straordinario … 30%;
b) lavoro notturno … 50%;
c) lavoro festivo … 50%;
d) lavoro straordinario festivo … 60%;
e) lavoro festivo notturno … 65%.
Fermo rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato, tuttavia, che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell’anno, non consente l’osservanza dell’orario di lavoro nei termini e modi previsti dall’art. 19 del presente contratto e` demandata alla contrattazione territoriale la possibilita` di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennita` a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti periodi dell’anno.
E` consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalita` definite dalla contrattazione territoriale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella banca ore e non fruite.
Parte 9
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Ferie
Art. 23.
FERIE
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie retribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 19.
Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non sono computabili nelle ferie. Il periodo di ferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato.
Il periodo annuale di ferie e` normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell’azienda lo impongano, il datore di lavoro e l’impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. E` facolta` dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessita` e nell’epoca dell’anno di suo gradimento.
Il datore di lavoro ha facolta`, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell’anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennita` sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell’art. 28.
Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennita` sostitutiva per ferie non godute.
Qualora l’impiegato, al momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al periodo completo di ferie, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno.
In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, nonche` negli altri casi di orario variabile, il computo delle ferie puo` essere rapportato a ore.
Parte 10
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Permessi
Art. 24.
PERMESSI
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto a un permesso straordinario di 18 giorni con retribuzione normale.
L’impiegato ha altresi` diritto a permessi retribuiti pari a giorni 3 per motivi familiari o per altri casi. I predetti permessi possono essere goduti anche in modo frazionato.
In caso di nascita di un figlio all’impiegato spetta 1 giorno di permesso retribuito.
Durante tali permessi l’impiegato e` considerato a ogni effetto in attivita` di servizio.
Parte 11
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Trattamento Economico – Retribuzione
TITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 28.
RETRIBUZIONE
La retribuzione degli impiegati agricoli e` cosi` composta:
– minimo di stipendio-base mensile (art. 65);
– indennita` di contingenza (art. 30);
– elemento distinto della retribuzione (EDR);
– minimo di stipendio integrativo;
– aumenti periodici di anzianita` (art. 31).
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169.
L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al comma 1 dovra` essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria.
Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilita` aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovra` effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al comma 1 del presente articolo.
Lo stipendio contrattuale mensile, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 17 del presente contratto, e` costituito da:
a) minimo di stipendio-base mensile;
b) indennita` di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) minimo di stipendio integrativo.
Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2007, previsti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 27 maggio 2004, sono incrementati a decorrere dall’1 giugno 2008 del 4% e a decorrere dall’1 gennaio 2009 del 2,7%.
Minimi nazionali di stipendio mensile
I minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati, comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono riportati nella Tabella 1.
I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di impiegati, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi, salvo quanto e` previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del presente CCNL.
I minimi di cui alla Tabella 1 trovano applicazione nei contratti territoriali stipulati in applicazione del CCNL 27 maggio 2004, dalla data che sara` fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre l’1 gennaio 2011; per gli altri contratti territoriali dall’1 giugno 2008 (vedi Norma transitoria).
In sede di rinnovo quadriennale, il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’articolo 2 e di una valutazione sull’andamento dell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi nazionali di stipendio mensile di cui al comma 1 del presente Titolo (ved. Tab. 1) nonche` gli incrementi da applicarsi a tutti gli stipendi contrattuali definiti dai contratti territoriali per ciascuna categoria di impiegati. Per i contratti territoriali non rinnovati e` fatta salva l’indennita` di vacanza contrattuale in vigore al livello territoriale interessato.
Norma transitoria
Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni del CCNL 27 maggio 2004, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigore, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati, si applicano a decorrere dall’1 giugno 2008.
———-
ABELLA 1
MINIMI NAZIONALI DI STIPENDIO MENSILE
-------------------------------------------------------------------- Cat. Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dal 01.06.2008 -------------------------------------------------------------------- I 1.337,40 II 1.222,15 III 1.124,22 IV 1.059,23 V 1.013,77 VI 965,12 --------------------------------------------------------------------
Parte 12
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Indennita` Di Cassa
Art. 33.
INDENNITA` DI CASSA
Agli impiegati cui e` affidata la mansione di cassiere, con responsabilita` del movimento di cassa e relativo rischio, e` riconosciuta, per tale rischio contabile – amministrativo, a decorrere dall’1 giugno 2008, una indennita` mensile nella misura di € 45,00.
Detta indennita` compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni purche`, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro.
