Il giorno 21/6/2013, l’UNEBA e la FP-CISL, la FISASCAT-CISL, la FP-CGIL e la UILTUCS-UIL, sciolta positivamente la riserva sul CCNL sottoscritto l’8/5/2013, per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, hanno provveduto alla stesura definitiva del testo apportando alcune correzioni e chiarimenti.
Minimi retributivi
I minimi retributivi mensili conglobati nazionali sono i seguenti secondo le decorrenze indicate:
Livello | Al 1/12/2012 | Al 1/7/2013 | Al 1/10/2013 |
Quadro | 1.730,49 | 1.750,49 | 1.770,49 |
1° | 1.627,47 | 1.646,28 | 1.665,09 |
2° | 1.534,77 | 1.552,51 | 1.570,25 |
3° S | 1.421,45 | 1.437,88 | 1.454,31 |
3° | 1.369,96 | 1.385,79 | 1.401,62 |
4° S | 1.297,86 | 1.312,86 | 1.327,86 |
4° | 1.256,67 | 1.271,19 | 1.285,71 |
5° S | 1.236,07 | 1.250,36 | 1.264,65 |
5° | 1.205,15 | 1.219,08 | 1.233,01 |
6° S | 1.174,27 | 1.187,84 | 1.201,41 |
6° | 1.143,36 | 1.156,57 | 1.169,78 |
7° | 1.060,95 | 1.073,21 | 1.085,47 |
.
Gli importi di cui sopra andranno in vigore con decorrenza dalla sottoscrizione del CCNL. Gli arretrati derivanti dalla decorrenza 1/12/2012 saranno corrisposti al personale in forza alla data di sottoscrizione con la corresponsione delle competenze del mese di Luglio.
Una Tantum
A copertura del periodo 1/1/2010 – 30/11/2012 verrà corrisposta al personale in forza alla data di firma del presente contratto una somma a titolo di “una tantum” da corrispondersi con le competenze del mese di settembre 2013:
Livello | Una Tantum |
Quadro | 180,00 |
1° | 169,29 |
2° | 159,64 |
3°S | 147,86 |
3° | 142,50 |
4°S | 135,00 |
4° | 130,72 |
5°S | 128,57 |
5° | 125,36 |
6°S | 122,14 |
6° | 118,93 |
7° | 110,36 |
I predetti importi assorbono l’I.V.C. di cui all’art. 2 del CCNL sottoscritto in data 27/5/2004 relativamente al triennio 2010-2012. Le parti convengono peraltro sulla soppressione della predetta indennità a decorrere dalla sottoscrizione dell’attuale Contratto di lavoro.
Dagli importi “Una Tantum” di cui ai punti precedenti potranno essere dedotte, fino a concorrenza, le eventuali erogazioni corrisposte a titolo di anticipazione e/o acconto derivanti da accordi stipulati a livelli decentrati.
Apprendistato professionalizzante
Gli Enti potranno assumere personale con contratto di apprendistato nel rispetto del D.Lgs. 14/9/2011 n. 167 e della Legge 28/6/2012 n. 92. L’apprendistato avrà come fine l’acquisizione da parte dell’apprendista delle competenze utili alla copertura della mansione a cui è destinato.
Ammissibilità ed esclusioni
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
Esso sarà pertanto ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese tra i livelli 2° e 6° compresi del piano di inquadramento e classificazione previsto all’art. 36 del CCNL.
Il contratto di apprendistato è escluso per i seguenti profili professionali:
– Infermiere professionale
– Fisioterapista
– Logopedista
– Psicomotricista
– Medico
– Psicologo
Limiti di età
Potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Periodo di prova
Il periodo di prova dell’apprendista dovrà risultare da atto scritto, e la sua durata sarà pari a quella previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale d’inquadramento. Durante il periodo di prova sussiste il reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Durata dell’apprendistato e trattamento economico
Il rapporto di apprendistato avrà una durata minima di 18 mesi con esclusione delle attività stagionali, e si estinguerà in relazione alle qualifiche da conseguire secondo alle seguenti scadenze:
Livelli | Durata in Mesi |
2° – 3°S – 3 | 36 |
4°S – 4° | 24 |
5°S – 5° – 6° | 18 |
Il trattamento economico per gli apprendisti consisterà in una percentuale rispetto al minimo contrattuale mensile conglobato previsto all’art. 43 del CCNL, con riferimento al livello di inquadramento della qualifica per la quale è svolto l’apprendistato, con le seguenti progressioni:
Per contratti di durata fino a 18 mesi:
– dal 1° al 9° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– dal 10° al 18° mese:90 % della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Per contratti di durata fino a 24 mesi:
– dal 1° al 12°mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– dal 13° al 24° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Per contratti di durata fino a 36 mesi:
– dal 1° al 18° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– dal 19° al 36° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Alla fine dell’apprendistato l’inquadramento e la retribuzione saranno quelli corrispondenti alla qualifica eventualmente conseguita.
La durata del contratto instaurato nel confronto degli operatori sociosanitari 4°S viene ridotta a 18 mesi con la seguente progressione retributiva:
– dal 1° al 9° mese: 85%
– dal 10° al 18° mese: 90%
La durata del contratto instaurato nei confronti degli educatori professionali di livello 3°S viene ridotta a 24 mesi con la seguente professione retributiva:
– dal 1° al 12° mese: 85%
– dal 13° al 24° mese: 90%.
Previdenza complementare
Le parti condividono di definire l’articolato contrattuale al fine di dare copertura a tale importante istituto e convengono che la data di decorrenza, unitamente al Fondo cui aderire, sarà individuata nell’ambito del prossimo rinnovo contrattuale.
Gli oneri a carico dell’Ente gestore saranno pari a:
– 1,05% di cui 0,05 destinato a quota associativa, della retribuzione mensile utile per il computo del TFR;
gli oneri a carico del lavoratore saranno pari a:
– 1,05% di cui 0,05 destinato a quota associativa della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.
All’atto dell’iscrizione al Fondo verrà versata una quota di iscrizione una tantum pari a 14,00 euro, di cui € 7,00 a carico dell’ente gestore ed € 7,00 a carico del lavoratore.
Fermo restando quanto previsto, nelle more dell’individuazione del Fondo negoziale definitivo, sono fatti salvi e continuano ad applicarsi eventuali accordi o condizioni contrattuali precedenti nei quali erano previste forme di adesione a Fondi di previdenza complementare di tipo negoziale.
Malattia e chiarimenti sul comporto
Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario relativi ad eventi di malattia nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso. I suddetti limiti potranno essere raggiunti per assenze di malattie o di infortunio non sul lavoro anche se fatti in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso.
Per l’anno 2013 nei confronti dei lavoratori che siano incorsi in eventi di malattia in data antecedente all’8/5/2013, si applicherà la disciplina di cui al precedente CCNL.
Gli eventi di malattia insorti successivamente all’8/5/2013 varranno, per i lavoratori di cui al punto precedente al fine del calcolo del periodo di comporto come disciplinato nel nuovo accordo.
Sono fatti salvi i casi di lavoratrici e lavoratori affetti da patologie gravi, infatti si prevede che i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strutture pubbliche o private convenzionalmente accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra.
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