COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sentenza n. 1018 sez. 2 depositata il 18 aprile 2017
Massima
I poteri attribuiti al giudice tributario sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. I giudici toscani, dopo aver ribadito tale principio, precisano che nella prima ipotesi il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di Cassazione, nella seconda ipotesi, invece, il giudice di merito, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, eliminando le contraddizioni e sopperendo ai difetti argomentativi riscontrati (Cass., sez. Lavoro, n. 12102/2014). Nel caso in esame, in materia di ICI, come affermato nella sentenza n. 8652/2015 con cui la Suprema Corte aveva cassato e rinviato ad altra Sezione della CTR della Toscana la sentenza appellata, l’esenzione di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) non opera in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’ente proprietario, ancorchè per finalità di pubblico interesse.
Testo:
Con atto dep. il 17.6.2016 e notificato, l’istituto ………….. (di seguito Istituto) ha riassunto a seguito di rinvio per cassazione l’appello chiedendo l’annullamento degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio in esame (Avvisi ICI relativi agli anni di imposta 2000, 2002, e 2003).
A sostegno delle proprie ragioni l’appellante ha dedotto
1. Che erroneamente l’ufficio ha reputato che difettasse nel caso in esame l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’Istituto per intervenuto contratto di comodato con la Cooperativa che materialmente gestisce i locali quali asilo nido, tenuto conto che nessun reddito viene percepito dall’odierna appellante;
2. Che incontestato è il requisito oggettivo per l’esenzione di cui all’art. 7 c. 1 lett. I) del d.lgs. n. 504/92 atteso che gli immobili in questione sono utilizzati per fini istituzionali avendo la Cooperativa Sociale destinato gli stessi a scopo didattico;
3. Che la risoluzione del MEF 4 marzo 2013 ha chiarito che ai fini IMU (ma vale anche per ICI) che la citata esenzione è riconoscibile anche nei casi in cui un ente non commerciale (quale è l’Istituto) conceda in comodato ad altro ente non commerciale lo svolgimento di attività meritevoli di cui alla citata disposizione;
4. Che proprio l’assenza di un lucro in capo all’istituto e lo svolgimento di attività istituzionale da parte del soggetto terzo esclude la ricorrenza dei presupposti di cui alla Cass. 8652/15 che richiama Cass. 12495/14, 7385/11, 18838/06, 142/04 che non risultano pertinenti al caso m esame.
Si è costituito il Comune di Arezzo, in persona del Sindaco p.t. (d’ora in poi Comune) che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, ha chiesto il rigetto del ricorso in riassunzione perché infondato in fatto e diritto con ogni conseguenziale pronuncia. Con vittoria di competenze e spese di lite.
All’esito della discussione in pubblica udienza, il Collegio ritiene che l’appello in riassunzione è infondato e non merita accoglimento per quanto di seguito si esporrà.
In via preliminare va precisato nel giudizio di rinvio, per “diritto vivente” devono applicarsi le seguenti regole: a) il giudizio di rinvio, come regolato dal codice di procedura civile, non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma costituisce la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di cassazione; b) in ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, cioè della , cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle procedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più precisamente fino all’ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, in particolare quelle dell’art. 372 c.p.c.), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessigli dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti – senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento – soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento non era stata possibile l’allegazione, con l’eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio; c) in particolare, nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una o per l’altra ragione insieme: nella prima ipotesi, infatti, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, trattandosi di preclusione processuale che opera su tutte le questioni costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di cassazione, prospettate dalle parti o rilevanti d’ufficio; d) conseguentemente, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della Corte di cassazione si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservazione dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente – indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr. ex multis Cass., Sezione Lavoro, n. 12102 del 29 maggio 2014).
Orbene, nel caso in esame, con la sentenza Cass., 8652 del 2015 la suprema corte ha così statuito “cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana sulla scorta della seguente motivazione “Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta l’affermata efficacia preclusiva del giudicato esterno costituito dalla citata sentenza n. 50/25/2010 della medesima Commissione tributaria censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ed in ragione dell’assenza dei presupposti per la configurabilità del giudicato esterno. Il motivo è fondato, sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “La preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per identità di soggetti, causa petendi e petitum, per la cui valutazione occorre tenere conto dell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione – ma nei soli limiti dell’accertamento della questione di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Nella specie, la S.C., disattendendo la corrispondente eccezione, ha ritenuto privo di effetti preclusivi il dedotto giudicato concernente il pagamento del canone di fognatura e depurazione relativo agli anni 1997, 1998 e 2000, siccome relativo a tributi afferenti annualità distinte rispetto a quella oggetto di causa ed incentrato sulla difforme soluzione di una questione giuridica non condizionata dall’accertamento degli elementi di fatto essenziali)” (Cass. n 12763 del 2014).
Nel caso in esame non viene in rilievo l’accertamento del fatto, in verità nemmeno contestato tra le parti, che gli immobili in questione fossero posseduti dall’Istituto religioso, ma utilizzati da altro soggetto (sebbene per fini didattici), bensì la valutazione giuridica delle conseguenze del fatto in questione e cioè se esso sia o meno rilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione pretesa dall’Istituto: e su tale interpretazione non può mai formarsi il giudicato. Con il secondo motivo, la parte ricorrente affronta direttamente la coerenza alla legge regolatrice del sistema di esenzione dell’affermata irrilevanza dell’utilizzazione indiretta dei beni posseduti dall’Istituto. Il motivo è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In materia di ICI l’esenzione di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. art. 7, comma 1. lett. i), norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l’applicabilità dell’esenzione agli immobili di proprietà di una congregazione religiosa locati ad un comune) (Cass. n. 12495 del 2014; v. anche in senso conforme Cass. n. 1385 del 2012, n. 18838 del 2006; n. 10827 del 2005,· n. 142 del 2004).
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana”.
Proprio l’accoglimento di tale secondo motivo di ricorso come formulato dal Comune in ordine al principio di diritto dianzi enunciato e richiamato in un precedente orientamento della giurisprudenza rende impossibile al Collegio, adito in riassunzione, di porre in dubbio – come richiesto dall’appellante – la conferenza di tale principio rispetto al caso in esame.
Va infatti ribadito che il giudizio di rinvio è un procedimento a critica vincolata nel quale non è possibile per il giudice ricevente di porre in discussione quanto statuito dalla Cassazione o la conferenza o meno del principio di diritto ivi espresso dalla Corte di Cassazione al caso esaminato atteso che trattasi di principio atto a regolamentare per il potere del giudice di legittimità la vertenza in essere tra le parti. Ne discende che facendo applicazione del principio di diritto dianzi enunciato dalla Cassazione tra le medesime parti, va concluso che non spetta all’Istituto l’esenzione Ici per gli anni 2000, 2002 e 2003 come da avviso di accertamento a suo tempo impugnato, per difetto della diretta utilizzazione degli immobili in questione da parte dell’ente proprietario indipendentemente dallo scopo al quale oggettivamente gli stessi siano destinati.
In conclusione correttamente il Comune ha negato l’esenzione e quindi va integralmente confermato l’operato dell’ente impositore con gli atti impositivi impugnati.
Il sopravvenuto mutamento di giurisprudenza di legittimità induce all’integrale compensazione di tutti i gradi di giudizio incluso quello in cassazione.
PQM
rigetta l’appello in riassunzione e conferma gli atti impositivi; compensa integralmente le spese di lite.
Depositata in segreteria il 18 aprile 2017.
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