L’indennita` e` corrisposta per 12 mensilita`, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non e` frazionabile.
Tale indennita` non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.
L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti, deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.
Parte 13
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Previdenza E Assistenza – Tutela Della Maternita` – Assegni Familiari
Art. 37.
PREVIDENZA E ASSISTENZA – TUTELA DELLA MATERNITA` – ASSEGNI FAMILIARI
a) ENPAIA
I datori di lavoro di cui all’art. 1 del presente contratto sono tenuti ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti alla Fondazione ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) che ha sede in Roma, Viale Beethoven, n. 48, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
1) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
2) trattamento di previdenza (rischio morte e quota a risparmio);
3) fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.
La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di prova e di tirocinio, deve essere inviata all’ENPAIA entro 15 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalita` complete dell’impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, la qualifica attribuita, nonche` la retribuzione lorda di cui all’art. 28 del presente contratto.
Le variazioni che intervengono nella qualifica e nella retribuzione devono essere denunciate dal datore di lavoro entro 1 mese dal loro verificarsi.
I datori di lavoro sono tenuti a versare all’ENPAIA i contributi stabiliti dalla legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico degli impiegati.
La parte di contributo a carico degli impiegati e` trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione degli stessi impiegati.
I contributi sono calcolati dall’ente in base alla retribuzione lorda anzidetta e, comunque, in base ad una retribuzione non inferiore a quella minima contrattuale e devono essere versati all’ente nei modi e nei termini di cui alla legge sopra menzionata.
b) INPS
I datori di lavoro – in base alla legislazione vigente – debbono altresi` procedere all’iscrizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) – sede provinciale – degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazione e di previdenza sociale stabilite dalla normativa vigente.
I datori di lavoro debbono, previa domanda da inoltrare all’INPS, su apposito modulo, provvedere:
– a versare i contributi base e percentuali per l’assicurazione invalidita` e vecchiaia e superstiti, e per altre forme assicurative e previdenziali, commisurati alla retribuzione globale effettivamente corrisposta e, comunque, nel rispetto dei minimali di retribuzione imponibile stabiliti per legge.
Il versamento di tali contributi deve essere effettuato nei termini e nei modi di legge.
Per la cassa integrazione valgono le norme della legge numero 223 del 1991.
c) Tutela della maternita`
A decorrere dall’1 giugno 2008 il datore di lavoro e` tenuto ad integrare l’indennita` riconosciuta dall’INPS nel periodo di astensione obbligatoria fino al raggiungimento del 90% della retribuzione netta alla quale la lavoratrice/il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione.
Parte 14
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Fondo Sanitario Impiegati Agricoli
Art. 39.
FONDO SANITARIO IMPIEGATI AGRICOLI
Le Parti firmatarie del presente contratto hanno istituito un fondo per la erogazione delle prestazioni integrative sanitarie, denominato Fondo sanitario impiegati agricoli (FIA sanitario).
Sono iscritti al fondo, salvo rinuncia scritta, tutti i quadri e gli impiegati ai quali si applica il presente contratto.
La rinuncia deve essere inviata al fondo e al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di assunzione.
A decorrere dall’1 gennaio 2009 il contributo del datore di lavoro per l’iscrizione al fondo, e` di € 420,00 complessivi annui.
Dalla medesima data il dipendente contribuisce al fondo con una quota di € 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di sviluppo del fondo medesimo.
Fino al 31 dicembre 2008 restano ferme le quote di contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore fissate rispettivamente in € 361,52 annui e in € 51,65 annui.
Il datore di lavoro dovra` effettuare il versamento dell’intera contribuzione dovuta annualmente al fondo, in 2 rate di pari importo, di cui la I entro il 10 gennaio e la II entro il 30 giugno di ciascun anno, trattenendo semestralmente sulla retribuzione del dipendente la quota contributiva anticipata per il medesimo.
Le modalita` dell’iscrizione e quelle relative alla erogazione delle prestazioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del fondo.
Impegno a verbale
Le Parti entro il termine di decorrenza delle nuove quote di contribuzione (1 gennaio 2009) si impegnano ad effettuare un’analisi approfondita dell’andamento del Fondo sanitario impiegati agricoli (FIA sanitario) con particolare riferimento al numero degli iscritti, alle quote di contribuzione, alle prestazioni ed alla gestione, per assumere le conseguenti iniziative finalizzate a realizzare uno strutturale equilibrio finanziario ed economico del fondo stesso.
