COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 37 – Sentenza 12 marzo 2013, n. 65
ACCERTAMENTO – POTERI DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO DELLE DIREZIONI REGIONALI – SUSSISTENZA – FONDAMENTO NORMATIVO
FATTO
La CTP di Roma con sentenza n. 73/05/12 depositata il 2/2/2012 rigettava l’avviso di accertamento n. …omissis… con il quale l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio rettificava ai sensi dell’art. 39 co. 1 e 41 bis D.P.R. n. 600/73, l’imponibile ai fini IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2005, irrogava sanzione amministrativa pecuniaria e interessi. E condannava la contribuente alle spese di lite.
Con appello proposto nei termini notificato a mezzo posta e copia depositata presso la segreteria della CTP, la contribuente chiede la riforma della sentenza impugnata, anche in merito alle spese, dichiarando l’illegittimità dell’atto impositivo, per mancanza di potere della Direzione Regionale del Lazio, e nel merito rideterminare il recupero a tassazione in merito ai rilievi dell’Ufficio.
Censura la decisione dei primi giudici per errata motivazione in ordine alla deducibilità delle perdite pregresse.
Ripropone l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento emesso dalla Direzione Regionale del Lazio per carenza di potere: deduce che l’art. 7 legge 29/10/1991 n. 358 attribuisce alla Direzione Regionale delle Entrate funzioni decentrate di programmazione, coordinamento, indirizzo e vigilanza rispetto ai dipendenti uffici periferici. Rileva che nella fattispecie le attività di verifica e di ispezione, dalle quali è scaturito il processo verbale di contestazione redatto in data 11/9/2007 da funzionari tributari della Direzione regionale del Lazio, demandate in via esclusiva dalla legge agli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza, sono state svolte, invece dalla Direzione regionale del Lazio, in violazione delle disposizioni di legge sopra indicate, e quindi, in evidente eccesso di potere. La conseguenza è la nullità e la improduttività di qualsiasi effetto giuridico nei confronti della società ricorrente di tutti gli atti successivi, compreso l’avviso di accertamento. Richiama giurisprudenza di merito nonché circolare della stessa Amministrazione finanziaria 9/4/2009 n. 13/E.
Nel merito e con riferimento ai rilievi:
1) costi per noleggio elicotteri, ritenuti indeducibili dall’Ufficio, osserva che la società svolge attività di intermediazione commerciale, nonché tutta la logistica relativa al trasporto e alla spedizione della merce, per conto della Acqua e Terme di U. e R., i cui stabilimenti si trovano rispettivamente a Vico Pisano e Gualdo Tadino. Afferma che i voli sono strettamente inerenti all’attività di impresa e le relative spese sono sostenute esclusivamente per incrementare e migliorare l’efficienza aziendale e gli affari sociali, qualificando come strettamente strumentali le spese sostenute al riguardo;
2) quota non deducibile per noleggio autoveicoli per manutenzione veicoli e per carburanti autoveicoli, deduce che la società aveva detratto al 100% i relativi costi nella considerazione che le autovetture vengono utilizzate dai dipendenti in qualità di agenti che promuovono la vendita delle acque sul territorio nazionale, chiede che l’importo ridotto dall’Ufficio al 50%, venga rideterminato all’80%;
3) chiede altresì il riconoscimento della deducibilità dei costi per carburanti destinati agli automezzi noleggiati, nonché delle spese relative ad autoveicoli utilizzati dai funzionari preposti, nella misura dell’80%.
Con note di replica ribadisce di motivi di gravame e per quanto concerne l’incompetenza territoriale della Direzione Regionale deduce che l’Agenzia delle Entrate se avesse inteso contestare la decisione della CTP che ha ritenuto comunque tempestiva l’eccezione formulata con le memorie illustrative, avrebbe dovuto proporre appello incidentale nei termini e medi previsti (entro 60 giorni dalla notifica dell’appello principale, con notifica alla parte appellante) a pena di decadenza. Poiché l’Ufficio ha avanzato le proprie eccezioni nell’atto di costituzione, e non nell’atto di appello incidentale, deve ritenersi l’eccezione proposta al riguardo inammissibile essendosi formato il giudicato interno su quanto deciso dai primi giudici.
