COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sez. 15 sentenza n. 4979 del 5 giugno 2017
Testo:
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento ha proposto appello nei confronti della sentenza n. 95/1/2016 emessa il 13/1/2016 (depositata il 28/1/2016) dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento con la quale veniva accolto il ricorso presentato .. avverso l’avviso di liquidazione delle imposte di registro fabbricati, terreni e ipotecarie ed irrogazione di sanz1om meglio in epigrafe indicato, con il quale l’ente impositore aveva determinato le imposta e le sanzioni. in relazione all’atto di risoluzione consensuale stipulato in data 21/3/2014 per atto del Notar .. (rep. N. 42641) da . e · .. rispetto al contratto di vendita del 3/6/2005 nr. Repertorio n. 63764 rogito del notar .., con il quale .. trasferiva a la nuda proprietà di una porzione di fabbricato sito nel comune di Summonte e la piena proprietà di altro immobile sito nello stesso comune, nonché la piena proprietà di un appezzamento di terreno , il tutto meglio indicato nel predetto atto notarile. L’avviso di liquidazione in questione era stato secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, legittimamente emesso in quanto l’atto di risoluzione doveva considerarsi un autonomo negozio e quindi assoggettato all’imposta di registro proporzionale ai sensi dell’art. 28 comma 2 del T.U. imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131/1986
Nella sentenza impugnata i giudici di prima istanza hanno accolto la tesi del contribuente, asserendo che le parti non intendevano dar vita ad un nuovo negozio giuridico ed in particolare ad·. un secondo atto traslativo di senso contrario al precedente, bensì hanno voluto distruggere e vanificare la precedente stipulazione.
A sostegno della decisione i primi giudici, conformemente a quanto sostenuto dalla parte, citavano il secondo comma dell’art. 28 del citato DPR nr. 131/86 che prevede che “…in ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione”, mentre nella fattispecie in esame mancherebbe qualsiasi prestazione.
Essi dopo aver esaminato le varie tesi proposte in dottrina giurisprudenza, ritenevano che il mutuo consenso dovesse qualificarsi come un contratto ad effetti retroattivi, eliminativo di quello concluso in precedenza, manifestazione del principio di autonomia negoziale delle parti, con il quale essi mirano a porre nel nulla il precedente contratto e non già a paralizzarne solo gli effetti; sicché l’originario effetto traslativo abbia a ‘considerarsi come mai prodotto. La conseguenza sul piano del diritto tributario di tale concezione, secondo i giudici di prime cure è che la imposta proporzionale sarà applicabile solo ove la· fattispecie risolutoria abbia effetti traslativi.
Nel caso di specie l’atto di risoluzione riguarda un contratto di cessione di immobili >···” 1 senza corrispettivo, , che pertanto non integra gli estremi della retrocessione, bensì di una risoluzione che risolve ed annienta il contratto originario, da considerarsi tamquam non esset, con conseguente tassazione con pagamento di imposta principale in misura fissa.
Nell’atto di impugnazione l’ufficio appellante ribadisce la propria tesi riportandosi al disposto dell’art. 28 del DPR 131/86 che prevede l’imposta fissa solo se la risoluzione del contratto ha luogo per effetto di clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso, ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Dunque . avrebbe errato il notaio rogante nell’autoliquidare le imposte connesse all’atto di retrocessione dell’immobile già oggetto di donazione, ritenendolo esente da imposte proporzionali. Nell’atto di appello l’ufficio impugnante rilevava ancora come non fosse riscontrabile dal tenore dell’atto il motivo della risoluzione e rappresentava altresì il lungo lasso di tempo trascorso tra l’atto di donazione avvenuto nel 2005 e l’atto di risoluzione avvenuto nel 2014 . .
L’appellante concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata e la conferma dell’avviso di liquidazione con condanna dell’appellato al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Si è ritualmente costituito l’appellato .. che nelle sue controdeduzioni difendeva le ragioni esposte dai giudici di primo grado . nella impugnata sentenza e citava a sostegno delle tesi proposte la risoluzione ministeriale n. 20 E del 14/2/2014, secondo la quale l’atto di risoluzione per mutuo consenso afferente ad un atto di donazione per il quale non è previsto, come nel caso di specie, alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa.
Dopo aver citato giurisprudenza tributaria e della S.C. favorevole alle tesi esposte, concludeva per il rigetto dell’appello e . . condanna di controparte alle spese del giudizio, con restituzione delle somme che il Lepore ha dovuto corrispondere a causa dei titoli in contestazione con gli interessi di legge. All’odierna udienza le parti presenti concludevano come ·da verbale, quindi la commissione decideva come da dispositivo allegato.· . . All’esito ritiene la commissione che l’appello vada rigettato, condividendosi le motivazioni espresse dai giudici di prima istanza.. Ed invero· sul punto relativo agli effetti del .contratto di risoluzione per mutuo dissenso appare chiaro ed evidente che alcun effetto traslativo si è verificato, né alcuna prestazione a carico delle parti, restando semplicemente caducato il precedente contratto, conformemente a quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza della S.C.:
Il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale (o un accordo , risolutorio), espressione dell’autonomia negoziale dei privati, . i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, anche indipendentemente dall’esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditivi o modificativi dell’attuazione dell’originario · regolamento di interessi, · dando luogo ad un effetto ripristinatorio con carattere retroattivo, anche per i contratti aventi ad oggetto il .trasferimento di diritti reali; tale effetto, infatti, essendo espressamente previsto “ex lege” dall’art. 1458 · cod. civ. con riguardo alla risoluzione per inadempimento, anche di contratti ad effetto reale, non può dirsi precluso agli accordi risolutori, risultando soltanto obbligatorio il rispetto dell’onere della forma scritta “ad substantiam”. (Sez. 5, Sentenza n. 20445 del 0611012011 Rv. 619289) Quanto alla regolamentazione delle spese sussistono gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle. spese in relazione alla novità, pluralità e complessità delle questioni trattate e alle obiettive incertezze · e difficoltà interpretative esistenti in sede di contenzioso tributario sulle questioni in esame.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e compensa le spese.
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