COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sentenza n. 4386 sez. 30 depositata il 19 ottobre 2015
Massima
I giudici palermitani, condividendo il contenuto della sentenza impugnata, hanno ribadito il concetto secondo cui nell’emissione degli avvisi di accertamento è onere dell’ufficio allegare tutti gli atti richiamati per relationem. Nel caso di specie il contribuente aveva presentato ricorso per mancata allegazione all’atto impositivo del PVC da cui sarebbe scaturito l’impugnato avviso di accertamento. L’ufficio si era difeso sostenendo che il PVC in questione era già nella disponibilità dei giudici di prime cure essendosi questi già pronunciati per l’accertamento relativo all’anno d’imposta successivo, redatto sempre sulla base dello stesso PVC, allegato alle controdeduzioni dell’ufficio prodotte in quella controversia.
Sostengono invece i giudici d’appello che ogni ricorso, se non riunito ad altri per connessione oggettiva, soggettiva o probatoria, deve ritenersi distinto da altri procedimenti anche se basati sullo stesso accertamento.
Testo:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro D.P. snc per la riforma della sentenza n.194/8/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo deducendo l’erroneità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, avendo l’Ufficio allegato il PVC unitamente alle controdeduzioni relative all’anno 1997 e condiviso “per relationem” le argomentazioni ed i risultati raggiunti dalla G. di Finanza e condensati nel predetto verbale. La Commissione giudicante di primo grado aveva a disposizione la copia del PVC, il quale, per mero disguido, non sarebbe stato acquisito anche nel procedimento relativo all’anno in esame nel ricorso in contestazione; nel merito, controparte si sarebbe limitata a denunciare una presunta illegittimità del metodo utilizzato, senza però fornire idonei elementi per confutare i Recuperi operati. Peraltro, la legittimità dell’operato dell’Ufficio è stata riconosciuta dalla stessa Commissione Regionale che si è pronunciata favorevolmente per l’accertamento relativo all’anno 1997; in quella sede è stata ritenuta legittima la ricostruzione presuntiva del volume di affari basata tra l’altro, sul listino dei prezzi esposto al pubblico dallo stesso ricorrente.
Si è costituita in giudizio la società che ha controdedotto la tardività dell’appello notificato oltre il termine previsto dall’art.327 c.p.p. ed ha chiesto, nel merito la conferma della sentenza impugnata. All’udienza del 13/7/2015 al presente procedimento è stato riunito quello portante il n. —/11. Appelli proposto sempre dall’Agenzia delle Entrate contro il socio C.F., detentore della quota del 50% di D.P. snc; entrambe le parti costituite hanno dedotto le stesse argomentazioni e controdeduzioni sopra riportate.
Ciò posto, va osservato preliminarmente che, diversamente da quanto eccepito eccepito dalle difesa degli appellati, il gravame non può ritenersi inammissibile essendo stato notificato, sia alle parti che al procuratore costituito in primo grado entro l’anno dal deposito della decisione impugnata calcolando il tempo di sospensione per i termini feriali. Per quanto riguarda il merito, va comunque condiviso l’assunto del giudice di prime cure che ha ribadito il principio secondo cui è preciso onere dell’Ufficio allegare all’avviso di accertamento gli atti richiamati per relationem, tanto più quando l’accertamento induttivo è basato esclusivamente su presunzioni semplici, non aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non rileva assolutamente che il pvc della Guardia di Finanza sia stato allegato al ricorso presentato alla stessa Commissione Tributaria Provinciale e svolto per altra annualità presa in considerazione nell’accertamento, in quanto ogni procedimento, ove non sia stata disposta la riunione con altri procedimenti caratterizzati da connessione soggettiva, oggettiva e probatoria deve ritenersi distinto da altri basati sullo stesso accertamento induttivo, e peraltro, nel caso in esame l’Ufficio che era stato onerato dalla Commissione di primo grado a produrre il cennato p.v.c, non vi ha adempiuto nel termine assegnatogli. Alla declaratoria di rigetto degli appelli segue la condanna del soccombente alle spese del giudizio che si liquidano in euro 600,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte appellata.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli e condanna il soccombente alle spese del presente giudizio che liquida in euro 600,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte appellata.
Palermo li 28/9/2015
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