CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19643

Tributi – IRPEF – Trattamento previdenziale – Fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova – Prestazioni periodiche – Natura di forma pensionistica complementare – Tassazione

Rilevato che

1. Con la sentenza impugnata la CTR Ligure rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che, in controversia vertente sull’entità delle ritenute fiscali applicabili da parte dell’INPS sul trattamento previdenziale integrativo previsto dal d.lgs. n. 124 del 1993, erogato al contribuente dal Fondo per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (c.d. C.A.P.), di cui il medesimo era stato dipendente, aveva accolto il ricorso proposto dal B. avverso il diniego tacito opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso della differenza dell’IRPEF versata su detto trattamento previdenziale nella misura del 100 per cento, anziché in quella dell’87,50 per cento prevista dall’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, ancorché limitatamente agli anni dal 2008 al 2011.

2. Osservavano i giudici di appello che il trattamento pensionistico complementare era assoggettato a tassazione sull’importo dell’87,50 per cento, in forza del citato art. 48 d.P.R. n. 917 del 1986, che lo aveva assimilato ai redditi da lavoro dipendente, non ravvisando ragioni per escluderne l’applicabilità a tale tipo di pensione integrativa; sussisteva, pertanto, il diritto del contribuente al rimborso dell’Irpef calcolata sulla parte eccedente l’87,50 per cento delle prestazioni corrisposte dal fondo integrativo per il periodo indicato.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un due motivi l’Agenzia delle entrate cui l’intimato replica con controricorso e memoria.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 346 e 112 cod. proc. civ. e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, la ricorrente lamenta l’esistenza del giudicato interno ravvisato dalla CTR in ordine alla mancata impugnazione della statuizione di primo grado di spettanza al contribuente «della base imponibile ridotta».

2. Il motivo è manifestamente fondato e va accolto. Invero, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la statuizione di primo grado, riprodotta in parte qua dalla ricorrente e per intero dal controricorrente, contiene un’unica ratio decidendi ravvisabile nell’assoggettamento alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993 del trattamento pensionistico integrativo erogato dal fondo gestito dall’INPS per il personale CAP di Genova, cui la Commissione d’appello ha fatto conseguire la «legittimità della pretesa del ricorrente di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di IRPEF oltre il limite dell’87,50%». Non coglie, quindi, nel segno la tesi del controricorrente secondo cui la prima ratio decidendi sarebbe ravvisabile nella riconducibilità della pensione erogata al B. al d.lgs. n. 124 del 1993 e la seconda nel fatto che «le pensioni riconducibili al d.lgs. n. 124/1993 godono del trattamento fiscale agevolato (esenzione parziale del 12,50%)», essendo evidente che le due affermazioni sono ben lungi dall’essere tra loro distinte ed autonome (ovvero, tali che ciascuna di esse è giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata), facendo parte di un’unica ragione decisoria per essere tra loro logicamente connesse e consequenziali, cosicché è sufficiente impugnarne una (nella specie la prima “statuizione”, ovvero la riconducibilità della pensione erogata al contribuente alla disciplina di cui al d.lgs. n. 124 del 1993, come il controricorrente ritiene abbia fatto l’agenzia fiscale – pag. 13 del controricorso) per escludere la necessità di impugnare l’altra.

3. Ciò precisato, rileva il Collegio che la questione di merito posta dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 7 bis e 13, comma 8, d.lgs. n. 124 del 1993 (come modificato dall’art. 11 della legge n. 335 del 1995, 48 bis (ora art. 52), comma 1, e 47, comma 1, lett. h-bis, d.P.R. n. 917 del 1986, 10, comma 1, lett. f), e 19 d.lgs. n. 47 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è coperto dal giudicato esterno formatosi tra le stesse parti e sulla medesima questione controversa, ancorché con riferimento agli anni d’imposta precedenti (dal 2003 al 2007) a quelli qui in rilievo (dal 2008 al 2011), successivamente alla statuizione d’appello impugnata (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16847 del 26/06/2018, Rv. 649326). Ci si riferisce all’ordinanza n. 29566 dell’11/12/2017 di questa stessa Sottosezione che aveva accolto l’identico motivo di ricorso proposto dalla difesa erariale, «alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, avuto riguardo al mutato quadro normativo intervenuto in materia, ha affermato che «in tema d’IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 973 del 1986, conv. in I. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52) del d.p.r. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili» (Cass. n. 13982 del 2016; v. anche Cass. n. 240, n. 9996, n. 10302 del 2015 e, più recentemente, n. 8280 e n. 9668 del 2017)». Orientamento che va qui confermato e ribadito non essendosi la CTR ad esso conformata, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50 per cento degli emolumenti corrisposti dall’INPS dal 2008 al 2011 e il conseguente diritto al rimborso dell’eccedenza versata, senza peraltro considerare che la normativa applicabile è quella vigente al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla prestazione stessa.

5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (venendosi nella specie di prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 e non risultando questioni assorbite), la controversia può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

6. La novità della soluzione giurisprudenziale, comunque consolidatasi successivamente al giudizio di merito, induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente. Compensa le spese processuali.