COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 732 sez. 9 del 21 aprile 2015
CONTENZIOSO – COMMISSIONI TRIBUTARIE – RIASSUNZIONE AVANTI LA GIURISDIZIONE COMPETENTE – ISTANZA DI PARTE NEL TERMINE DI SEI MESI ALLA COMMISSIONE COMPETENTE – AMMISSIBILITA’ – SUSSISTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con sentenza n. 177/2/12 del 05.07.2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia – sez. 2 – accoglieva il ricorso proposto dalla Sig.ra G.F. avverso la cartella di pagamento in epigrafe riportata, notificata il 17.01.2011, relativa al versamento dell’IVA per l’anno d’imposta 1999.
Detta cartella, precedentemente notificata dall’Agenzia delle Entrate di Firenze nell’anno 2006, era stata gravata con provvedimento del 31.01.2007, a seguito del ricorso presentato alla CTP di Firenze.
Successivamente lo stesso Ufficio di Firenze procedeva al recupero della somma di € 4.313,00 ritenendo indebito lo sgravio ed iscriveva la somma a ruolo, reso esecutivo il 30.09.2010; la CTP di Firenze aveva infatti rilevato la propria incompetenza territoriale ed aveva disposto con ordinanza la trasmissione degli atti presso la competente CTP di Pistoia per la riassunzione del procedimento in data 31.05.2011; la comunicazione del provvedimento al contribuente avveniva mediante raccomandata, inviata in data 19.06.2011 presso H proprio difensore.
La ricorrente richiedeva pertanto l’annullamento della cartella impugnata per intervenuta prescrizione.
In data 29.09.2011 si costituiva in giudizio l’Ufficio per eccepire l’estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge e confermare nel merito la correttezza del proprio operato.
Una volta depositato il ricorso, la CTP di Pistoia, nell’udienza dello 01.03.2012, ordinava alla contribuente di provvedere alla notifica dello stesso all’Agenzia delle Entrate per perfezionare la procedura di riassunzione entro il termine del 05.07.2012; la ricorrente ottemperava all’ordinanza notificando il ricorso il 14.03.2012.
Il Collegio giudicante di Pistoia risolveva la controversia in favore di parte contribuente richiamando l’art. 43 DPR n. 602/73 secondo il quale “L’Ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi. La relativa cartella di pagamento è notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso …”. Osservava in proposito che, secondo la documentazione in atti, il termine non era stato rispettato dall’Ufficio mentre la ricorrente aveva ottemperato alla ordinanza della Commissione per il perfezionamento della procedura di riassunzione.
La sentenza è stata appellata dall’Ufficio il quale richiama tutte le eccezioni sollevate nel precedente grado di giudizio e sottolinea che il procedimento doveva essere censurato per nullità non avendo la CTP dichiarato la estinzione del processo e per violazione di legge, non essendo ravvisabile alcuna decadenza ed erronea/omessa valutazione delle circostanze di fatto.
Il processo doveva infatti essere dichiarato estinto per mancata riassunzione nei termini di legge risultando:
– che in data 31.05.2011 la CTP di Firenze adottava ordinanza con cui dichiarava la propria incompetenza; – che in data 10.06.2011 detta ordinanza veniva comunicata alla contribuente con raccomandata indirizzata presso il suo difensore; – che alla data del 17.06.2011, indicata dalla CTP di Pistoia nell’incardinare il giudizio come data di costituzione della contribuente (corrispondente presumibilmente alla data di ricevimento degli atti da parte della CTP di Firenze), nessuna delle parti si era costituita; – che ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92 la riassunzione del processo davanti alla Commissione tributaria dichiarata competente deve essere fissata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa e se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue; – che la riassunzione deve essere fatta mediante un ricorso notificato alla controparte e poi depositato nella segreteria della CTP competente; – che all’Ufficio non veniva notificato alcun ricorso presupposto per la riassunzione; – che risulta del tutto fittizia la data del 17.06.2011 di costituzione della controparte come indicata dalla CTP di Pistoia, in quanto corrispondente alla data di ricevimento degli atti dalla CTP di Firenze; – che in data 29.09.2011 l’Ufficio si costituiva in giudizio per eccepire l’estinzione del processo per mancata riassunzione, constatandosi l’assenza di un formale atto di riassunzione; – che successivamente la contribuente depositava in data 14.10.2011 presso la competente CTP, senza notificarla all’Ufficio, copia del ricorso precedente presentato a Firenze ai fini della riassunzione; – che i giudici di Pistoia, anziché dichiarare la palese estinzione del processo, nell’udienza del 01.03.2012 adottavano l’ordinanza con cui la parte veniva invitata a provvedere alla notifica del ricorso per riassunzione all’Agenzia delle Entrate per il perfezionamento della procedura; – che a tale data il Collegio giudicante poteva solo prendere atto della avvenuta estinzione del processo, secondo quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92, risultando ampiamente superato il termine di sei mesi assegnati dalla disposizione; – che comunque alla data del 14.03.2012 non risulta notificato alcun ricorso e che lo stesso non è mai pervenuto all’Ufficio per il suo intervenuto trasferimento in altro indirizzo.
