CCNL Tessili PMI – Confapi: ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
ACCR 07-10-2013
premessa
Costituzione Delle Parti
IPOTESI DI ACCORDO
Per il rinnovo dei CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli
Roma, 7 ottobre 2013
COSTITUZIONE DELLE PARTI
tra
– l’UNIONTESSILE CONFAPI rappresentata dal Presidente, con l’assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – CONFAPI
e
– la FILCTEM CGIL, rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale e dai Dirigenti Nazionali, con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori – CGIL
– la FEMCA CISL, rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale, con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CISL
– la UILTEC UIL, rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali, con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro – UIL
PREMESSA
Il comparto della piccola e media industria tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli in relazione alle sfide dettate dai cambiamenti in corso e all’esigenza di una crescente competitività, gioca un ruolo di primaria importanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva.
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI dei settori rappresentati. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore operano eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l’introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Le parti inoltre intendono sostenere, in linea con gli indirizzi provenienti dall’Unione Europea e di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno, sviluppare le aree a forte vocazione industriale, sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro e potenziare la cultura d’impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell’impresa.
Le Parti, per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, ritengono la contrattazione collettiva lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l’elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Relativamente all’Accordo Interconfederale SANAPI, le parti considerato che la problematica non ha trovato ancora soluzione a livello interconfederale, si riservano di fare una valutazione nell’ambito della durata del vigente contratto al fine di valutare le proposte di intervento per offrire ai lavoratori e alle imprese, con il meccanismo di compartecipazione, tale servizio.
L’eventuale Intesa applicativa a livello interconfederale che dovesse intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale sarà oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le Intese definite.
Le parti condividendo la preoccupazione sulla grave crisi finanziaria economica e sociale che ha investito il nostro paese intendono promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a:
– ridurre il cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro;
– migliorare le condizioni infrastrutturali per favorire la competitività delle imprese del settore;
– sostenere politiche di sviluppo dell’occupazione con particolare riferimento all’occupazione giovanile;
– incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione tasse e contributi, la contrattazione di II livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati tra le parti nelle sedi previste dal II livello di contrattazione.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Come previsto dall’accordo del 22 luglio 2010 le Parti si impegnano a definire in un apposito accordo entro il 31 dicembre 2013 l’estensione della sfera di applicazione del presente CCNL al settore delle “lavanderie industriali” definendo altresì la specifica parte normativa ed economica.
art
Contratto Di Apprendistato
L’articolo … – contratto di apprendistato è così sostituito
Fermo restando le attuali disposizioni contrattuali si rimanda al TU sull’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011} e alla legge n. 92/2012 e successive modificazioni e all’Accordo Interconfederale in materia del 20.04.2012.
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell’apprendistato – “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, previsto dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012, è gestito tramite l’ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con i modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell’apprendista che del tutor aziendale.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Dichiarazione comune
Le parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese.
Le parti, pertanto, si impegnano, per incentivare il ricorso all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le Convenzioni stipulate con gli Istituti Tecnici e professionali, con le Università e con gli istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori.
art
Contratto A Termine, Somministrazione Di Lavoro
Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali il contratto a termine e di somministrazione sono regolati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 368/2001 come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, e dalla legge 99/2013. A tal fine le parti si impegnano a costituire entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo una commissione paritetica che abbia il compito di individuare le causali ricorrendo le quali si arrivi ad una ulteriore riduzione degli intervalli tra due contratti a termine successivi.
art
Diritto Alle Prestazioni Della BilateralitÀ (nuovo Articolo)
La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all’interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti;
3. a far data dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta;
4. per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l’elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto 3 è forfettariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto non va versato;
5. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI”
– 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
– 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS
b) “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI”
– 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’apprendistato
– 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore
c) “Fondo Sostegno al reddito”
– 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore
d) “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”
– 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello;
– 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale;
6. a partire dalla data di sottoscrizione della presente Intesa le aziende che applicano il CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale del 23.07.2012 e dall’Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell’ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all’OPNC e all’ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
art
Classificazione Del Personale
Con effetto dalla data di sottoscrizione della presente Intesa e nell’ambito di un comitato paritetico da costituirsi entro il 31/12/2013, le Parti si impegnano a rivedere entro i termini di vigenza del contratto a rivedere i profili attualmente presenti in contratto, eliminando quelli non più attuali e inserendone di nuovi.
art
Banca Ore (articolo Nuovo)
Le Parti stabiliscono che nella banca ore potranno confluire su base volontarie le ore di flessibilità non utilizzate collettivamente nonché le ore di lavoro supplementare.
Viene altresì prevista la possibilità di accumulare nel tempo le giornate di riposo previste contrattualmente per usufruire di periodi di congedi retribuiti di lunga durata a fronte di particolari esigenze familiari e/o personali.
art
Sostegno Al Reddito/welfare Integrativo (articolo Nuovo)
Le Parti, in relazione all’articolo “Diritto alle prestazioni della bilateralità” si impegnano a individuare tutti i possibili interventi condivisi in materia per garantire la piena operatività del Fondo Sostegno al Reddito, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge, previsto dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012, gestito all’interno di ENFEA attraverso l’apposita gestione separata.
A tal fine le Parti si incontreranno entro il 31.12.2013 per definire modalità di intervento e tipologie di intervento inerenti il sostegno al reddito e il welfare integrativo da indicare al relativo Fondo operante presso ENFEA.
art
Trattamento In Caso Di Malattia Ed Infortunio Non Sul Lavoro
All’articolo … – trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro è introdotto il seguente capoverso.
