CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18715 – L’erogazione dell’indennità complementare corrisposta dal Fondo di previdenza integrativo costituisce una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell’ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 del TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione separata