COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Emilia-Romagna sentenza n. 2052 sez. 1 depositata il 23 giugno 2017
Ritenuto in fatto
Il sig. P. L. nella dichiarazione modello unico 2004, presentata per l’anno di imposta 2003, evidenziava, nel relativo quadro RX a rimborso, un credito Iva per un importo pari ad euro 27.484,00, omettendo tuttavia la presentazione del modello VR al competente Agente della riscossione.
In data 28/4/2011, il ricorrente presentava istanza di rimborso del proprio credito Iva come sopra specificato ma l’Amministrazione rimaneva inerte.
Avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio la parte proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Rimini deducendo di avere diritto al pagamento della somma atteso che la domanda era stata correttamente e tempestivamente inoltrata.
Innanzi al Giudice di primo grado si costituiva l’Agenzia, confermando la legittimità del proprio operato in quanto la compilazione del modello VR era imprescindibile per il perfezionamento della domanda di rimborso: l’istanza era stata inoltrata tardivamente, ovvero oltre il termine biennale decadenziale.
La Commissione tributaria provinciale di Rimini, con la sentenza n. xx, accoglieva il ricorso del contribuente sull’assunto che la compilazione del modello VR era del tutto irrilevante ai fini del rimborso perché vicenda tipicamente amministrativa che costituiva, ai sensi dell’art. 38 bis comma 1, d.P.R. n. 633/72, un presupposto dell’esigibilità del credito non attinente all’esercizio sostanziale del diritto perché adempimento necessario solo a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
Nell’appello l’Agenzia afferma che sin dall’anno d’imposta 1998, nei decreti ministeriali e nei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione Iva, è stato sempre espressamente previsto – in attuazione dell’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 – un apposito modello denominato VR da utilizzare al fine di attivare la procedura di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale.
Tale modello prevede, tra l’altro, che il contribuente debba barrare la casella corrispondente alla causale del rimborso, ossia deve indicare in modo esplicito a quale, tra le ipotesi disciplinate tassativamente dalla legge, è collegata alla richiesta: del che la necessità di presentare il predetto modello VR in tutte le ipotesi in cui l’art. 30, d.P.R. n. 633 del 1972, prevede la possibilità di richiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile, tra le quali figura l’avvenuta cessazione dell’attività.
La locazione “comunque” allegata al secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all’ipotesi di cessazione dell’attività, sta a significare solo che l’istanza di rimborso può essere proposta a prescindere dal verificarsi delle ipotesi tassativamente previste dai commi successivi dell’articolo in esame.
Ad avviso dell’Ufficio, pertanto, la presentazione del modello VR costituisce un adempimento indispensabile anche nell’ipotesi di cessazione dell’attività e non una mera irregolarità formale priva di conseguenze a carico del contribuente, come riportato dalla sentenza n. 18920 del 16/9/2011 della sezione tributaria della Corte di cassazione.
Ad avviso della predetta decisione soltanto una domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile conforme al modello legale, ossia contenente tutti gli elementi necessari stabiliti dalla legge ed indicati nel modello ministeriale, corrisponde, in materia di i.v.a. e nel caso di cessazione dell’attività, allo schema tipico di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza che la domanda difforme resta assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dall’art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
La tesi, anche se conforme a giurisprudenza, risulta smentita dalla più recente giurisprudenza della sezione tributaria, secondo cui “in tema di IVA, l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso“ (Cass., sez. trib., 01/10/2014, n. 20678).
Ancor più recentemente il S. C. ha affermato che la “domanda di rimborso relativa all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa è regolata dall’art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l’esigibilità del credito, ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale“ (Cass. civile, sez. trib., 15/05/2015, n. 9941).
Ultimamente ha soggiunto la Cassazione che “ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38 bis, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l’esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.” (Cass. civile sez. trib. 9 ottobre 2015 n. 20255).
Poiché il diniego di rimborso da parte dell’Ufficio è basato unicamente sulla mancanza del suddetto modello VR, l’appello deve essere rigettato
Non essendosi, il contribuente, vincitore nel precedente, costituito nel presente grado, non occorre provvedere sulle spese di giudizio.
La Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione I, definitivamente decidendo, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese
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