Parte 15
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Fondo Di Previdenza Complementare
Art. 40.
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini e` AGRIFONDO.
Possono iscriversi ad AGRIFONDO tutti i quadri e gli impiegati cui si applica il presente CCNL.
La contribuzione ad AGRIFONDO e` fissata nella misura del 1,2% della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e del 1,2% della retribuzione imponibile a carico del lavoratore.
Per i quadri e gli impiegati gia` iscritti al Fondo pensione impiegati agricoli (FIA pensionistico), la contribuzione resta fissata nella misura paritetica di € 216,91 annui a carico del datore di lavoro e di € 216,91 annui a carico dell’impiegato.
Il datore di lavoro dovra` effettuare il versamento dell’intera contribuzione di cui al comma precedente dovuta annualmente al Fondo pensione impiegati agricoli (FIA pensionistico), in 2 rate di pari importo, di cui la I entro il 10 gennaio e la II entro il 30 giugno di ciascun anno.
La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto dell’impiegato sara` a questi trattenuta in 12 rate mensili di pari importo, che dovranno essere evidenziate nel prospetto paga.
Le modalita` di erogazione delle prestazioni sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del FIA pensionistico.
Le Parti ribadiscono la comune volonta` di addivenire a un unico fondo di previdenza complementare per gli impiegati e gli operai agricoli e florovivaisti.
Parte 16
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Richiamo Alle Armi
Art. 43.
RICHIAMO ALLE ARMI
In caso di richiamo alle armi il datore di lavoro conservera` il posto all’impiegato e gli corrispondera` per il periodo di 3 mesi un’indennita` mensile pari allo stipendio in danaro. Limitatamente a tale periodo di tempo, il datore di lavoro e` tenuto a mantenere alla famiglia dell’impiegato, l’alloggio, la corresponsione dei generi in natura, nonche` le concessioni godute all’atto del richiamo, in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia possibile per le esigenze della sostituzione. L’impiegato richiamato per esigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali.
I periodi di richiamo di cui sopra saranno computati agli effetti dell’anzianita` di servizio.
Parte 17
Agricoltura – Quadri E Impiegati Agricoli – Accordo Di Rinnovo Del Ccnl 27/5/2004 – Accordo Sindacale In Materia Di Lavoro A Termine In Attuazione Del Rinvio Legislativo Di Cui All’art. 5, Comma 4-bis E 4-ter, Legge N. 247/2007
ACCORDO SINDACALE IN MATERIA DI LAVORO A TERMINE IN ATTUAZIONE DEL RINVIO LEGISLATIVO DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 4-BIS E 4-TER, LEGGE N. 247/2007
Le Parti riconoscono che la stagionalita` e` una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura e che il concetto di attivita` stagionale – sempre presente nel settore primario – si e` nel tempo significativamente ampliato, estendendosi da una stagionalita` legata ai cicli biologici naturali a una stagionalita` collegata allo sviluppo, alla diffusione e all’allargamento delle attivita` connesse.
In relazione alla particolarita` del settore agricolo le Parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall’art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, cosi` come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, non trova applicazione, oltre che per le attivita` stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attivita` legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell’organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale.
Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui al citato art. 5, comma 4-bis, non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili all’attivita` stagionale in senso ampio e cioe` alle attivita` produttive concentrate in periodi dell’anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perche` obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festivita` e per iniziative promopubblicitarie per un periodo di tempo limitato.
Le Parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano di seguito le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordati:
– attivita` stagionali connesse ai cicli di produzione, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e florovivaistici;
– attivita` connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate alla promozione e commercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici;
– attivita` connesse all’ospitalita`, alla somministrazione di pasti e bevande, all’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di attivita` ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonche` escursionistiche e di ippoturismo.
Deroga assistita
Le Parti, infine, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall’art. 5, comma 4-bis, III periodo, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, cosi` come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, concordano che l’ulteriore successivo contratto a termine (cosiddetta deroga assistita) – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4-bis, I periodo, della citata legge n. 247 del 2007 – abbia una durata fino ad un massimo di 12 mesi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10197 depositata il 16 aprile 2024 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n.…
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 10 del 29 febbraio 2024 - Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione ed imprese del sistema industriale integrato di beni e…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 19 maggio 2022, n. 22 - Settore metalmeccanico - Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività rientranti nel campo di applicazione dell'accordo di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 dicembre 2021, n. 41470 - In materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif.,…
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 1626 depositata il 16 febbraio 2023 - E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 11 febbraio 2021 - Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…