COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 3 sentenza n. 219 depositata il 20 giugno 2017
TIA- Aree adibite a parcheggio -Inidoneità a produrre rifiuti – Onere prova – Spetta al destinatario
Massima:
La natura tributaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ha subito negli anni denominazioni e interpretazioni diverse; la natura autoritativa del pagamento non è stata legata alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma alla utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti. I relativi regolamenti emanati dai gestori in relazione alle diverse denominazioni (TARSU, TIA, TARES, TARI ecc.) hanno subito conseguentemente delle modifiche non sempre armonizzate tra loro, lasciando spazi di manovra impositiva da parte degli Enti preposti all’espletamento dei servizi medesimi.
Testo:
La società xxxxx Srl in persona del suo legale rappresentante, sig. xxxxx, con ricorso del 16.6.2015 impugnava l’avviso di accertamento n. 13013, notificato dalla ASM Terni Spa per la tassa Tia relativa agli anni dal 2009 al 2012, la tassa Tares per l’anno 2013 e la tassa Tari per l’anno 2014, per complessivi ? 68.542,58, tasse relativi ai Parcheggi destinati ai clienti e dipendenti siti al P.interrato dell’edificio dell’attività commerciale. La Soc.ricorrente impugnava l’avviso, sostenendo la nullità del medesimo e chiedendo la sospensione delle tasse eccepiva :
? la nullità dell’atto impugnato per carenza di motivazione, stante che lo stesso risultava essere privo sia dei presupposti di fatto che delle ragioni giuridiche su cui si fondava, non consentendo una adeguata difesa ed una instaurazione del contraddittorio.
Nel merito evidenziava che quanto ingiustamente richiesto era riferito ad una area adibita a parcheggio, posta al piano seminterrato del centro commerciale, destinata ai clienti e dipendenti e che ai fini della TIA, rispettava l’art. 8 del Regolamento TIA n°158/2008 lett. B escludendo dalla tassazione le aree adibite a parcheggio al servizio dei soli clienti e dei dipendenti;
Con riferimento invece alla tassa Tares e Tari faceva espresso riferimento ai relativi regolamenti, che escludono l’applicazione della tassa per quelle aree che non possono produrre rifiuti o che comportano una produzione di rifiuti non apprezzabile ai fini della tassazione.
Concludeva in via principale la richiesta di nullità della pretesa ed in subordine dichiarare inesigibile la somma, disapplicando per quanto attiene al periodo di vigenza dei regolamenti Tares e Tari delle delibere comunali di approvazione, il tutto con vittoria di spese. Con resistenza si costituiva l’ASM SpA di Terni, evidenziando come l’atto impugnato non peccava di motivazione, potendosi motivarlo per relationem, mediante il riferimento ad elementi e atti allegati all’atto notificato , come in realtà fatto, precisando che l’atto notificato indica compiutamente tutti quegli atti prodromici che sono alla base del fondamento della pretesa impositiva.
In risposta del merito dell’atto , fa presente che l’art. 8 del Reg. 158/2008 lett. B citato da controparte ai fini della tassazione TIA per l’area di parcheggio, esclude solamente quelle aree a parcheggio al servizio dei clienti e dei dipendenti, condizione nel caso in questione non sussiste, in quanto l’area in questione risulta di fatto fruibile anche da altri soggetti, anche in orari diversi da quelli di apertura del centro commerciale essendo i varchi di accesso sempre aperti. Con riferimento invece alla tassa Tares e Tari, evidenziava che i relativi regolamenti non fanno alcun riferimento alla esclusione di dette aree, ritenendole pertanto soggette tassazione.
