COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 1146 sez. 28 depositata il 24 febbraio 2015
Massima
La CTR di Roma si è pronunciata su un appello proposto dall’agente della riscossione contro la sentenza di primo grado che aveva annullato alcuni avvisi di intimazione di pagamento avvenuti tramite il servizio postale, anziché attraverso la procedura che prevede l’intervento dell’Ufficiale giudiziario. I giudici laziali, nel ribaltare la sentenza della CTP, affermano che, in tali casi, deve trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale in tema di contenzioso tributario sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, purchè tale intimazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento e relativa prospettazione di attività esecutiva in tempi brevi. La notifica della cartella esattoriale può dunque avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata.
Il Collegio, in tema di riscossione, ha statuito l’impugnabilità dell’intimazione di pagamento e ha ribadito l’applicazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dalla seconda parte del comma 1 del predetto articolo in alternativa alla prima della stessa disposizione. Riferimenti normativi: art. 26 del D.P.R. n. 602/1973; Riferimenti giurisprudenziali: Cass., sez. 5, n. 6395/2014.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agente della riscossione Roma Equitalia Sud s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza della CPT di Roma in data 19 giugno 2013, con la quale, previa riunioni di tutti i ricorsi, sono stati accolti i medesimi proposti dalla C. Ass.ne culturale, per ottenere l’annullamento degli avvisi di intimazione di pagamento n. 09720099091863360 per IRPEG 1993, n.09720099091863461 per IVA 1995, n. 09720099091863562 per IVA 1996, n. 09720099091863663 per IVA 1997, n. 09720099091863865 per IVA 2000, n. 09720099091863764 per IRPEG e IRAP 1998, sulla base della inesistenza della notifica degli atti di intimazione, avvenuti tramite il servizio postale, anziché attraverso la procedura che prevede l’intervento dell’Ufficiale giudiziario, ai sensi della legge n. 46/99, e privi tutti degli elementi previsti dall’art. 160 c.p.c. .
Con l’appello, l’appellante sostiene la ritualità di tutte le notifiche degli atti notificati in data 25 febbraio 2010 ed ha evidenziato come erroneamente la CPT abbia rilevato la inesistenza della procedura della notifica delle intimazioni di pagamento.
L’appellante ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguente declaratoria di legittimità degli atti d’intimazione di pagamento con condanna alle spese dell’appellata.
Si è costituita l’appellata contestando le deduzioni dell’appellante, ribadendo quanto sostenuto in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e deve essere accolto.
Rileva la Commissione che erroneamente la CPT ha ritenuto la inesistenza della procedura della notifica delle intimazioni di pagamento, come emerge dalla documentazione prodotta dall’appellante.
Per quanto riguarda l’impugnabilità dell’intimazione di pagamento e i limiti della stessa deve trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente.
Ciò premesso è infondata la eccepita mancata rituale notifica degli atti in questione. Gli stessi sono stati tutti ritualmente notificati all’indirizzo dell’appellato a mani della madre del legale rappresentante, persona autorizzata a ricevere il plico, da parte del notificatore, che ha ritualmente sottoscritto tutti gli atti, in quanto la sede della società coincideva con l’abitazione del Legale rappresentante Tufanari Andrea.
In ogni caso , anche se le notifiche fossero state effettuate tramite il sevizio postale, devono trovare applicazione nel caso di specie i consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale (ma il principio deve essere osservato anche nel caso di specie), trova applicazione l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; nel qual caso la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione. (Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009, Rv. 608713); principio ribadito dall’affermazione secondo la quale in tema di riscossione delle Imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del .soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. (Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’appello deve essere accolto con condanna dell’appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate le stesse in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Accoglie l’appello di Equitalia e, per l’effetto, dichiara legittimi gli atti impugnati; condanna l’associazione contribuente alla refusione delle spese processuali del grado, liquidate le stesse in euro 3.000,00.
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