COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sentenza n. 332 sez. 1 depositata il 20 giugno 2017
Massima
L’attività di intermediazione finalizzata all’organizzazione di viaggi studio all’estero, realizzata da una società di formazione che si occupa di effettuare corsi e didattica in Italia, non può essere esente da IVA. La CTR di Campobasso ha così ribaltato la sentenza di primo grado ritenendo non meritevole di accoglimento la tesi dell’appellata secondo la quale l’attività imprenditoriale svolta è di sola didattica mentre le attività collaterali di viaggio e soggiorno sono meramente accessorie. Sul punto i giudici molisani citano la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-200/04, secondo la quale “è soggetta a IVA ai sensi dell’art. 26, comma terzo, VI Direttiva CE, la prestazione di servizi concernente l’organizzazione di viaggi all’estero per fini di studio unitamente alla fornitura del trasporto a mezzo terzi, anche quando sia pagato per l’intero pacchetto un prezzo forfettario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate di .. ha proposto appello (..) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di .. (CTP) n. .. con la quale si accoglieva parzialmente il ricorso della .. con annullamento parziale dell’accertamento impugnato relativo all’anno 2007. La CPT ha annullato parzialmente l ‘accertamento con motivazione che l’appellante impugna,eccependo:
- Il difetto di motivazione della sentenza. In particolare ha errato il giudice di primo grado nel ritenere che l’organizzazione di viaggi studio all’estero da parte della società citata costituisca prevalente attività didattica, con esenzione da IVA, anziché come contratto di fornitura di pacchetti turistici anche in favore dell’INPDAP, operazione come tale non esente da IVA:
- Erra il primo giudice anche laddove riconosce l’inerenza alla attività didattica anche per la voce deduzione di perdite su cambi in relazione al conto corrente in valuta del posto acceso dalla società per effettuare pagamenti a fornitori nella valuta locale perché tale deduzione è priva di documentazione di supporto
Chiede pertanto in riforma della sentenza impugnata,l’accoglimento dell’appello con vittoria delle spese. Si costituisce in giudizio la ..,affermando la parte appellata che la sentenza impugnata è legittima sia nella forma e nella motivazione e sia nel merito delle conclusioni, essendosi al cospetto di una prevalente attività didattica. Chiede che sia dichiarato inammissibile l’appello per omessa indicazione dei motivi specifici; inoltre che sia rigettata la tesi che la società in argomento sia un’agenzia di viaggio, essendo una scuola, con attività didattica prevalente,la quale effettua corsi e didattica all’estero, con le altre attività collaterali di viaggio e soggiorno che sono solo accessorie. Con motivi aggiunti la parte appellata eccepisce che l’atto di appello del’ufficio è stato sottoscritto da soggetto privo di potere in quanto non capo dell’ufficio o direttivo delegato. Inoltre anche l’avviso di accertamento è nullo poiché è stato sottoscritto da soggetto privo di potere in quanto non capo dell’ufficio o direttivo delegato. Chiede pertanto il rigetto dell’appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e va riformata la sentenza di primo grado. Le doglianze sulla motivazione dell’appellante nella fattispecie concreta sono accoglibili. In via preliminare si osserva che le doglianze sono specifiche e quindi nessuna inammissibilità dell’appello va ravvisata per eccesso di genericità. Non si sono riprodotti tout court i motivi di primo grado ma essi sono stati integrati e specificati in relazione al contenuto della sentenza. Preliminarmente l’eccezione dell’appellata secondo cui l’atto di appello dell’ufficio è stato sottoscritto da soggetto privo di potere in quanto non capo dell’ufficio o direttivo delegato, così come l’avviso di accertamento è nullo poiché è stato sottoscritto da soggetto privo di potere in quanto non capo dell’ufficio o direttivo delegato sono entrambe prive di fondamento poiché la .. è direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate ed in ogni caso l’arresto giurisprudenziale di legittimità attuale ha avallato la sottoscrizione fatta anche da chi è stato nominato a seguito dei concorsi dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale così che tali atti sono ampiamente legittimi ed in ogni caso l’eccezione non è tale da determinare la nullità degli atti. La questione essenziale del presente giudizio è se l’appellala svolga prevalente attività didattica anche per i viaggi studio all’estero ovvero se per tale ramo o fase essa svolga essenzialmente attività imprenditoriale soggetta ad imposta IVA. Non vi è dubbio che l’appellata in Italia svolga attività didattica, come riconosciuto dallo stesso ufficio appellante. Per l’articolo 10 del DPR 633/72 sono operazioni esenti, “le prestazioni …didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fomite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati…”. Per la Corte di Giustizia CE, sent. 13 ottobre 2005, causa C-200/04 è soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 26, comma terzo, VI Direttiva CE, la prestazione di servizi concernente l’organizzazione di viaggi all’estero per fini di studio unitamente alla fornitura del trasporto a mezzo terzi, anche quando sia pagato per l’intero pacchetto un prezzo forfettario. Con la sentenza in rassegna la Corte di Giustizia CE ha chiarito il regime di tassazione all’imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni di servizi rese in ambito comunitario aventi ad oggetto la fornitura di viaggi studio all’estero con incluso il trasporto, con un prezzo tutto-compreso, al fine di garantire il principio della leale concorrenza. Il problema interpretativo riguardava le prestazioni si servizi poste in essere dalle agenzie di viaggi ex art. 26 VI Direttiva CE, nella parte in cui la norma dispone che le predette agenzie – alle quali sono equiparate le imprese che organizzano soggiorni di studio per l’evidente identità oggettiva del tipo di prestazione offerta alla clientela – sono soggette ad IVA qualora agiscano in nome proprio art. 26, comma primo). Posti questi principi, nella fattispecie concreta in esame si ritiene che la società appellata che svolge attività didattica in Italia, all’estero per le vacanze studio, peraltro commissionate in prevalenza dall’Inpdap, essa svolga un’attività imprenditoriale di intermediazione in quanto la didattica viene svolta all’estero da soggetti terzi e non da strutture estere della stessa società. Tale attività imprenditoriale, assunta a seguito di vincita di un bando di concorso, non può andare esente da IVA,come correttamente dedotto dall’ufficio. In sostanza beneficiari delle prestazioni sono enti pubblici e privati ommittenti,non i singoli studenti, la società si avvale di strutture di terzi (campus,residence …), si organizzano non solo corsi di studio ma vacanze studio con viaggi ed altre attività ludiche, ed il prezzo è omnicomprensivo. Posto ciò, ritenuta la natura imprenditoriale di intermediazione di tale specifica attività, va esclusa l’inerenza alla attività didattica anche per la voce deduzione di perdite su cambi in relazione al conto corrente in valuta del posto acceso dalla società per effettuare pagamenti a fornitori nella valuta locale perchè tale deduzione è priva di documentazione di supporto e perché inerisce più propriamente ad attività commerciale peculiare, ovverosia l’organizzazione di pacchetti turistici tutto-compreso, cui si applica il regime IVA speciale delle agenzie di viaggio. Ne deriva che la sentenza di primo grado va riformata. Le spese possono essere compensate,sussistendo giusti motivi.
PQM
accoglie l’appello e compensa le spese.
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