CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18715

Tributi – IRPEF – Dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Indennità complementare corrisposta dal Fondo di previdenza integrativo – Natura di retribuzione differita – Indennità equipollenti al TFR – Tassazione

Ritenuto che

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto da parte di D.P., già dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’istanza di rimborso della maggior IRPEF versata nell’anno 2010, in relazione alla indennità aggiuntiva di previdenza da parte del Fondo di previdenza, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR, ha ritenuto che l’indennità complementare corrisposta dal Fondo di previdenza integrativo, assimilabile a “indennità equipollenti” ai sensi dell’art. 17 TUIR, quando sia formata esclusivamente dalle contribuzioni dei dipendenti, non è assoggettabile ad Irpef; e d’altro canto anche l’indennità supplementare corrisposta all’atto della cessazione dal servizio essendo formata esclusivamente da contribuzioni dei dipendenti, non è assoggettabile a Irpef.

Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nonché dell’art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984 e del d.P.R. n. 211/1981, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata sia nella parte in cui ha equiparato l’indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze alle “indennità equipollenti” al TFR, di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986; sia nella parte in cui ha ritenuto l’indennità supplementare corrisposta all’atto della cessazione dal servizio non assoggettabile a Irpef.

Il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 12 giugno 2003, n. 9430; Cass. sez. 5, 5 ottobre 2016, n. 19859; Cass. sez. 5, 31 gennaio 2017, n. 2458; n. 25396 del 25/10/2017) ha chiarito – tenuto conto pure della composizione del fondo in questione, alimentato (art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984) dai proventi della vendita di beni confiscati, dalle sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite del gioco del lotto, oltre ad altre indennità perequative pensionabili, e dunque, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi legati all’attività d’istituto – che l’erogazione di detta indennità costituisce una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell’ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 del TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione separata.

La sentenza impugnata ha erroneamente affermato la totale esenzione di detta indennità quanto all’IRPEF, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19 (cfr. in particolare comma 2 bis) del TUIR. (cfr. da ultimo, Cass. Sez. VI-5 n. 25396/2017 cit., conf. Sez. 5 – , n. 13800 del 22/05/2019; Cass. nn. 11126, 11127 e 11128 del 2017).

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, che si adeguerà al seguente principio di diritto: In tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, con applicazione di tassazione separata e non integrale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.