COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sentenza n. 1909 sez. 12 depositata il 11 settembre 2017
La ………… spa impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Firenze l’Avviso di accertamento n. ……….. notificatogli dalla Regione Toscana per omesso versamento dell’imposta regionale relativa all’anno 2008 per la concessione e l’uso di beni del demanio marittimo statale rilasciatagli dall’Autorità portuale di Marina di Carrara. Il Giudice adito, nonostante la resistenza della Regione, accoglieva il ricorso.
Il Giudice affermava, con una complessa e diffusa argomentazione, che l’imposta non era dovuta in quanto le due concessioni erano state rilasciate dall’Autorità portuale nell’esercizio di un potere attribuitogli dalla L. 84/1994 art. 8 comma 3 lett. H. Tale situazione escludeva l’applicabilità dell’imposta la quale poteva invece gravare solo sulle concessioni rilasciate dalla Regione, per le quali ricorre il presupposto oggettivo d’imposta.
Tale conclusione era confermata dal rilievo che le concessioni erano rilasciate dalle Autorità portuali in base a valutazioni discrezionali, basate sui valori del mercato con criteri, cioè, né generali né astratti come sarebbe accaduto se il canone fosse stato predeterminato in base alla legge. Ne discendeva che l’imposta regionale, nei casi di concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorità portuali, sarebbe stata applicata in contrasto con il principio di legalità sancito dall’art. 23 della Costituzione e con i principi da esso discendenti, in materia di regole generali sulla tassazione. Infatti l’imposta sarebbe fondata su una base di calcolo discrezionalmente stabilita, quindi totalmente avulsa dalle regole generali dell’ordinamento tributario.
Proponeva appello la Regione censurando, anche con opportuni riferimenti giurisprudenziali, entrambe le argomentazioni poste a base della sentenza di cui chiedeva l’integrale riforma.
Il contribuente si costituiva nel presente giudizio.
La materia in esame è disciplinata da una notevole quantità di norme, qui di La L 16.5.1970, n. 281 disponeva (art. I) che “alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:
a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
b) tassa sulle concessioni regionali;
Precisava poi (art 2): Imposta sulle concessioni statali”. L’imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l’occupazione e 1’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
Le Regioni determinano l’ammontare dell’imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione … “.
Di conseguenza la Regione Toscana sanciva (L.R. 30.12.1971 n. 2 art. I) che “dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell’art. 2 della L. 16.5.1970, n. 28l, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito territoriale della Regione”.
Alla disposizione era di recente aggiunto (L.R. 27.12.2012, n. 77) il seguente comma “l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita ai sensi dell’articolo 2 della L. 281/1970 non si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall’Autorità portuale di Piombino di cui all’articolo I del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell’autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all’articolo 6 della legge 28.1.1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)” .
Il d.P.R. 24.7.1977 n. 616 art. 59 poi sanciva: “Demanio marittimo, lacuale e fluviale.
Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lagunare e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative …. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L’identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Con D.P.C.M. 21.12.1995 (pubblicato nella Gazz. Uff. 12.6.1996, n. 136) si provvedeva alla “identificazione delle aree demaniali marittime escluse della delega alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 24.7.1977 n. 616”. Il successivo D.L. 5.10.1993, n. 400, contenente “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 4.12.1993, n. 494, stabiliva agli artt. 03 (modificato dai commi 251-253 art 1, L. 27.12.2006, n. 296) e 04 i criteri per la determinazione dei canoni annui per concessioni. Nel suo art. 7, tuttavia, sanciva che “gli Enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto … La successiva L. 28.1.1994 n. 84 provvedeva al riordino della legislazione in materia portuale e, fra l’altro, disponeva (art. 6) l’istituzione delle Autorità portuali. L’art. l 3 stabiliva quali fossero le risorse finanziarie delle autorità portuali, sancendo che “le entrate delle autorità portuali sono costituite:
a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale, di cui all’art. 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all’art. 6, comma 7, … Il successivo art. 18 regolava la “Concessione di aree e banchine” stabilendo che “1′ Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, 1’organizzazione portuale o 1’autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per 1’espletamento delle operazioni portuali … “.
Il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, sul “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” sanciva (art 105 Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali) che “sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28.1.1994, n . 84, e successive modificazioni e integrazioni.
Tra le funzioni di cui al comma l sono, in particolare, conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal l° gennaio 2002″.
