COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sez. 24 sentenza n. 71 depositata il 17 gennaio 2017
Iva – Commissioni di delega a compagnia coassicuratrice – Operazioni esenti – Necessità di dimostrazione dell’esistenza degli elementi di fatto ed il percorso logico-giuridico seguito per ricondurre tutte le attività in discussione ad unitarietà economica e per valutare l’idoneità delle stesse ad integrare delle componenti essenziali dell’operazione di assicurazione – Sussiste.
Massima:
E’ pacifico ormai in giurisprudenza che l’esenzione Iva prevista dall’art. 10, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, per le “operazioni di assicurazione” si estende alla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico; sussiste comunque la necessità di individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire se il soggetto passivo fornisca all’assicurato più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione. Sempre il giudice di legittimità ha sancito che tale principio si applica anche quando il contratto assicurativo sia stato concluso in coassicurazione con una pluralità di soggetti obbligati pro quota alla copertura del rischio dell’assicurato e uno dei coassicuratori sia stato delegato dagli altri alla gestione ed all’esecuzione del rapporto assicurativo. La Suprema Corte ha quindi ritenuto sussistere l’esenzione Iva anche per le “commissioni di delega” a condizione che i giudici di merito illustrino con puntualità e completezza gli elementi di fatto ed il percorso logico- giuridico seguito per ricondurre tutte le attività in discussione ad unitarietà economica e per valutare l’idoneità delle stesse ad integrare delle componenti essenziali dell’operazione di assicurazione.
Testo:
L’Agenzia delle Entrate della Toscana in data 29/12/2010 notificava al legale rappresentante della S.p.A ……… avviso di rettifica della denuncia IVA presentata per l’anno 2005 accertando l’omessa indicazione di documenti di certificazione per Euro 74.537 su un imponibile di Euro 372.688 e l’omessa regolarizzazione di operazioni imponibili con recupero dell’imposta per Euro 60.732 su un imponibile di Euro 303.657, recuperando a tassazione solo quest’ultimo importo, oltre accessori. Tale rettifica era conseguente all’accertamento di operazioni di servizio rese per attività di coassicurazione nei confronti della ………. e della S.p.A…….conseguentemente al P.V.C. della G.d.F. di Firenze del 21/11/2008 che mutuava i contenuti del P.V.C. redatto dalla. G.d.F. di Torino del 1/9/2008.
Il legale rappresentante della società oppose tale avviso premettendo che il P.V.C. redatto nei confronti della …….. S.p.A. non era mai stato notificato alla …….. ed eccepiva conseguentemente
la nullità dell’accertamento per violazione degli artt. 6 della legge n. 212/2000 e 54 del D.P.R. 633/1972.
La società sollevava inoltre le seguenti censure:
1. infondatezza del rilievo circa l’omessa fatturazione delle operazioni di delega;
2. nullità dell’accertamento per confusa e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 6, comma 3,
del D.P.R. n. 633/1972;
3. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/1997;
4. nullità dell’aspetto sanzionatorio per omessa applicazione del cumulo giuridico per più violazioni della stessa indole relative a più annualità.
Concludeva chiedendo in tesi l’annullamento dell’atto impugnato ed in ipotesi la non applicabilità delle sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l’ambito delle disposizioni.
L’Ufficio Finanziario si costituiva in giudizio contrastando le eccezioni preliminari del ricorrente ed eccependo la legittimità del proprio operato anche nel merito perché le commissioni di delega non possono essere ricomprese nelle esenzioni previste dall’art. 10, comma 1 nn. 2 e 9 del D.P.R. n. 633/1972 nonché ai sensi della normativa comunitaria.
Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria con riferimento anche a giurisprudenza di merito favorevole alle proprie tesi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con sentenza n. 122/01/13 del 21/05/2013, depositata il 3/06/2013 ha accolto il ricorso condannando l’ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
Ritenevano i primi giudici fondate le eccezioni del ricorrente relative alla violazione degli artt. 6, comma 2, e 7, comma 1, della legge n. 212/2000 per omessa notifica del P.V.C. redatto dalla G.d.F. nei confronti della società …………….. S.p.A. nonché dell’art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 non avendo la G.d.F. effettuato il contraddittorio con il contribuente nella stesura del P.V.C.
