AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 febbraio 2022, n. 80
Certificati di rating per imbarcazioni italiane emessi dall’Offshore Racing Congress Limited (ORC) – Rilevanza fiscale degli importi corrisposti per il loro rilascio ex articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è un ente dotato di personalità giuridica e privo di scopo di lucro, che promuove, propaganda, organizza e disciplina l’attività velica in tutte le sue forme e agisce sotto l’egida del CONI. È disciplinato dalla legge 23 luglio 1999, n. 42, costituisce l’Autorità nazionale dello Sport della Vela ed è affiliato all’organizzazione mondiale e di governo dello Sport della Vela.
L’Istante ha l’obbligo di investire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività istituzionali.
L’Istante disciplina la vela d’altura, ovvero l’attività della vela sportiva svolta con l’impiego di imbarcazioni a chiglia fissa che partecipano a regate che possono essere costiere o di lunga percorrenza. Dette imbarcazioni hanno tra loro caratteristiche costruttive (es. lunghezza, larghezza, peso, superficie velica) molto diverse e, al fine di poter gareggiare tra loro “ad armi pari” è stato studiato un sistema di “compensi” assegnati a ciascuna barca tramite formule tecniche che conteggiano diversi parametri delle barche stesse (lunghezza, peso, superficie velica, materiali impiegati, altezza albero ecc.) per attribuire a ciascuna barca un proprio rating (classificazione). In tal modo, una imbarcazione di 10 metri di lunghezza potrà gareggiare “alla pari” con una di 20 metri di lunghezza, in quanto alla prima sarà attribuito un rating più favorevole rispetto alla seconda.
A livello mondiale, il soggetto demandato, fra l’altro, a provvedere alla emanazione dei certificati che attribuiscono il rating a ciascuna imbarcazione è l’Offshore Racing Congress Limited (di seguito, ” Organismo”), avente sede in Londra.
In proposito, il punto 3, paragrafo (2), del Memorandum of Association dell’Organismo dispone che essa è l’autorità internazionale, riconosciuta dalla World Sailing (federazione velica internazionale) per l’istituzione, gestione e amministrazione delle regole di misurazione per la definizione del rating delle imbarcazioni, attraverso appositi software che ne elaborano i dati.
L’Organismo non ha scopo di lucro e non può distribuire gli eventuali utili/avanzi di gestione, né diretti né indiretti, agli associati e in caso di liquidazione, il patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti deve essere devoluto a organizzazioni similari o, in extremis, a organizzazioni caritatevoli.
L’Istante in quanto organismo nazionale dello sport della vela partecipa in qualità di associato al predetto Organismo internazionale, alla stessa stregua di tutte le altre organizzazioni sportive della vela degli altri Paesi.
Il punto 32 dello Statuto ( Articles of Association) dell’ Organismo prevede che l’assemblea degli associati stabilisce l’ammontare dei prelievi ( levies) o di altre contribuzioni, annuali o di altro tipo, a carico degli associati per finanziare lo svolgimento delle attività da parte dell’Organismo.
Il successivo punto 33 stabilisce, inoltre, che gli associati sono tenuti a versare i prelievi ( levies) determinati dall’assemblea in relazione al ” totale dei certificati di rating emessi relativi alla propria nazione”.
L’Organismo ogni anno, in sede di assemblea annuale, fissa l’ammontare dei prelievi ( levies) da addebitare ai singoli associati nazionali per il rilascio dei predetti certificati. Pertanto, relativamente ai certificati emessi per le imbarcazioni italiane che ne abbiano fatto richiesta, l’ Organismo addebita all’ Istante gli importi dovuti sulla base di quanto stabilito dall’assemblea, mediante l’emissione periodica di una debit note in cui sono specificati gli importi senza applicazione di IVA (VAT).
