COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sez. 35 sentenza n. 261 depositata il 1 febbraio 2017
Contenzioso – Parti – Legittimazione processuale attiva del fallito – Solo in caso di inerzia della curatela – Legittimazione del fallito a stare in giudizio ai fini della tutela di situazioni personali – Non sussiste.
Massima:
Il fallito è legittimato a stare in giudizio solo in caso di inerzia del curatore del fallimento. Non può comunque essere considerato inerzia del curatore il fatto che la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento da parte della curatela sia stato determinato da una precisa scelta processuale conseguente al deliberato del comitato dei creditori. Né può essere legittimata l’impugnazione degli accertamenti da parte del fallito la necessità di tutelare situazioni giuridiche aventi anche implicazioni di carattere personale.
Fatto e svolgimento del processo
II signor …….., legale rappresentante della società ……… Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 3 giugno 2009, ricorre avverso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2007 e 2008 notificati in data 14 aprile 2011 con i quali vengono ricalcolate maggiori imposte a carico della predetta società.
Gli avvisi in questione sono stati notificati anche al curatore fallimentare rag. ……….. L’accertamento discende dalla contestazione in ordine alla effettuazione di operazioni ritenute inesistenti occorse tra la ditta ……. e la controllata …….., ubicata negli stessi locali di ……. ed avente la stessa governance.
Con i suddetti ricorsi il signor ……. chiede l’annullamento degli impugnati avvisi sia in ragione di asserite violazioni di legge sia con riferimento alla situazione fattuale falsamente rappresentata dall’ufficio.
Quest’ultimo resiste ai ricorsi eccependo la inammissibilità per tardività e per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze con sentenza numero 59/04/2013 depositata in data 7 novembre 2013 respinge i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite.
Ad avviso del primo giudice difetta nel caso di specie la legittimazione attiva del ricorrente spettante al curatore che deliberatamente ha ritenuto di prestare acquiescenza agli avvisi di accertamento di cui qui trattasi.
Il primo giudice reputa altresì infondati i motivi di ricorso attinenti il merito della controversia.
Avverso la riferita pronuncia insorge il contribuente che presenta impugnazione mediante atto di appello depositato in data 8 maggio 2014.
L’appellante conclude in via principale per la declaratoria di legittimazione processuale attiva del signor …….. stante l’inerzia della curatela nonché per la declaratoria di tempestività dei
ricorsi presentati.
In via secondaria per la palese contraddittorietà degli atti posti in essere dall’ufficio comunque per la violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 7 della legge 212/2000 nonché per la falsa
rappresentazione della situazione fattuale ed in subordine per mancanza di elementi di prova a sostegno degli atti impugnati.
All’appello del contribuente si oppone l’ufficio di Firenze che si costituisce in giudizio mediante apposite controdeduzioni datate 27 giugno 2014.
L’ufficio chiede il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
La causa viene trattata all’udienza del 29/11/2016 ed in pari data trattenuta in decisione.
Quanto sopra premesso la Commissione avanza le seguenti osservazioni.
Motivi della decisione
II difetto di legittimazione attiva, denunciato dall’ufficio e confermato dal primo giudice, appare invero eccezione fondata ed assorbente.
Come giustamente osserva l’Ufficio il sig. ……. – ancorché destinatario della notifica degli impugnati avvisi di accertamento – risulta privo di legittimazione attiva all’impugnazione alla quale era legittimato dalla data di apertura del fallimento (3 giugno 2009) il curatore fallimentare cui gli atti impositivi risultavano peraltro intestati.
Quanto sopra in aderenza alla specifica e puntuale disposizione di cui all’articolo 43 della legge fallimentare che, com’è noto, sancisce il principio della sostituzione della capacità processuale del fallito con quella del curatore.
A questo principio l’appellante oppone la circostanza, elaborata dalla giurisprudenza, che ammette in via eccezionale la legittimazione processuale del fallito nell’ipotesi di inerzia del curatore.
Orbene l’indagine si sposta sul comportamento tenuto a riguardo del curatore.
Il giudice di primo grado a questo proposito osserva che la mancata impugnazione degli accertamenti da parte della curatela è stata frutto di una precisa scelta processuale conseguente anche al deliberato del comitato dei creditori.
A questa circostanza di fatto – in buona sostanza non contraddetta dall’appellante – il contribuente contrappone l’interesse del fallito alla impugnativa allo scopo di tutelare situazioni giuridiche aventi anche implicazioni di carattere personale che inciderebbero, in altri termini, solo sulla persona fisica del rappresentante legale della società fallita e non anche sulla procedura fallimentare e sui rispettivi crediti concorsuali.
Questa ipotesi – ricorrente secondo l’appellante nel caso di specie – costituirebbe, oltre al caso di inerzia del curatore, una fattispecie legittimante là capacità processuale del fallito.
La suddetta ipotesi invero appare contraria alla sopra ricordata disposizione che attribuisce al solo curatore la legittimazione a stare in giudizio “nelle controversie… relative a rapporti di diritto
patrimoniale del fallito”.
In altri termini l’eccezione alla perdita della capacità processuale del fallito – individuata dalla Corte Suprema nell’ipotesi di inerzia degli organi fallimentari – appare unica, perché intesa nell’ambito della tutela dei rapporti patrimoniali e non estensibile a situazioni di carattere personale.
La conferma del difetto di legittimazione attiva del contribuente porta a ritenere – in via assorbente – infondato l’appello con conseguente reiezione dell’impugnativa.
L’omesso esame del merito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
PQM
La Commissione respinge l’appello. Spese compensate.
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