CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2019, n. 11047
Tributi – IRPEF – Indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze – Funzione previdenziale – Tassazione separata – Rimborso parziale delle ritenute subite in misura intera
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso in data 28/06/2011 O.G., dipendente del Ministero delle Finanze fino al 23/05/2008, chiedeva all’Amministrazione Finanziaria – il rimborso dell’importo di 8.652,60 euro, trattenuta a titolo di Irpef sulla liquidazione dell’indennità di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze. Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni previsto dall’art. 21 comma 2 del D.lgs. n. 546/92, la stessa impugnava il silenzio – rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo l’indennità percepita non assoggettabile a tassazione Irpef.
2. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente; decisione che, appellata dall’Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado la quale riteneva trattarsi di somme non assoggettabili a Irpef.
3. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo.
4. Pur essendo stato il ricorso ritualmente notificato, mediante consegna a persona dello studio professionale addetta alla ricezione delle notificazioni, la contribuente non si è costituita in giudizio e non ha svolto alcuna attività difensiva.
5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 30.1.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.;
Considerato in diritto
1.1. Con un unico motivo di ricorso l’Ufficio finanziario censura la sentenza impugnata per “violazione degli articoli 17, 49 comma 2 e 51 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2 della L. n. 1034/1984, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, rilevando che al Fondo di Previdenza del personale del Ministero delle Finanze istituito con D.P.R. 17/03/1981, n. 211, sono iscritti di diritto e non volontariamente, tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle Finanze in cui favore il Fondo è tenuto ad erogare prestazioni assistenziali (sovvenzioni per malattia e per decesso degli iscritti medesimi o di familiari a carico) e prestazioni previdenziali (indennità di fine rapporto, pur se aggiuntiva alla indennità di buonuscita erogata) e che tali erogazioni concretizzano e realizzano una precisa finalità istituzionale in attuazione della quale l’attività si configura come intervento obbligatorio al quale il Fondo è tenuto, in osservanza di disposizioni di legge che prescrivono i requisiti soggettivi ed oggettivi la cui sussistenza determina l’emanazione dei conseguenti provvedimenti di erogazione.
1.2. Aggiunge l’Agenzia ricorrente che, ai sensi degli artt. 49 e 51 del D.P.R. n. 917/1986, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme che il dipendente o pensionato percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutte le erogazioni che siano in qualche modo ad esso riconducibili, ancorché la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo.
1.3. Sostiene, infine, che le predette disposizioni affermano il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e, di conseguenza, l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente, ancorché pensionato, riceve in relazione al rapporto di lavoro.
2. Il ricorso è fondato.
3. Dall’art. 2 del Regolamento per l’amministrazione ed erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze risulta, infatti, che detto fondo non è costituito da contributi versati in via esclusiva dai dipendenti, ma, al contrario, è interamente alimentato con somme provenienti dalle casse dell’erario. Al riguardo questa Corte con sentenza n. 9430 del 12/06/2003 ha stabilito che l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, non è assoggettabile ad imposta, ma in quanto sia esclusivamente alimentato dalle contribuzioni dei dipendenti.
3.1. Più pronunce di questa Corte alla quale si intende dare continuità hanno poi affermato che tale indennità non è esente da Irpef ma deve essere sottoposta a tassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 T.U.I.R.
3.2. In tal senso questa Corte, in tema di IRPEF, ha affermato che l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto (cfr. Sez. 5, con sentenza n. 19859 del 05/10/2016, Rv. 64125801)
3.3. Più recentemente, in senso analogo, con altra decisione questa Corte ha cassato la sentenza che pur facendo applicazione del principio ne aveva fatto discendere l’erronea affermazione della totale esenzione dell’indennità, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata (v. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25396 del 25/10/2017, Rv. 646412 – 01).
4. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione cui demanda anche la liquidazione delle spese.
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