Ciò posto, si chiede se gli importi pagati al predetto Organismo estero da parte dell’Istante per l’emissione dei certificati di rating richiesti dalle imbarcazioni italiane siano fiscalmente rilevanti in Italia in base a quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir (secondo cui « si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: (…) c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali o di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale commerciale o scientifico») e, conseguentemente se, in qualità di sostituto d’imposta, lo stesso sia tenuto ad applicare sulle predette erogazioni la ritenuta alla fonte nella misura del 30 per cento prevista dall’articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che gli importi corrisposti all’Organismo per l’emissione dei certificati di rating richiesti dalle imbarcazioni italiane, non siano fiscalmente rilevanti in Italia, ai sensi delle riportate disposizioni, per i seguenti ordini di motivi:
1. i compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir derivano da contratti aventi ad oggetto il diritto di utilizzazione di beni immateriali ovvero da contratti che prevedano la cessione parziale del diritto, sotto forma di diritto di riproduzione dell’opera o di distribuzione della stessa. Nel caso in esame, invece, non ricorre alcun contratto in merito a detto utilizzo;
2. gli addebiti in questione non derivano da una prestazione di carattere contrattuale dell’ Organismo, alla quale corrisponde una controprestazione dell’ Istante al pagamento di un corrispettivo. L’addebito, infatti, è stabilito in sede assembleare a copertura dei costi di gestione dell’ Organismo, che è la sola autorità internazionale, riconosciuta dalla World Sailing, per la gestione e amministrazione di tutte le regole attinenti alla vela d’altura;
3. quanto evidenziato nei precedenti punti n. 1 e n. 2 è avvalorato dalla circostanza che sia l’ Istante che l’Organismo non hanno scopo di lucro, avendo la finalità istituzionale di promuovere e regolamentare lo sport della vela, sia pure con funzioni diverse.
L’Istante ritiene, pertanto, che le somme in questione non siano rilevanti fiscalmente e che non possano trovare applicazione le menzionate disposizioni di cui agli articoli 23, comma 2, lettera c), del Tuir e 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 23, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), considera prodotti in Italia «i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico» se corrisposti da soggetti residenti in Italia.
Qualora i compensi siano corrisposti a soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti eroganti residenti, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a operare all’atto del pagamento una ritenuta del trenta per cento a titolo d’imposta sulla parte imponibile dell’ammontare dei compensi.
Nella fattispecie in esame, come precisato dall’ Istante in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, i certificati di rating sono richiesti all’ Organismo dall’Unione XXX (di seguito “Unione”), che è un’associazione senza fini di lucro, ufficialmente riconosciuta dall’ Istante, avente come oggetto sociale lo sviluppo dell’attività sportiva velica d’altura nell’ambito delle direttive dell’ Istante medesimo. L’Unione richiede i certificati per conto dei singoli tesserati o delle singole associazioni affiliate proprietarie delle imbarcazioni.
L’Organismo rilascia i certificati elaborati sulla base di un software di sua “proprietà/disponibilità” e addebita periodicamente ai propri associati, fra cui l’Istante, gli importi dei certificati emessi in base all’ammontare stabilito in sede di assemblea annuale degli associati. L’addebito avviene mediante l’emissione periodica di una debit note in cui sono specificati gli importi senza applicazione di IVA.
Successivamente, l’ Istante provvede a riaddebitare tali importi all’Unione.
Nello schema descritto, il software per l’emissione dei certificati non è nella disponibilità, nemmeno parziale, dell’ Istante, né quest’ultimo è titolare, anche in forza di contratto, di alcun diritto di utilizzazione del software medesimo. Come già rilevato, l’Organismo è il soggetto, a livello mondiale, demandato a provvedere alla emanazione dei certificati che attribuiscono il rating a ciascuna imbarcazione ed è la sola autorità internazionale, riconosciuta dalla World Sailing, deputata alla istituzione, gestione e amministrazione delle regole di misurazione per la definizione del rating delle imbarcazioni, mediante appositi software che ne elaborano i dati, sviluppando sistemi di misurazione sempre più aggiornati.
Pertanto, gli importi erogati dall’Istante all’Organismo per il rilascio dei predetti certificati non sono fiscalmente rilevanti in Italia in base all’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir.
Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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