I primi giudici aditi sciogliendo la riserva respingevano il ricorso , condannando alle spese di giudizio per ? 2.000 la ricorrente, trovando adeguatamente motivato e quindi legittimo l’accertamento e sulla base dell’applicazione puntuale del regolamento sia per la tassa TIA che pel tassa TARES e TARI. Si appella la Soc.xxxxx Srl di Terni chiedendo , con udienza pubblica e vittoria di spese del giudizio , l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza perché illegittimo ed infondato l’accertamento. L’appellante, abbandonando l’eccezione della non motivazione dell’accertamento, sollevata in fase di ricorso, ritiene la sentenza in questione erronea nell’interpretazione ed illegittima . Riportandosi invece al merito della questione, prende in rassegna i regolamenti rispettivi TIA,TARES,TARI e specificatamente l’art.8 di ciascun regolamento e a riguardo produce una Consulenza Tecnica di parte redatta da tecnico, con la quale viene riportata l’erronea interpretazione di regolamenti e la non produzione di rifiuti urbani nel parcheggio se non in modo inconsistente. Ai fini TIA , evidenzia infatti che l’area in questione che la Soc. ASM di Terni vuole assoggettare a tassazione è costituta dall’area adibita a parcheggio interrato del xxxxx ed ha come esclusiva destinazione d’uso quella di autorimessa per soste brevi delle autovetture dei clienti e dipendenti dello stesso Centro Commerciale; Che l’accesso al parcheggio avviene attraverso le scale interne /ascensore che consentono il raggiungimento dell’area adibita a vendita, ubicata al piano superiore e che attraverso tre rampe entrano e fuoriescono le autovetture come da planimetria allegata (allegato 4). Nessun’altra attività produttiva o di servizio viene svolta nel suddetto spazio e pertanto gli unici rifiuti che, in linea puramente teorica, possono essere in esso prodotti sono soltanto quelli derivanti dal transito delle autovetture e dal passaggio pedonale dei clienti del Centro Commerciale attraverso , costituita da residui di piccola pezzatura dei prodotti acquistati dai clienti al piano superiore di vendita o di altri materiali tascabili e/o contenibili in borse, prevalentemente di natura cartacea o similare;
Per quanto riguarda la TARES e la relativa tassa per l’anno 2013, fa osservare che se l’articolo 8,comma 1, di questo Regolamento stabilisce l’esclusione per inidoneità a produrre rifiuti di alcune aree , elencando al punto f) le “aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli “. L’eccezione in questo caso riguarda “aree scoperte”, ma risulta scontato che nei parcheggi coperti come quello in questione , non può prodursi una quantità di rifiuti superiore rispetto a quella che si può avere in quelli scoperti, stante le medesime modalità d’uso ed il minor apporto di rifiuti per l’assenza del trasporto eolico.
Non sussistono pertanto oggettive differenze quantitative e qualitative dei rifiuti prodotti tra aree scoperte e coperte adibite a parcheggio necessitando adottare equipollenti parametri per ciò che attiene ai parcheggi sotterranei ,considerandoli equipollenti a quelli scoperti Da ultimo , l’appellante , richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sostiene che il regolamento è sempre disapplicabile, ritendo per il caso possibile tale potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, riconosciuto alle commissioni tributarie dall’art.7 d.lgs. n. 5461992.
Con successiva memoria l’appellante , ripercorrendo le fasi salienti della difesa , afferma che l’onere della prova deve gravare sull’ASM , dimostrando che :Non esiste alcun uso pubblico dell’area destinata a parcheggio dei clienti/dipendenti.; Ne’ è stato in alcun modo provata da controparte la sosta di veicoli diversi da quelli di clienti e dipendenti, tantomeno un uso pubblico dell’area; La produzione della quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
Costituendosi in appello l’ASM di Terni ribadisce l’imposizione della tassa sui locali di cui si controverte è pienamente legittima e motivata.