Ritenevano inoltre che, ai sensi dell’orientamento dell’ANIA, le commissioni di delega rientrassero fra i corrispettivi esenti dall’imposta.
Parte soccombente ha proposto appello avverso tale sentenza eccependone preliminarmente l’erroneità in merito all’accoglimento delle eccezioni in quanto le “commissioni di delega” costituiscono prestazioni di servizi autonome e non accessorie a rapporto assicurativo richiamando sul punto giurisprudenza della C.T.R. di Genova.
Eccepisce infine l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 135, comma 1, lett. A),direttiva 2006/113/CE nonché dei principi dettati in materia di esenzione IVA delle operazioni di assicurazione dalla CGCE e conclude che, previa discussione in pubblica udienza, preliminarmente venga riformata la sentenza impugnata, con dichiarazione di legittimità dell’avviso di accertamento, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi o, in subordine, la compensazione delle spese.
Il contribuente si è costituito in giudizio contrastando dettagliatamente tutti i motivi proposti dall’appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello non è fondato e deve pertanto essere respinto.
L’Ufficio appellante lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
– erroneità nell’accoglimento delle eccezioni di merito;
– violazione degli artt. 10, comma 1, n.2, e 12 del D.P.R. n. 633/1972;
– violazione dell’art. 134, comma 1, lett. A), della direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006
nonché dei principi dettati in materia di esenzioni IVA delle operazioni di assicurazione dalla C.G.C.E.
Con riferimento al primo motivo eccepisce :
1) il P.V.C. della G.d.F. di Torino concernente i rapporti con la ……. a seguito di una verifica presso la S.p.A. ……….., pur denominato n tal senso, deve invece essere considerato una segnalazione, recepita nel P.V.C. . della G.d.F. di Firenze redatto a seguito di verifica presso la sede della società appellata;
2) il vizio di nullità dell’avviso di accertamento doveva eventualmente essere riferito solo al P.V.C. della G.d.F. di Torino concernente i rapporti con ………;
3) la violazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 212/2000 è insussistente perché il P.V.C.
redatto dalla G.d.F. di Torino non doveva essere notificato alla …….S.p.A.;
4) le violazioni dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 e dell’art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 sono insussistenti per il motivo suindicato.
I suddetti motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Ritiene il Collegio di non poter accogliere la tesi dell’ufficio appellante con la quale si sostiene che, indipendentemente da come sia stato nominato, il P.V.C. della G.d.F. di Torino debba essere considerato una semplice segnalazione.
Trattasi infatti di un vero P.V.C. redatto nei confronti della …………. e riportato in quello redatto dalla G.d.F. di Firenze nella verifica effettuata presso la sede della ……………
Nel caso di specie è di tutta evidenza la mancata formazione del contraddittorio, contraddittorio fra l’altro ritenuto necessario, al fine della validità dell’atto, in materia d’IVA con sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione 9/12/2015, n. 24823.
Sul punto merita quindi piena conferma la sentenza di primo grado sorretta da ampia ed esauriente motivazione e priva di vizi logici.
Anche gli altri due motivi d’appello possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22429 del 12/09/2016, ha sancito il principio che l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, per le “operazioni di assicurazione” si estende alla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico; sussiste comunque la necessità di gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire se il soggetto passivo fornisca all’assicurato più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione.
Sempre il giudice di legittimità ha sancito che tale principio si applica anche quando il contratto assicurativo sia stato concluso in coassicurazione con una pluralità di soggetti obbligati
pro quota alla copertura del rischio dell’assicurato e uno dei coassicuratori sia stato delegato dagli altri alla gestione ed all’esecuzione del rapporto assicurativo.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto sussistere l’esenzione IVA anche per le “commissioni di delega” oggetto del presente contenzioso a condizione che i giudici di merito illustrino con puntualità
e completezza gli elementi di fatto ed il percorso logico/giuridico seguito per ricondurre tutte le attività in discussione ad unitarietà economica e per valutare l’idoneità delle stesse ad integrare delle componenti essenziali dell’operazione di assicurazione.
