COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sez. 1 sentenza n. 1204 depositata il 21 marzo 2017
ACCERTAMENTO – Accertamento con adesione – Atto processuale – Non è tale – Invio a mezzo posta – Decorrenza termini – Data di ricezione.
Massima:
L’istanza di accertamento con adesione non è atto processuale ma recettizio e come tale ha natura extra processuale; non può trovare, quindi, applicazione né l’art. 20 del d.lgs. 546/1992 né il combinato disposto degli articoli 149 c.p.c. e le disposizioni di cui alla legge 890/1982, relative alla notificazione degli atti processuali a mezzo posta. Trova invece applicazione, posto che l’istanza di adesione è un atto che dà impulso a un sub procedimento amministrativo, l’articolo 6 del d.lgs. 218/1997, la cui previsione fa decorrere, sia il termine per la notifica dell’invito al contraddittorio che la sospensione dei termini per ricorrere, dall’arrivo dell’istanza di accertamento con adesione.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia – propone appello avverso la sentenza n. 27/O1113 con la quale la CTP ha accolto il ricorso proposto da C. srl contro la cartella di pagamento portante l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle somme scaturenti dall’avviso di accertamento n. T9XXXXXXXX24 relativo all’anno d’imposta 2006 non impugnato, chiedendone la riforma. Il primo collegio, in accoglimento delle eccezioni della contribuente ha così motivato:
… parte ricorrente deduce che, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, ha presentato istanza di accertamento con adesione mediante servizio postale, senza peraltro il plico raccomandato: per tale ragione l ‘ufficio ha considerato l’istanza tardiva, considerando la data di ricezione e non la data di spedizione. ….. La ricorrente aveva intenzione di concordare una somma con l’ufficio in sede di accertamento con adesione, ma non le è stato possibile …. Si osserva che la data di spedizione era in termini, … In ogni caso la raccomandata in busta chiusa poteva essere ed era adeguata allo scopo di notificare formalmente la volontà della ricorrente. La costante giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio generale che per gli atti giuridici recepiti, con effetti processuali o anche amministrativi, vale ad ogni effetto la data di spedizione e non quella di ricezione da parte del destinatario dell’atto ….Pertanto il ricorso merita accoglimento. L’appellante Ufficio si duole della errata valutazione dei fatti di causa da parte del primo collegio, in particolare della avvenuta definitività, per mancanza d’impugnazione, dell’avviso di accertamento fondante iscrizione a ruolo della cartella impugnata. Precisa l’appellante che la domanda di adesione è un’istanza amministrativa con funzione deflattiva del contenzioso che non partecipa della natura giurisdizionale del ricorso, pertanto, l’applicazione del principio che “la spedizione vale la proposizione della domanda di adesione” è incompatibile con la natura e la funzione dell’istanza di adesione. La domanda di adesione infatti non può essere considerata atto processuale ma un atto recettizio, attraverso il quale il contribuente attiva un procedimento amministrativo. Insiste pertanto l’Ufficio per la riforma della sentenza impugnata. Non si costituisce in giudizio la società contribuente.
La Commissione Tributaria Regionale
OSSERVA
L’appello è fondato e va riformata la sentenza impugnata. Ed invero , come correttamente osservato dall’appellante, i fatti di causa sono stati erroneamente valutati dal primo collegio. Infatti, l’istanza di accertamento con adesione non può essere considerata atto processuale ma un atto recettizio, attraverso il quale il contribuente attiva un procedimento amministrativo. Tale istanza ha natura extra processuale e, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’art.20 del DLgs 546/92 ed il combinato disposto degli articoli 149 cpc e le disposizioni di cui alla L.890/1982, relative alla notificazione degli atti processuali a mezzo posta, dichiarati incostituzionali dalla Consulta con la sentenza n. 477/2002, nella parte in cui prevedevano il perfezionamento della notifica , per il soggetto notificante, all’atto di ricezione da parte del destinatario, anziché con la consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario o all’Agente Postale. Come osservato dall’Ufficio neppure tale normativa potrebbe trovare applicazione indiretta tramite l’articolo 60 del D.P.R. 600/1973, relativa la notifica degli avvisi di accertamento che rinvia al codice di procedura civile. Tale ultima norma non disciplina anche la notifica dell’istanza di accertamento con adesione in quanto riguarda espressamente la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che, per legge, devono essere notificati al contribuente. Pertanto, posto che l’istanza di adesione è un atto che dà impulso a un sub procedimento amministrativo disciplinato dal decreto legislativo 218/1997, trova applicazione l’articolo 6 di tale norma che prevede che, dall’arrivo dell’istanza di accertamento con adesione, decorre sia il termine per la notifica dell’invito al contraddittorio che la sospensione dei termini per ricorrere. Alla definitività dell’avviso di accertamento per mancata impugnazione, consegue la legittimità dell’iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento impugnata. La sentenza deve pertanto essere riformata, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio. Trattandosi di questione interpretativa le spese del doppio grado possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione Accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese del doppio grado compensate.
Milano 14 novembre 2016
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