AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 gennaio 2020, n. 18
Interpello – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – cessione credito da DTA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il curatore del fallimento della [ALFA] (di seguito istante) ha esposto la questione qui di seguito sinteticamente riportata.
Il […] il Tribunale di […], sezione fallimentare, ha dichiarato il fallimento dell’istante.
La società fallita risulta intestataria di un credito fiscale derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (c.d. Deferred Tax Asset [DTA]), ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Il citato credito fiscale risulta essere stato parzialmente compensato con debiti erariali dell’istante e,allo stato, il credito residuo esposto in bilancio ammonta a […] euro. L’istante chiede chiarimenti in ordine alle possibili modalità di liquidazione della citata posta attiva e,più precisamente, alla percorribilità di una dismissione del credito nell’ambito di procedura competitiva ex articolo 107 e ss. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fallimentare o L.F.).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante “condizionatamente alle richieste autorizzazioni da parte dei competenti organi fallimentari, intende procedere alla cessione a titolo oneroso del credito in questione, in favore dei soggetti che risulteranno aggiudicatari dello stesso in esito a procedura competitiva ex art. 107 e ss LF.”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si fa presente che la risposta è fornita con esclusivo riferimento alle modalità di utilizzo del credito derivante dalla trasformazione delle DTA e non anche con riguardo all’effettiva spettanza dello stesso.
L’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, disciplina la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA). La predetta trasformazione ha ad oggetto le attività relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lett.c-bis), e 7, comma 1, lett. b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive; la stessa è consentita in presenza di perdita civilistica ovvero di perdita fiscale o di valore della produzione netta negativa, nonché in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione della crisi.
Il credito di imposta derivante da tali ipotesi di trasformazione soggiace alle specifiche regole di utilizzo fissate dall’articolo 2, comma 57, del decreto-legge n. 225 del 2010, a norma del quale il credito d’imposta in argomento può essere utilizzato “senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. […]. L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile”.
La circolare n. 37/E del 28 settembre 2012, cui si rinvia, ha precisato come la richiamata norma “individua tre utilizzi alternativi del credito”, consentendo al contribuente di scegliere tra le diverse opzioni sopraindicate.
Se all’esito della trasformazione delle DTA in credito d’imposta risultano imposte da versare, il contribuente può, in altre parole, scegliere, alternativamente, di utilizzare il credito da DTA in compensazione c.d. orizzontale ovvero di cederlo infragruppo.
Nel caso di opzione per la prima modalità di utilizzo (compensazione “orizzontale”), solo qualora non sia possibile fruire integralmente del credito nel modello F24, lo stesso può essere chiesto a rimborso, per l’importo residuo,nella prima dichiarazione utile.
Qualora, invece, attivata la trasformazione, non risultino debiti fiscali da estinguere, il contribuente può chiedere integralmente il credito da DTA a rimborso nella prima dichiarazione utile, se non intende cederlo ex articolo 43-ter del dPR n.602 del 1973.
Una volta scelto il criterio di utilizzo, completato l’iter procedurale prescritto, tornano applicabili le disposizioni ordinarie che consentono la cessione dei crediti chiesti a rimborso in dichiarazione, ai sensi dell’articolo 43-bis del dPR n. 602 del1973, con applicazione della relativa disciplina normativa e prassi. In assenza di un divieto in tal senso, non sembra ravvisabile una preclusione alla possibilità di cedere a terzi il credito chiesto a rimborso. In analogia con quanto espressamente disposto perla cessione infragruppo, l’acquisto da parte del terzo può avvenire esclusivamente al valore nominale.
Nel caso di specie va tenuto presente, infine, quanto disposto dal primo comma dell’articolo 56 della legge fallimentare, secondo cui “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”. L’Amministrazione finanziaria ha quindi diritto all’applicazione del predetto disposto normativo qualora sussistano in concreto i relativi presupposti.
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