L’Ufficio appellante sostiene che il compenso per le “commissioni di delega” di cui si discute sia dovuto per un beneficio di cui hanno usufruito le sole imprese coassicuratrici le quali ne ricevono, conseguentemente, autonoma utilità; conseguentemente tale attività non può considerarsi inglobata nel rapporto principale ma assume natura indipendente da esso e pertanto non può usufruire
dell’esenzione IVA anche ai sensi del D.P.R. 29/1/1979, n. 24 che ha soppresso il termine “dipendenti”.
La società appellata, a conferma dell’esenzione IVA delle “commissioni di delega”, propone nel giudizio di appello, le seguenti deduzioni:
l’esercizio dell’attività di delegataria è svolta anche e soprattutto nell’interesse dell’assicurato perché, in assenza della clausola di delega, il rapporto assicurativo si scomporrebbe in una pluralità di rapporti parziali autonomi comportando di conseguenza la moltiplicazione degli adempimenti tanto per l’assicurato quanto per le imprese assicuratrici (ad es. ripetizione nei confronti di ciascuna impresa coassicuratrice degli adempimenti necessari all’efficacia della copertura e della liquidazione dell’indennizzo);
la coassicuratrice delegataria assume direttamente il rischio assicurato stipulando anche a proprio nome il contratto di coassicurazione con conseguente rapporto contrattuale con gli assicurati sia in fase di stipula del contratto sia in fase di esecuzione del medesimo;
l’impresa coassicuratrice, assolvendo agli obblighi che le competono in forza della clausola di delega, procura all’assicurato l’oggetto principale del rapporto assicurativo, e cioè la copertura assicurativa e l’indennizzo per il verificarsi del rischio assicurato per conto non solo proprio ma anche delle altre coassicuratrici deleganti;
……… ha assunto l’obbligo, dietro mandato della coassicuratrice, di intrattenere originariamente i rapporti con il cliente e farsi promotrice della conclusione del contratto di coassicurazione che impegna poi direttamente tutte le coassicuratrici nei confronti dell’assicurato.
Ne consegue che, a parere del Collegio, le “commissioni di delega” costituiscano il corrispettivo di una prestazione rientrante fra quelle di mandato, mediazione ed intermediazione relative ad operazioni di assicurazione, esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9, del D.P.R. n. 633/1972, sussistendo l’esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore del servizio e l’assicurato che ricorre nel rapporto con il coassicuratore.
Anche il richiamato dall’ufficio D.P.R. n. 24/1979 non appare al Collegio sufficiente a modificare il regime esonerativo dal momento che le prestazioni rese dalla delegataria restano attratte dalla natura di prestazione assicurativa, come tale esente da IVA.
La diversità della giurisprudenza di merito consente la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l’appello dell’ufficio. Spese compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 luglio 2020, n. C-374/19 - E' conforme alla normativa UE la normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto di detrarre proporzionalmente l’imposta sul valore aggiunto (IVA)…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 19 maggio 2022, n. C-33/21 - La normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101 e che lavora per un periodo di 45…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 gennaio 2020, n. 422 - Il diritto alla detrazione dell'Iva da parte di un soggetto passivo che svolga operazioni sia esenti, sia non esenti dev'essere calcolato sulla base di un pro-rata corrispondente al rapporto tra…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 1634 sez. 21 depositata il 6 luglio 2020 - Per l'esenzione IVA nell’ ambito delle operazioni intracomunitarie è necessaria l’iscrizione nel registro Vies, la quale ha natura sostanziale e…
- Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 4, sentenza n. 333 depositata il 7 maggio 2020 - La delega ex art. 42 del D.P.R. 600/73 ha natura di delega di firma e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico senza…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 420 sez. XVIII depositata il 31 gennaio 2019 - In tema di accertamento sintetico del reddito, ex art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il contribuente ha l'onere di provare, mediante…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…