Commissione Tributaria Regionale per il Molise, sezione 1, sentenza n. 6 depositata il 2 gennaio 2020
L’indennità di previdenza erogata dal fondo di Previdenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze è soggetta ad IRPEF in forza della Legge n. 734/1973
FATTO
Con rituale e tempestivo ricorso la Sig. ra , già dipendente nei ruoli del Ministero delle Finanze dal 01/07/1969 al 30/06/2008, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di .. il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di . sulla sua istanza finalizzata ad ottenere il rimborso di tutte le somme indebitamente trattenute e versate dall’Amministrazione Finanziaria a titolo di imposta Irpef sull’indennità di previdenza prevista per il personale del Ministero delle Finanze di cui al DPR 211 del 17/03/1981. La somma trattenuta a titolo di imposta, della quale veniva chiesta la restituzione, ammontava ad euro 10.225,80. Deduceva la ricorrente che l’Irpef non era dovuta sull’indennità supplementare corrisposta, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dal Fondo di Previdenza del Ministero delle Finanze in quanto si trattava di voce assimilabile alla indennità ex art. 17, comma 1, del DPR n. 917 del 22/12/1986, trattandosi – nel caso del Fondo di Previdenza – di un fondo costituito da somme provenienti dall’attività lavorativa dei dipendenti, senza alcun intervento del datore di lavoro, non assoggettabile a tassazione. Resisteva l’Ufficio deducendo che il fondo in questione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L. n. 1034 del 21/12/1984, è costituito da proventi e sovvenzioni che non prevedono la partecipazione dei dipendenti, ma che derivano dai proventi dell’attività accertativa. Specificava, inoltre, che la detta indennità è assoggettata all’IRPEF a far data dalla entrata in vigore della l.n. 734 del 25/11/1973. Pertanto, prima della entrata in vigore di detta legge l’indennità aggiuntiva erogata in occasione della cessazione del rapporto di lavoro non era tassabile ai fini IRPEF in quanto costituita dalla contribuzione esclusiva degli iscritti; invece, successivamente alla entrata in vigore di detta legge, il Fondo è costituito da proventi di natura fiscale ed eventuali lasciti o sovvenzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di ., con la sentenza n. . del ., depositata in Segreteria il ., rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Avverso la predetta statuizione proponeva appello la Sig. . deducendone l’erroneità e la non condivisibilità sotto molteplici profili. Si costituiva in giudizio l’Ufficio appellato impugnando e contestando il contenuto dell’avverso atto d’appello.
DIRITTO
L’appello è infondato e meritevole di essere rigettato con conferma della sentenza appellata. Al Collegio appare assorbente e determinante, al fine di dirimere la controversia, la constatazione del fatto che, come condivisibilmente evidenziato nelle difese dell’Ufficio, il Fondo di Previdenza del Ministero delle Finanze, istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211 e regolamentato con D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, e dal quale sono tratte le somme erogate a titolo di indennità di previdenza dal Fondo medesimo, non è costituito da contribuzioni riconducibili a versamenti dei dipendenti, ma piuttosto da entrate latamente riconducibili ad attività di ripresa fiscale e sanzionatoria, secondo quanto enumerato dall’art. 2 della L. n. 1034/1984; oltre che da proventi relativi ad investimenti, ovvero da sovvenzioni, contributi, lasciti e donazioni. Il che determina, quale conseguenza, il fatto che l’indennità erogata da tale Fondo è assoggettata ad IRPEF in forza di quanto novellamente stabilito dalla L. n. 734/1973. La circostanza è determinante in quanto, non essendo il Fondo costituito da versamenti provenienti dai dipendenti, ma da voci diverse, anche l’indennità di previdenza erogata dal Fondo medesimo non è riconducibile alle somme accantonate dai dipendenti e non è, quindi, esente dall’imposizione fiscale ai fini Irpef, secondo quanto preteso immotivatamente ed infondatamente dalla contribuente appellante. Dunque, il silenzio serbato dall’Amministrazione Finanziaria sulla diffida della contribuente non è illegittimo in quanto l’appellante non ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme reclamate, non essendo titolare della sottostante posizione soggettiva di diritto. E’ determinante, nel caso di specie, rilevare che la contribuente ha iniziato la propria attività lavorativa nel 1969 e l’ha cessata nel 2008. Sicché ha svolto detta attività in un periodo prevalentemente successivo sia all’istituzione del fondo sia alla L. n. 1034/1984, che ha individuato le fonti da cui è costituito il Fondo in questione; e sia alla legge n. 734/1973, che ha assoggettato alla tassazione Irpef l’indennità erogata da detto Fondo. Non vi sono, quindi, elementi per dubitare della debenza delle somme a titolo di imposta sull’indennità così percepita dall’appellante. Per completezza, tuttavia e pur se non oggetto di domanda, ritiene la Commissione di specificare che l’indennità di previdenza erogata dal Fondo deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1 lett. a), del TUIR, secondo quanto specificato dall’art. 19, comma 2, del medesimo TUIR. Con l’ulteriore specificazione che l’art. 17 richiamato è stato modificato, con decorrenza dal 01/06/2000, dall’art. 10 del D. Lgs. 47 del 18/02/2000; e che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del medesimo D.Lgs. 47/2000, le nuove disposizioni dell’art. 17 del TUIR sono applicabili alle quote di indennità e somme maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Di ciò deve tenersi conto, avendo in considerazione il fatto che il periodo lavorativo della contribuente è proseguito oltre le date indicate, e fino all’anno 2008. Quanto al regime delle spese, ritiene il Collegio la opportunità di procedere alla loro compensazione, in ragione della posizione di pensionata della contribuente.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello, conferma la sentenza impugnata e compensa le spese.
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