MOTIVI DELLA DECISIONE – DIRITTO Il Collegio, presa visione della documentazione presente agli atti del fascicolo, ascoltata la difesa dell’appellante , assente l’altra parte, ritiene infondate le eccezioni ed osservazioni della ricorrente xxxxx Srl e meritevoli di conferma la sentenza di primi giudici. E’ pur vero , che l’art.8 del Regolamento TIA n°158/2008 lett. B,comma 8 che esclude dalla tassazione TIA le aree adibite a parcheggio al servizio dei clienti e dei dipendenti e che senza specificare null’altro, costituisce un caso atipico di applicazione della tassa di scarsa chiarezza .
Determina infatti una sorta di privilegio di trattamento impositivo a suddette aree private, indipendentemente dalla produzione di rifiuti solidi urbani rispetto alla regola generale di tassazione di aree di possesso nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage, indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità. (art.49 Dlgs 22/97).
La suddetta esclusione di dette aree ,che comunque costituiscono pertinenze ai locali superiori di vendita , cosi come definite dal suddetto art.8, lett. B, comma 8 , senza ulteriori specifiche di individuazione e limiti e secondo la intrinseca e semplice interpretazione letteraria , determina una possibile incertezza sulla portata della norma prestandosi altresì anche ad una interpretazione abusiva di tassazione da parte dell’Ente impositore.
E’ altrettanto vero però che simili aree, producono comunque rifiuti solidi urbani o quanto meno assimilabili e possono comunque essere oggetto da parte dei soggetti passivi , di richiesta di riduzione tariffaria con l’applicazione di coefficienti in relazione all’entità della produzione di rifiuti stessi, richiesta che non sembra stata attivata dalla ricorrente. Non spettava certo ad ASM Terni Spa provare che nel sito ci fossero una serie di accorgimenti idonei a far sì che accedessero esclusivamente i dipendenti e gli effettivi clienti del centro commerciale. Spetta al soggetto destinatario della tassa, la prova dell’esclusione alla tassa delle suddette aree di parcheggio che poteva essere fatto attraverso il semplice controllo con l’utilizzo di sbarre ai punti di accesso/uscita alle autovetture attraverso un controllo meccanico o elettronico con l’utilizzo di apposito uso di badge finalizzato. L’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione da parte dell’Appellante xxxxx Srl , atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione impositiva a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, in questo caso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, come nel caso in questione i cui i servizi sono istituiti, compresi i garage, i parcheggi privati e quant’altro previsto. Ipotetica e non provata è altresì la dedotta inidoneità delle aree in questione a produrre rifiuti, non potendosi certo considerare le argomentazioni svolte dal consulente di parte . una prova certa ed inoppugnabile di quanto affermato. Anche la richiesta di disapplicazione delle norme regolamentari da parte del Giudice Tributario (art.7 Dlgs 546/92) della tassa rifiuti, ritenuta illegittima, si presenta “inammissibile” in quanto domanda nuova in questa fase del giudizio. Sul fronte della esclusione della tassa TARES e TARI , richiesta dalla ricorrente xxxxx, per inidoneità a produrre rifiuti , i rispettivi regolamenti Comunali applicativi , si presentano identici e si prestano comunque ad una maggiore chiarezza interpretativa di applicazione. L’art. 8 di entrambi i due tipi di Tasse -Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti – recita come criterio generale di esclusione al tributo che ” , i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano , secondo la comune esperienza , la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ” e successivamente individua come caso tipico l’art.8 comma f ” le aree scoperte adibite al transito o alla sosta gratuita dei veicoli “, Il parcheggio con le aree di cui trattasi, trovasi in un piano interrato dell’attività commerciale xxxxx Srl e quindi trattandosi di aree coperte , non rientra nei casi di esenzione del suddetto articolo. Qualsiasi altra eccezione sollevata dalle parti viene assorbita, da quanto sopra deciso.
Stante comunque la particolarità e l’obbiettiva incertezza interpretativa della portata della normativa utilizzata ed in considerazione di qualche aspetto non chiarito sulle circostanze dei fatti si ritiene giusto compensare tra le parti le spese di giudizio del grado.
P.Q.M.
Respinge l’appello ; spese compensate Perugia li, 12 Giugno 2017
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