L’Agenzia delle Entrate controdeduce che l’atto impositivo è stato emesso a seguito del PVC notificato alla ricorrente in data 29/9/2009 e comportava la ripresa a tassazione di una maggiore imposta IRES ed una maggiore imposta IRAP, oltre sanzioni ed interessi e si basava sui seguenti rilievi:
1) indeducibilità per violazione dell’art. 164 co. 1 lett. a) n. 1 D.P.R. n. 917/86, ai fini IRES e IRAP, delle spese relative al noleggio di elicotteri;
2) indeducibilità parziale ai fini IRES e IRAP per violazione art. 164 co. 1 lett. B), sostenuto per noleggio autoveicoli utilizzati dal personale appartenente alle diverse funzioni aziendali ed illegittimamente dedotto in modo integrale;
3) indeducibilità ai fini IRES ed IRAP dell’intero importo afferente le spese sostenute per la manutenzione delle autovetture di cui al punto 2), sono deducibili, ai sensi dell’art. 164 co. 1 e 2 lett. B) TUIR, in misura non superiore al 50% del loro ammontare;
4) indeducibilità parziale, ai fini IRES ed IRAP del costo relativo all’acquisto di carburante per gli autoveicoli di cui al punto 2), deducibile ai sensi dell’art. 164, co. 1 n. 2 lett. B) TUIR in misura non superiore al 50% del loro ammontare.
Contesta quanto dedotto dalla parte con il gravame ed in merito alla doglianza sulla deducibilità delle spese pregresse fa presente che l’avviso di accertamento riferito all’anno d’imposta 2004 non costituisce atto presupposto dell’accertamento in esame. Precisa che trattasi di due atti impositivi fondati sui medesimi rilievi.
In ordine alla nullità dell’avviso di accertamento emesso dalla Direzione Regionale del Lazio per carenza di potere, ribadisce quanto eccepito in primo grado in ordine alla inammissibilità, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 546/92 di muovere nuove doglianze per la prima volta nella fase di presentazione delle memorie illustrative. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente deduce che detta eccezione non può assolutamente considerarsi un’eccezione rilevabile d’ufficio. Premesso il vizio di improcedibilità della eccezione, ritiene privo di fondatezza il richiamo della parte all’art. 27 D.L. 29/11/2008, precisando che il potere attribuito dall’art. 31 D.P.R. n. 600/73 e art. 51 D.P.R. n. 633/72 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, era già disciplinato con provvedimento n. 36122 del 23/2/2001 e successive modifiche.
Nel merito ritiene infondata la contestazione per i rilievi di violazione dell’art. 164 co. 1 lett. a) e b) in ordine alla deducibilità delle spese per noleggio di elicotteri, noleggio di autoveicoli utilizzati dal personale appartenente alle diverse funzioni aziendali, nonché le spese sostenute per la manutenzione delle autovetture noleggiate, e il relativo costo per carburante delle autovetture medesime.
Con ordinanza istruttoria la Commissione disponeva la produzione, a cura della ricorrente, di copia dell’accertamento con adesione presentata all’Agenzia delle Entrate, nonché, a cura dell’Agenzia delle Entrate, la documentazione relativa a tale proposta ed eventuali motivi di diniego.
Le parti hanno provveduto nei termini a quanto richiesto.
All’udienza di trattazione i rappresentanti della contribuente e dell’Ufficio si riportano alle difese in atti.
DIRITTO
1. L’avviso di accertamento impugnato riguarda l’anno 2005 è stato emesso dalla Direzione Regionale del Lazio, Ufficio Grandi Contribuenti, sulla base delle risultanze di PVC redatto il 29/9/2009 da funzionari dell’Agenzia delle Entrate e contestava alla parte, in violazione dell’art. 164 co. 1 lett. b) D.P.R. n. 917/86, la indeducibilità integrale delle spese per prestazioni di elinoleggio; l’indeducibilità in misura pari al 50% delle spese sostenute per l’utilizzo di autovetture, dedotte integralmente. Rettificava la dichiarazione ai fini IRES e IRAP e irrogava sanzioni.
La contribuente proponeva ricorso adducendo l’illegittimità dei rilievi. Con successiva memoria adduceva motivi aggiunti relativamente alla nullità dell’avviso di accertamento emesso dalla Direzione Regionale del Lazio, carente di potere.
L’Ufficio controdeduceva per la legittimità dell’accertamento ed eccepiva l’inammissibilità dell’ulteriore motivo di doglianza esposto dalla contribuente.
La CTP ha ritenuto tempestiva l’eccezione formulata con le memorie illustrative rigettandola nel contenuto ed ha ritenuto legittimo l’accertamento. Nel merito ha ritenuto non esaustiva la documentazione presentata dalla società e condannato la ricorrente alle spese di giudizio.
La contribuente chiede la riforma della sentenza anche in merito alle spese, dichiarando l’illegittimità dell’avviso di accertamento, in diritto per mancanza di potere della Direzione Regionale del Lazio e, nel merito, rideterminare i rilievi contestati, nonché la dichiarazione di illegittimità per le perdite pregresse.
