COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sentenza n. 4832 sez. 25 depositata il 20 novembre 2015
Massima
La CTR palermitana si è pronunciata su un ricorso in appello presentato da un contribuente soccombente in primo grado per un contenzioso relativo ad alcuni avvisi di accertamento irrogati per omessa presentazione delle Dichiarazioni dei Redditi.
L’appellante, oltre ad eccepire che la mancata presentazione delle dichiarazioni era imputabile esclusivamente ad una condotta lesiva del consulente che non aveva provveduto ad inviare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi, dichiarava di averne ricevuto copia e aver ritenuto in buona fede adempiuto l’obbligo.
I giudici di appello, allineandosi al consolidato orientamento della Suprema Corte (2813/2013 e 2360/2012), affermano la non punibilità del contribuente quando la violazione sia esclusivamente addebitabile al professionista incaricato e a patto che lo stesso sia stato regolarmente denunciato all’Autorità Giudiziaria.
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Con ricorso notificato in data 15.11.2013 all’Agenzia delle Entrate, depositato il 26.11.2013 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546192) ed in data 26.11.2013 presso la Segreteria di questa Commissione Tributaria Regionale, il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 313/08/2012 pronunciata il 10.05.2011 dalla Commissione Tributaria Provinciale, sez. VIII, di Palermo, e depositata il 02.10.2012.
Il contenzioso trae origine dalla notifica al contribuente, C. G. V., di n. 4 avvisi di accertamento per le annualità 2000/2001/2002/2003, con i quali sono state accertate maggiori somme dovute ai fini IRPEF per euro 20.092,00, IRAP per euro 8.040,00, ed IVA per euro 37.836,00, oltre sanzioni ed interessi.
Il contribuente impugnava i predetti atti eccependo che per tali annualità era stata presentata istanza di definizione automatica per gli anni pregressi ex art. 9 della L. 289/2002.
Inoltre, eccepiva che l’omessa presentazione delle Dichiarazioni dei Redditi era imputabile esclusivamente alla condotta del consulente, il quale ometteva di inviare le dichiarazioni annuali, anche se consegnava copia al contribuente, che in buona fede riteneva correttamente adempiuto l’obbligo. In proposito evidenziava di avere presentato querela alla Procura della Repubblica.
La Commissione di prime cure aveva rigettato il ricorso del contribuente e condannato lo stesso al pagamento delle spese.
Con il predetto atto di appello, il contribuente impugna la sentenza di primo grado facendo rilevare che: a) il co. 4, lett. c) dell’art. 9 del D.Lgs. n. 289/2002 prevede che “le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1″; mentre per l’anno d’imposta 1997 è stata regolarmente presentata la Dichiarazione dei Redditi; b) qualora la Commissione dovesse considerare inefficace la definizione automatica e, quindi, legittimi gli accertamenti, vengano dichiarate non dovute le sanzioni poiché l’omessa presentazione delle dichiarazioni in quanto tale omissione “è imputabile esclusivamente al comportamento tenuto dal consulente incaricato”.
L’Agenzia delle Entrate, con controdeduzioni, rileva che vanno, innanzitutto, tenute distinte le definizioni agevolate, presentate ex art. 9 del D.Lgs. n. 289/2002, ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali.
Relativamente all’IVA, il contribuente non ha presentato per il periodo 1997/2001 alcuna dichiarazione e, pertanto, si applica la preclusione, prevista dal co. 4, lett. c) dell’art. 9 del D.Lgs. n. 289/2002, in quanto “il contribuente che abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni (…) per tutti i periodi d’imposta”.
Mentre relativamente alle imposte sui redditi e relative addizionali, la definizione non si è perfezionata in quanto il contribuente ha omesso il versamento della prima rata entro il termine del 16.04.2004, eccezione, tra l’altro, già sollevata nel giudizio di primo grado e non contestata dal contribuente.
Sul secondo motivo di appello del contribuente, osserva che ” … l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi (…) non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto” (cfr. Sent. Cass. n. 16958/2012 n. 1870/2012 e n. 9163/2009)
La Commissione, esaminati gli atti di appello
OSSERVA
I Giudici della Suprema Corte hanno oramai statuito il principio che vede una strutturale distinzione tra “condono premiale” e “condono demenziale”. I condoni con effetto “premiale” fanno sorgere in capo al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario del proprio rapporto giuridico tributario, da effettuarsi secondo regole peculiari e diverse da quelle ordinarie (Cassazione 18353/2007).
Tali forme di sanatoria si perfezionano con il pagamento della prima rata e la presentazione dell’apposita istanza: appartengono a tale fattispecie le definizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 15 e 16 della legge 289/2002. Pertanto, in caso di rateizzazione, i condoni sarebbero inefficaci solo in caso di omesso versamento della prima rata, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporterebbe unicamente l’iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) della rata insoluta, comprensiva di sanzioni e interessi legali.
Nel caso di specie, non trova applicazione il co. 4, lett. c) dell’art. 9 del D.Lgs 289/2002 che prevede “le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi i tributi di cui a! comma 2 e per tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1″ , avendo per l’anno d’imposta 1997 regolarmente presentato la Dichiarazione dei Redditi per le imposte sui redditi e per l’IRAP.
Quindi, considerando l’istanza di definizione automatica per gli anni pregressi legittimamente presentata almeno per il 2000 e il 2001, è da verificare se effettivamente il contribuente ha provveduto al pagamento della prima rata del condono, solo in questo momento, infatti, lo stesso potrà considerarsi perfezionato.
Con nota del 10.10.2014 l’Ufficio comunicava di avere verificato l’esistenza del versamento delle rate del condono per le annualità 2000 e 2001, per le quali ha disposto Io sgravio dei relativi ruoli. Per l’annualità 2002 confermava la non applicazione della definizione agevolata, “in quanto per tale anno la dichiarazione è omessa ” , così come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 7/E del 18.02.2004, in applicazione della L.350/2003.
Mentre, per quanto riguarda l’annualità 2003 il condono ex art. 9 del D.Lgs. n. 289/2002 non esplica i suoi effetti ope legis.Tuttavia, in tema di sanzioni amministrative è orientamento consolidato che la non punibilità del contribuente, presuppone che la violazione sia esclusivamente addebitabile al professionista denunciato all’Autorità Giudiziaria (cfr. Cass. n.2813/2013 e n. 23601/2012).
Avendo, quindi, il contribuente fornito prova della presentazione della denuncia querela verso il professionista incaricato, secondo questa Commissione ricorre la causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 111^, del D.Lgs n.472/97, “poiché il tributo non è stato assolto per fatto denunciato all’A. G. ed addebitabile esclusivamente a terzi”.
In conclusione la Commissione accoglie l’appello del contribuente limitatamente alle annualità 2000/2001, mentre per l’annualità 2002 il condono non è applicabile, quindi conferma la validità dell’avviso di accertamento per tale annualità. In relazione all’annualità 2003 dispone l’annullamento parziale in quanto le relative sanzioni non devono essere poste a carico del contribuente.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie parzialmente l’appello del contribuente nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
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