CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11448
Tributi – IRPEF – Ritenute – Trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti Inps, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova
Ritenuto che
O.M.G. presentava istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate, quale dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova in quiescenza, per ottenere il rimborso delle ritenute Irpef effettuate dall’Inps quale sostituto di imposta, per gli anni dal 1997 al 2007, anziché sulla quota dell’87,50%, come stabilito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 314 del 1997.
L’Agenzia delle Entrate denegava il rimborso, cosicché la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova (di seguito, per brevità, CTP), che lo accoglieva parzialmente per gli anni dal 2003 al 2007, mentre lo respingeva per gli anni dal 1997 al 2002, in quanto prescritti.
Anche la Commissione Tributaria Regionale della Liguria (di seguito, per brevità, CTR), con la pronuncia ora gravata, rigettava il gravame dell’Agenzia delle entrate, confermando integralmente la decisione di primi giudici, affermando che il d.lgs. n. 124 del 1993 si riferisce a tutte le forme pensionistiche complementari esistenti alla data entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421, ritenendo, quindi, dovuto il rimborso delle somme versate oltre il limite dell’87,50% per gli anni dal 2003 al 2007 ed invece operante la prescrizione per quelli antecedenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la contribuente.
Considerato che
Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7 bis, 13, 14 del d.lgs. 21/04/1993 n. 124 (come modificato dall’art. 11 della legge n. 335 del 1995) e dell’art. 48 bis, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 (ante 01/01/2001, applicabile ratione temporis), nonché in relazione all’art. 13 del d.l. 17712/1986 (ndr art. 13 del d.l. 873/1986), conv. con modifiche dalla I. 13 febbraio 1987 n. 26, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. A sostegno della censura, dopo aver richiamato la normativa riguardante il trattamento tributario delle prestazioni erogate da forme pensionistiche complementari, deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver la CTR ritenuto applicabile in via generale il decreto legislativo n. 124 del 1993 a tutti i fondi previdenziali (cd. vecchi fondi) preesistenti alla sua entrata in vigore e tra essi anche al fondo per il personale delle dell’ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova (di seguito, per brevità, CAP), senza considerare che tale normativa disciplinava esclusivamente i fondi di previdenza relativi agli enti di “parastato” di cui alla legge n. 70 del 1975 e che, comunque, non poteva riconoscersi al CAP natura di fondo di previdenza complementare. Assume in proposito che per tutti i cd. vecchi fondi – tra cui quelli gestiti dall’INPS come il Fondo CAP – la CTR avrebbe dovuto accertare se gli stessi potessero inquadrarsi nell’ambito della previdenza complementare ai fini dell’applicabilità della tassazione agevolata nella misura dell’87,50%.
Il ricorso è fondato.
La questione posta richiede di stabilire, in primo luogo, se il fondo CAP sia riconducibile alla tipologia di fondi previdenziali complementari e, conseguenzialmente, quale sia il regime fiscale applicabile e, quindi, se sia applicabile a tale fondo, ed entro quali limiti, la tassazione agevolata di cui al D.lgs. n. 124 del 1993.
Su tale questione, questa Corte si è già pronunciata (da Cass. n. 13982 del 2016, cui recentissimamente, hanno dato seguito Cass. 15884 del 2018, Cass. n. 5062 del 2019, Cass. n. 2621 del 2019) affermando che, in tema di Irpef, in considerazione del mutato quadro normativo, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti Inps, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell’articolo 13 del decreto – legge n. 973 del 1986 (ndr articolo 13 del decreto – legge n. 873 del 1986), come convertito dalla I. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare soggetta alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 124 del 1993 sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo dell’articolo 48 bis, comma 1, lettera d) (ora art. 52) del d.p.r. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1° gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,50% dell’ammontare corrisposto, mentre se successivi a tale data sono interamente tassabili sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta e di quelli di cui all’articolo 41, comma 1, lett. g) quinquies, se determinabili.
Questo Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, che, anzi, condivide e fa proprio, considerando che la soluzione proposta consente un’interpretazione costituzionalmente orientata del decreto legislativo n. 124 del 1993, che, sancendo il riconoscimento della previdenza complementare rispetto a quella base realizza il fine di assicurare i più elevati livelli di copertura previdenziale conformemente ai principi di cui all’articolo 38 della Carta Costituzionale.
Nella specie, avuto riguardo alla normativa applicabile al momento dell’erogazione del trattamento previdenziale integrativo, pacificamente afferente gli anni dal 1997 al 2007, alla luce dei principi appena esposti, occorre distinguere tra le erogazioni precedenti al 1° gennaio 2001, cui si applica la tassazione agevolata limitatamente all’ 87,50% dell’ammontare corrisposto, e le erogazioni successive a tale data che sono, invece, interamente tassabili sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta e di quelli di cui all”articolo 41, comma 1, lett. g) quinquies, se determinabili.
Ora, poiché la CTR, confermando integralmente la sentenza della CTP, ha riconosciuto l’agevolazione fiscale per le prestazioni pensionistiche erogate per gli anni dal 2003 al 2007, e quindi, erogate successivamente al 1 gennaio 2001, non ha fatto buon governo dei principi appena esposti, sicché il ricorso va accolto e la sentenza qui impugnata va cassata. Poiché non sono necessari
ulteriori accertamenti di merito la causa può essere decisa, ex art. 384 cod. proc. civ., con rigetto del ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di questa Corte sulla questione proposta, per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente M.G.O.. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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