L’Ufficio ribadisce l’inammissibilità ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 546/92 di muovere nuove doglianze per la prima volta con le memorie illustrative, nel merito confermare la sentenza impugnata.
L’appello della contribuente non merita accoglimento.
2. In merito alla eccepita carenza di potere della Direzione Regionale del Lazio, formulata in primo grado con la memoria di replica e ritenuta dai primi giudici comunque tempestiva ma rigettata nel contenuto, la Commissione preliminarmente osserva che l’appellato può riproporre, nel termine di decadenza delle controdeduzioni, le questioni assorbite, non occorrendo alcuna impugnazione incidentale.
È principio affermato dalla Cassazione secondo cui la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, non rilevabile d’ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall’art. 24 co. 2 D.Lgs. n. 546/92 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti. Poiché il citato art. 24 pone una preclusione processuale, non può derivare alcun effetto sanante dal supposto accertamento dell’Ufficio di accettazione del contraddittorio nel merito, (cass. n. 24970/05, n. 12442/11).
Peraltro l’eccezione di incompetenza non è fondata.
In materia di imposte sui redditi, i poteri di verifica e di accertamento previsti dall’art.31 ss. D.P.R. n. 600/73 sono attribuiti agli Uffici territoriali periferici, già Uffici distrettuale delle imposte, sostituiti dall’art. 62 D.Lgs. n. 300/1999 dall’Agenzia delle Entrate. Dal 1° gennaio 2009, per effetto dell’art. 27 co. 13 D.L. 29/11/2008 n. 185, detti poteri sono attributi ad apposita struttura di nuova costituzione delle Direzioni Regionali, cd. Uffici “grandi contribuenti”, ovvero i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro.
Nella specie il PVC. è datato 29/9/2009 e pertanto l’attività istruttoria eseguita dalla Direzione Regionale non può considerarsi realizzata da organo incompetente.
3. Le censure della contribuente di errata pronuncia dei primi giudici in ordine alle contestazioni dell’Ufficio di violazioni dell’art. 164 co. 1 lett. b) dpr 917/86, non meritano accoglimento.
La sentenza impugnata ha deciso in modo analitico e approfondito su ogni singolo rilievo.
Non è fondato l’assunto di controparte che ritiene il noleggio dei due elicotteri strettamente strumentale all’attività esercitata.
Un costo è deducibile solo se inerente e documentato; un costo è inerente solo se è riferibile all’attività di impresa. L’art. 109 co. 5 dispone che le spese e le altre componenti negative di reddito risultano deducibili, nella misura in cui si riferiscono alle attività o ai beni da cui derivano i ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito imponibile. L’art. 164 stabilisce che la regola di deducibilità delle spese per i veicoli variano in funzione al tipo di utilizzo per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Nella specie secondo quanto affermato dalla contribuente l’uso degli elicotteri era finalizzato al trasporto di persone e non al trasporto di merci, e pertanto non può che rilevarsi l’estraneità al concetto di strumentante per l’esercizio dell’impresa poiché non concorre in modo diretto a formare il reddito d’impresa.
4. È parimenti infondata la censura relativa al noleggio di autoveicoli. La contribuente ritiene illegittima la percentuale di deducibilità in misura del 50%, operata dall’Ufficio, in luogo di quella dell’80%.
Le contestazioni dell’Amministrazione evidenziano che il servizio di disponibilità del veicoli full-service veniva erogato a personale appartenente a diversi settori aziendali, dei quali non si conoscono le rispettive competenze per la mancata produzione di eventuali contratti di assunzione o collaborazione. E d’altra parte la percentuale dell’80% prevista dall’art. 164 co. 1 lett. b) è applicabile esclusivamente ai soggetti esercenti attività di agenzia e rappresentanza di commercio.
Per le stesse motivazioni non sono fondate le doglianze per la deducibilità nella misura richiesta dell’80% della spesa per i carburanti e le spese di manutenzione dei veicoli noleggiati.
5. La contribuente deduce altresì errore di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla deducibilità delle perdite pregresse ovvero del recupero a tassazione delle perdite per l’anno d’imposta 2004, oggetto di avviso di accertamento impugnato.
Correttamente la CTP ha ritenuto ininfluente alla presente controversia, l’eventuale pendenza di ricorso avverso distinto atto impositivo relativo a diversa annualità d’imposta.
6. La sentenza impugnata è confermata come in motivazione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l’appello della contribuente e la condanna alle spese liquidate in euro 3.000,00.
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