Le parti per la complessità della materia e nell’intento di garantire i pieni diritti ai lavoratori e in attesa della definizione della piena operatività del Fondo Sostegno al Reddito istituito presso ENFEA convengono di procedere ai necessari approfondimenti in materia da concludersi entro il 31.12.2013.
Conseguentemente il trattamento economico previsto è da considerarsi strettamente correlato alla possibilità di accedere alle risorse previste dal fondo sostegno al reddito.
Pertanto sino a tale verifica si intende in vigore quanto previsto dal previgente CCNL.
In merito all’informativa al lavoratore della propria situazione delle assenze per malattia, le parti si danno atto di considerarlo in apposito Gruppo di Lavoro.
art
Ambiente (ambiente Di Lavoro)
All’articolo … – ambiente è introdotto il seguente capoverso.
Le parti, in coerenza con la normativa vigente e l’Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza del 20 settembre 2011, si impegnano ad aggiornare le previsioni contrattuali (normative e linee guida) sui criteri di gestione degli appalti per agevolare la corretta attuazione delle previsioni legislative in tema di DUVRI e di qualificazione delle imprese in tema di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in caso di definizione di metodi e procedure di controllo e di verifica relativi alla regolarità complessiva degli appalti.
art
Diritto Allo Studio E Facilitazioni Particolari Per I Lavoratori Studenti
All’articolo … – diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti.
Nelle imprese con meno di 15 addetti, fatto salvo il diritto allo studio, i relativi permessi di studio dovranno tener conto dell’esigenza di assicurare il regolare svolgimento dell’attività produttiva. A tal proposito le Parti entro il 31.12.2013 definiranno modalità di intervento appropriate.
Le Parti si impegnano a definire il 31.12.2013 modalità di interventi tese ad incentivare attività di formazione “on the job” e a promuovere ogni utile iniziativa per sviluppare l’accesso alle risorse previste dal FAPI il Fondo Interprofessionale per la Formazione Permanente e Continua.
art
Previdenza Complementare
L’aliquota del contributo previsto per il FONDAPI sarà incrementata a carico delle aziende dello 0,10% a far data dal 1.1.2014 e di un ulteriore 0,10% a far data dal 1.1.2015.
art
Sostegno Alla Contrattazione Di Ii Livello (articolo Nuovo)
Per sostenere e valorizzare la contrattazione di II livello le parti convengono sulla opportunità di programmare adeguati livelli di formazione degli operatori di sistema attingendo alle apposite risorse stanziate nell’ambito del Fondo Bilateralità alla voce Osservatorio contrattuale e sostegno alla contrattazione di II livello.
A tal proposito le parti costituiranno presso l’Osservatorio medesimo un apposito comitato paritetico con compiti di analisi delle problematiche del settore, monitoraggio della contrattazione di settore, promozione della formazione degli operatori di sistema, affiancamento alle strutture territoriali di settore per la definizione di accordi e intese di secondo livello.
art
Elemento di Perequazione
Le parti stabiliscono un incremento dell’elemento di perequazione dagli attuali 200,00 euro a 220,00 euro annui.
art
Decorrenza e Durata
Il presente CCNL, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dal 1.04.2013 con scadenza a 31.03.2016 per il settore tessile e moda, e secondo le rispettive scadenze per gli altri comparti.
art
Clausola Di Salvaguardia
In sede di stesura finale le Parti procederanno all’armonizzazione del testo contrattuale con le disposizioni di legge vigenti e con ulteriori Accordi Interconfederali eventualmente sottoscritti.
art
Incrementi dei Mimimi Per Livello
TRATTAMENTO ECONOMICO SUI MINIMI TABELLARI AL LIVELLO 3 BIS È DI EURO 107,00
INCREMENTI DEI MIMIMI PER LIVELLO
Settore tessile abbigliamento moda ed altri
Livelli | Par | 01/11/2013 | 01/04/2014 | 01/04/2015 |
8 | 229 | 32,71 | 54,96 | 52,34 |
7 | 214 | 30,57 | 51,36 | 48,91 |
6 | 203 | 29,00 | 48,72 | 46,40 |
5 | 191 | 27,29 | 45,84 | 43,66 |
4 | 180 | 25,71 | 43,20 | 41,14 |
3 bis | 175 | 25,00 | 42,00 | 40,00 |
3 | 170 | 24,29 | 40,80 | 38,86 |
2 bis | 163 | 23,29 | 39,12 | 37,26 |
2 | 155 | 22,14 | 37,20 | 35,43 |
1 | 100 | 14,29 | 24,00 | 22,86 |
Livelli | 01/11/2013 | 01/04/2014 | 01/04/2015 |
8 | 1.984,23 | 2.039,19 | 2.091,54 |
7 | 1.875,93 | 1.927,29 | 1.976,21 |
6 | 1.757,31 | 1.806,03 | 1.852,43 |
5 | 1.645,96 | 1.691,80 | 1.735,45 |
4 | 1.558,81 | 1.602,01 | 1.643,16 |
3 bis | 1.524,29 | 1.566,29 | 1.606,29 |
3 | 1.489,81 | 1.530,61 | 1.569,46 |
2 bis | 1.448,30 | 1.487,42 | 1.524,67 |
2 | 1.414,46 | 1.451,66 | 1.487,09 |
1 | 1.144,55 | 1.168,55 | 1.191,40 |
art
Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 01.04.2013 al 31.10.2013 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore.
Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro nel mese di novembre 2013 e 50,00 euro unitariamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014.
art
Sottoscrizione Contrattuale
Si conviene di procedere alla sottoscrizione contrattuale nelle modalità consuete. L’importo verrà definito entro la erogazione dell’Una Tantum.
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