Circa l’applicazione al caso dell’art. 43 del DPR n. 602/1973 ed il contestato rispetto dei termini di legge previsti nella norma l’Ufficio afferma di aver provveduto a riscrivere a ruolo la somma, indebitamente sgravata, il 30.09.2010 e trasmesso regolarmente il ruolo al concessionario in data 25.10.2010 e quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’erroneo sgravio, avvenuto il 31.01.2007. Sottolinea altresì: – che la successiva notifica della cartella esula dalle proprie competenze per investire quelle del Concessionario per la riscossione, che risponde degli atti ad esso riferibili; – che comunque la cartella idi pagamento è stata inviata in notifica in data 20.12.2010; – che l’agente notificatore nella stessa data si è recato al domicilio fiscale della contribuente senza incontrare il destinatario o altri soggetti idonei a ricevere l’atto e ripeteva vanamente l’accesso il 04.01.2011, avviando conseguentemente la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. mediante deposito dell’atto presso la Casa comunale, notiziando il destinatario con lettere raccomandata AR inviata il 13.01.2011 e ricevuta il 17.01.2011; – che secondo il consolidato indirizzo contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 447/2002 per la notificazione degli atti, deve essere tenuto distinto il momento del suo perfezionamento per il notificante da quello in cui si perfeziona per il destinatario, con la conseguenza che anche per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficiale giudiziario prima dello scadere dei termini assegnati, indipendentemente dalla esecuzione delle successive formalità.
Quanto al termine di prescrizione decennale l’Ufficio precisa che lo stesso decorre dall’esecutività del ruolo, per cui, anche considerando la prima formazione del ruolo successivamente indebitamente sgravato risalente al 2002, la prescrizione non si è verificata.
Infine l’Ufficio eccepisce la disposizione contenuta in sentenza dell’annullamento della intera cartella di pagamento, quando la stessa non attiene interamente all’IVA 1999 ma anche alla liquidazione del mod.740 sempre per lo stesso anno d’imposta, da ritenersi definitiva in quanto la parte eccepito nulla in proposito.
MOTIVI DELLA SENTENZA
La Commissione, esaminata la documentazione in atti, ritiene di non accogliere la richiesta avanzata dall’Ufficio di nullità del procedimento per estinzione dello stesso, risultando, a norma dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92 che la riassunzione del processo innanzi alla Commissione Tributaria di Pistoia, dichiarata competente, era stata richiesta dalla contribuente nel termine di sei mesi dalla comunicazione della ordinanza di trasmissione degli atti (avvenuta il 19.06.2011) con istanza indirizzata alla CTP di Pistoia in data 14.11.2011.
L’istanza di parte entro il termine assegnato è l’unico adempimento previsto per legge per ovviare alla estinzione del processo in assenza di una data fissata nel provvedimento di disconoscimento della competenza adottato dall’autorità adita (ordinanza della CTP di Firenze), e questo indipendentemente dalla mancata pretesa notifica del ricorso alla controparte; ciononostante il ricorso era stato notificato all’Agenzia delle Entrate su ordine della CTP di Pistoia entro il termine dalla stessa assegnato per il perfezionamento della procedura.
Diversamente il Collegio ritiene che l’Ufficio abbia rispettato i termini di cui all’art. 43 del DPR n. 602/1973, avendo provveduto a reiscrivere a ruolo la somma indebitamente sgravata il 30.09.2010 ed a trasmettere regolarmente il ruolo al concessionario in data 25.10.2010 e quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo allo sgravio avvenuto in data 31.01.2007.
Conviene altresì: – che per la cartella, inviata per la notifica in data 20.12.2010, si sia attivato in pari data l’agente notificatore recandosi al domicilio del contribuente senza incontrare il destinatario o altri soggetti idonei a ricevere l’atto, operazione ripetuta vanamente in data 04.01.2011; – che conseguentemente lo stesso incaricato abbia attivato la procedura di cui all’art. 140 c.p.c. mediante deposito dell’atto presso la Casa comunale notiziando il destinatario con raccomandata A.R. inviata il 13.01.2011 e ricevuta il 17.01.2011; – che sia sufficiente per il perfezionamento della notifica da parte del notificante, nel rispetto dell’orientamento assunto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 447/2002, che l’atto sia consegnato all’ufficiale giudiziario prima della scadenza dei termini assegnati, indipendentemente dalla esecuzione delle successive formalità.
Nel merito della controversia la Commissione non è stata messa in grado di esprimersi non essendo stati allegati all’istanza di riassunzione il ricorso introduttivo e le relative controdeduzioni dell’Ufficio, documenti in ordine ai quali la CTP di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza provvedendo alla restituzione alle parti dei fascicoli processuali.
Non può comunque essere accolta la richiesta della contribuente di dichiarare la cessazione della pretesa fiscale per intervenuta prescrizione decennale sia perché il relativo termine decorre dall’esecutività del ruolo risalente al 2002, sia per la interruzione del decorso del termine per intervenuta notifica della cartella esattoriale, afferente peraltro non tanto e non solo all’IVA 1999 ma anche alle imposte dirette dello stesso anno, non investite, queste ultime, dal ricorso.
L’incertezza della controversia dovuta al susseguirsi degli accadimenti ed il diverso orientamento assunto nel giudizio inducono ad una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, respinta l’eccezione di decadenza dell’Agenzia delle Entrate, accoglievi merito il ricorso dell’Agenzia stessa; spese compensate.
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