Dalla disamina delle norme sopra indicate pare potersi desumere che alle Regioni erano conferiti i poteri di gestione del demanio marittimo, esclusi i poteri conferiti alle Autorità portuali (art. 59 d.P.R. 616/1977). Alle Regioni erano conferiti anche i poteri di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo (art.105 comma 2 punto -L- d.Lgs. 112/1998), mentre tale potere spettava alle Autorità portuali per le concessioni comprese nell’ambito portuale (art. 18 L. 84/1994).
Può inoltre rilevarsi che, per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime ( d.L. 400/1993), era stabilita una normativa di carattere generale ( artt. 03 e 04 ), mentre invece era stabilita una normativa derogatoria specifica (art. 7) per i canoni delle concessioni demaniali marittime se rientranti nell’ambito territoriale delle Autorità portuali.
Va poi ricordata la giurisprudenza ( Cass. 11261/20 I 5) secondo cui “le Autorità portuali rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici” i quali svolgono attività di natura pubblica nella gestione del demanio marittimo.
Le attività di gestione del demanio sono, quindi, riconducibili nell’alveo delle funzioni statali, dovendo essere funzionali e correlate all’interesse statale al corretto funzionamento delle aree portuali, concretandosi in poteri conferiti esclusivamente a tal fine, ( cfr L. n. 84 del 1994, per la scelta dei concessionari) con una discrezionalità vincolata, sottoposta a controlli da parte del Ministero dei Trasporti.
L’autorità portuale gestisce beni secondo un piano regolatore etero determinato e ha quale obiettivo di garantire la funzionalità del porto sostituendo allo Stato, cui appartiene la proprietà delle aree affidate, altro soggetto che, in quanto delegato dallo Stato, mediante una normativa specifica, persegue le funzioni e gli obiettivi istituzionali. Alla luce di tali principi deve riconoscersi che le differenze fra le concessioni demaniali marittime rilasciate dalla Regione e quelle rilasciate dall’Autorità portuale riguardano i titolari del potere di rilascio ed i criteri di determinazione del canone concessorio, mentre non riguardano né la titolarità del diritto dominicale demaniale sul bene concesso, che è sempre statale, né la finalità della concessione, che deve essere sempre funzionale all’interesse pubblico.
Questa conclusione deve essere utilizzata per interpretare l’art. 2 L. 281/1970, già ricordato, il quale così identifica il presupposto dell’imposta sulle concessioni statali: “si applica alle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione”. A fronte di un precetto così lineare, si ritiene che non possa distinguersi fra concessioni rilasciate dalla Regione e concessioni rilasciate dall’Autorità portuale, poiché in entrambi i casi si tratta pur sempre di uso del demanio marittimo sito nel territorio regionale, rilasciata da un Ente investito dalla legge del potere concessorio.
Il fatto poi che l’ammontare del canone concessorio stabilito dall’Autorità portuale possa essere stabilito con un potere più discrezionale di quello spettante alle Regioni, vincolate ai criteri degli artt. 03 e 04 d.L. 400/1993, non costituisce una lesione del principio di legalità sancito dall’art. 23 della Costituzione o con i principi da esso discendenti, in materia di regole generali sulla tassazione.
Infatti non risulta discrezionale né il metodo di tassazione, che è legislativamente predeterminato né le procedure né l’aliquota dell’imposta.
La base imponibile si è determinata con criteri diversi e diversa discrezionalità, ma sempre con limiti di legge e riferimento al pubblico interesse. D’altronde non è inusuale che un’imposta sia liquidata sulla base di un imponibile conseguente all’esecuzione di un provvedimento discrezionale di un’Amministrazione adottato per il perseguimento di pubblici interessi diversi dall’applicazione dei tributi.
Se del caso, nella fattispecie qui in esame, sarebbe in astratto stato criticabile, da parte degli interessati e davanti ad altra Giurisdizione, il provvedimento amministrativo di determinazione dei canoni, per l’eccessiva discrezionalità utilizzata dall’Autorità portuale. Non risulta invece illegittimo, in questa sede, che la Regione pretendesse un tributo liquidato in proporzione rigida e legislativamente prefissata su un imponibile stabilito da altra Autorità del tutto indipendente dalla Regione.
In conclusione deve riconoscersi che l’impugnato Avviso d’Accertamento era legittimo, in quanto legittimamente era stata tassata la concessione di beni del demanio marittimo.
L’appello deve essere dunque accolto, con totale riforma dell’appellata sentenza e reiezione del ricorso in primo grado del contribuente. Le spese sono compensate, considerati i tuttora irrisolti contrasti giurisprudenziali.
La Commissione accoglie l’ appello e dichiara legittimo il provvedimento impugnato in primo grado. Spese compensate.
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